CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 01 / 12/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 18061 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18061 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50E20 A390S) PARIGI Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83T02 G478O) rappresentatie difesi , giusta procura allegata in calce al ricor- so, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66E01 G478S) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Perugia n. 590/2020, pubblicatain data 18 maggio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima deceduta nel cor- so del giudizio, che è stato proseguito dai suoi eredi, Adelmo e [OSCURATO:PERSONA]) hanno pignorato i crediti vantati dal loro de- bitore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]- zi S.r.l.. Quest’ultima ha inviato la propria dichiarazione di Ric. n. 18061/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 quantità in senso negativo ai creditori a mezzo P.E.C. ma non è comparsa davanti al giudice dell’esecuzione, il quale ha provveduto all’assegnazione degli importi pignorati, ai sensi dell’art. 548 c.p.c. (nella formulazione all’epoca vigente). La società terza pignorata ha dapprima proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione e, successivamente, ha proposto una ulteriore opposizione, avverso il precetto di pagamento intimatole dai creditori assegnatari sulla base della predetta ordinanza. Le due opposizioni sono state riunite. Il Tribunale di Perugia ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, rigettando ogni altra domanda. RicorronoAdelmo e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1.Si premette che, per quanto emerge dal ricorso e dalla de- cisione impugnata, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., terza pignorata in un procedimento esecutivo di espropriazione dei crediti vanta- ti da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, ha dapprima proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 548, comma 3, e dell’art. 617, comma 1, c.p.c. (nel regime normativo all’epoca vigente,cioè quello introdotto dalla legge 24 dicem- bre 2012 n. 228), avverso l’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati; successivamente, ha proposto una ulteriore opposizione, avverso il conseguente precetto di pagamento in- timatole dai creditori assegnatari sulla base della predetta detta ordinanza. Le due opposizioni sono state riunite. Ric. n. 18061/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Nel ricorso non viene richiamato il contenuto, né è indicata la precisa natura della seconda opposizione e non sono specifica- te le ragioni poste a fondamento della stessa. Il Tribunale di Perugia ha, d’altra parte, accolto esclusivamen- te l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di asse- gnazione, rigettando ogni altra domanda. Il presente ricorso deve dunque ritenersi avere ad oggetto esclusivamente l’indicata opposizione agli atti esecutivi avver- so l’ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell’esecuzione nel procedimento esecutivo promosso contro [OSCURATO:PERSONA]. 2.Così individuato l’oggetto del presente ricorso, risulta pre- giudiziale, rispetto all’esame dei motivi dello stesso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo e unico grado. 2.1 Alla presente controversia, il cui oggetto – come appena chiarito – è costituito da una opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 548, comma 3, e 617, comma 1, c.p.c. (nella formulazione di tale coordinate disposizioni all’epoca vigente, cioè quella introdotta dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, ma prima, come è bene precisare, delle modifiche introdotte dal decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 e delle ul- teriori modificazioni introdotte dal decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132), proposta nell’ambito di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, infatti, non risulta aver partecipato, nei gradi di merito, il debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo non è indicato nella sentenza impugnata come parte del giudizio di merito, né nell’epigrafe, né nell’ambito della motivazione, la quale (limitandosi a dare semplicemente atto, nell’esposizione del fatto processuale, della sua mancata Ric. n. 18061/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 costituzione) non fa alcun riferimento alla sua regolare evoca- zione in giudizio ed alla sua eventuale formale dichiarazione di contumacia, né, tanto meno, prende in considerazione la sua posizione ai fini della regolazione delle spese di lite (come è necessario fare, con riguardo a tutte le parti del giudizio). D’altronde, i ricorrenti non svolgono sul punto alcuna specifica censura. Deve dunque ritenersi – per quanto sopra esposto – che il tri- bunale abbia considerato parti del giudizio esclusivamente la società terza pignorata, quale opponente, nonché i creditori procedenti, quali opposti, senza che abbia rilievose ciò abbia fatto sul presupposto della mancata citazione in giudizio del debitoreo della irregolarità di tale citazione, e senza che abbia rilievo se tale presupposto fosse corretto o meno:rileva esclu- sivamente, in proposito, che il giudice di merito hacomunque, almeno implicitamente, senz’altro ritenuto che il debitore non avesse acquistato la qualità di parte e non fosse necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. Avrebbe dovuto del resto, in caso contrario, essere eventual- mente dedotto e documentato, nella presente sede, che il suddetto debitore esecutato era stato in realtà regolarmente evocato in giudizio e, pertanto, aveva acquisito la qualità di parte dello stesso, censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha diversamente ritenuto. Ciò non è accaduto: anzi, in realtà, nel ricorso neanche è alle- gato che il debitore esecutato fosse stato regolarmente citato in giudizio in sede di merito. Né il debitore stesso è stato, del resto, evocato dalla parte ri- corrente in sede di legittimità. 2.2Q uesta Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Ci- vile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa Ric. n. 18061/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecu- zione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui«in tema di espropriazione presso terzi, nei giu- dizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pigno- rato», superando ogni precedente incertezza in proposito, in verità relativa soprattutto alla posizione del terzo pignorato, non essendosi mai dubitato della qualità di litisconsorte ne- cessario del debitore esecutato (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01; a tale precedente risultano successivamente conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenzan. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3 , Or di- nanzan. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 – 01, nonché, anche con riferi- mento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3 , Ordi- nanza n. 16236del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01 ) . Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. 2.3 Ne consegue che il presente giudizio si è svolto in man- canza di un legittimato passivo necessario, il che ne determi- na la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emes- sa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contrad- dittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a ri- mettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, com- ma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede Ric. n. 18061/2020 –Sez. 3 – A d. 1° dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudi- ce di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 3973del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Se z. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenza n. 3866 del26/02/2004, Rv. 57056 6 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1462 del30/01/2003, Rv. 560455 - 01 ). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessio- ne del procedimento al giudice di primo e unico grado. 3.Decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Perugia, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legitti- mità. Per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Perugia, quale giudice di primo e unico grado, in pe