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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25744/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, -intimata- avverso la sentenza n.870/2019 della Corte di cassazione , depositata il 16 gennaio 2019; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: L’Agenzia delle entrate impugnò la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 102/2011 deducendo la violazione e REVOCAZIONEfalsa applicazione dell’art. 11, commi da 5 a 7, l. n. 413/1991, nonché dell’art. 81, lett. b), t.u.i.r. , in relazione alla ritenuta operata dal Comune di Città di Castellosull’importo liquidato a titolo di risarcimento per l’occupazione di un terreno.

Con controricorso parte contribuente eccepì, in via preliminare, la tardività del ricorso per cassazione contestando, altresì , la fondatezza dell’impugnazione.

Con la sentenza indicata in epigrafe questa Corte riget tò l’eccezione di decadenza e accolse il ricorso cassando con rinvio la decisione impugnata.

Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per revocazione , affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Considerato che:

1. Con unico mezzo – rubricato « Errore revocatorio ex art. 395, n° 4) c.p.c.»- i ricorren ti censurano la sentenza impugnata per avere rigettato l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione con la seguente motivazione:«[…] dalla copia del ricorso notificato in atti si evince che alla data in cui l’atto è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) – come attestato dal timbro apposto da quest’ultimo sull’atto -, non era ancora decorso il termine di gg. 60, previsto dall’art. 325 c.p.c., dalla notifica della sentenza impugnata (27.5.2011)».

Osservano che l’atto suddetto non poteva costituire prova della spedizione del ricorso, poiché mancava il timbro datario dell’ufficio postale ricevente, mentre la data del 26 luglio 2011, apposta a penna da un dipendente dell’Avvocatura dello Stato, oltre a non essere certa, attesterebbe in ogni caso il giorno in cui questi aveva preso in carico l’adempimento e non quello di spedizione.

2. Il ricorso è fondato.Giova premettere che l 'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa(Cass. n. 3190 del 2006; Cass. n. 16439 del 2021 ).

La Corte di cassazione,limitandosi ad affermare che alla data in cui l’atto è stato consegnato all’ufficiale giudiziario (26luglio 2011) – come attestato dal timbro apposto da quest’ultimo sull’atto - non era ancora decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata (27maggio 2011), ha del tutto trascurato – per mera svista materiale – che in calce al ricorso per cassazione vi era la relata di notifica con la stampigliatura della formula di notifica a mezzo posta, timbro datario con la data del 27 luglio 2011 e timbro circolare dell’UUNEP presso la Corte di appello di Roma con su apposta una sigla.

Tale atto attesta che in data 27 luglio 2011 – e cioè il giorno successivo allo spirare del termine breve di impugnazione – il ricorso per cassazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per provvedere alle formalità necessarie per la spedizione a mezzo posta.

La documentazione menzionata nella sentenza impugnata non si palesa invece idonea a dimostrare la tempestività dell’impugnazione.

Contrariamente a quanto affermato in sentenza, essa non reca alcun timbro datario dell’ufficiale g i udiziario ricevente , né tanto meno dell’ufficio postale di accettazione della raccomandata da parte dell’ufficiale giudiziario per la notifica ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ.La data del 26 luglio 2011, in cui l’atto sarebbe stato consegnato all’ufficiale giudiziario, è scritta a penna e come tale non è in grado di acquisire efficacia fidefacente.

3. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso per revocazione va dunque accolto e la sentenza impugnata revocata .

L’originario ricorso pe r cassazione dell’Agenzia delle entrate, definito con la sentenza impugnata , deve essere dichiarato inammissibile, essendo tardivo, in quanto consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario quando era ormai decorso il termine previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.

Le spese relative al giudizio di revocazionee all’originario ricorso per cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione e revoca la sentenza impugnata;dichiara inammissibile l’originario ricorso per cassazione.

Condanna l’Agenzia delle entrateal pagamento, in favore dei ricorrenti , delle spese del giudizio per revocazione , liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, e delle spese relative all’originario ricorso per cassazione, liquidate in € 5.600,00per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, -intimata- avverso la sentenza n.870/2019 della Corte di cassazione , depositata il 16 gennaio 2019; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L’Agenzia delle entrate impugnò la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 102/2011 deducendo la violazione e REVOCAZIONEfalsa applicazione dell’art. 11, commi da 5 a 7, l. n. 413/1991, nonché dell’art. 81, lett. b), t.u.i.r. , in relazione alla ritenuta operata dal Comune di Città di Castellosull’importo liquidato a titolo di risarcimento per l’occupazione di un terreno. Con controricorso parte contribuente eccepì, in via preliminare, la tardività del ricorso per cassazione contestando, altresì , la fondatezza dell’impugnazione. Con la sentenza indicata in epigrafe questa Corte riget tò l’eccezione di decadenza e accolse il ricorso cassando con rinvio la decisione impugnata. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per revocazione , affidato ad un motivo. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Considerato che: 1. Con unico mezzo – rubricato « Errore revocatorio ex art. 395, n° 4) c.p.c.»- i ricorren ti censurano la sentenza impugnata per avere rigettato l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione con la seguente motivazione:«[…] dalla copia del ricorso notificato in atti si evince che alla data in cui l’atto è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) – come attestato dal timbro apposto da quest’ultimo sull’atto -, non era ancora decorso il termine di gg. 60, previsto dall’art. 325 c.p.c., dalla notifica della sentenza impugnata (27.5.2011)». Osservano che l’atto suddetto non poteva costituire prova della spedizione del ricorso, poiché mancava il timbro datario dell’ufficio postale ricevente, mentre la data del 26 luglio 2011, apposta a penna da un dipendente dell’Avvocatura dello Stato, oltre a non essere certa, attesterebbe in ogni caso il giorno in cui questi aveva preso in carico l’adempimento e non quello di spedizione. 2. Il ricorso è fondato.Giova premettere che l 'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa(Cass. n. 3190 del 2006; Cass. n. 16439 del 2021 ). La Corte di cassazione,limitandosi ad affermare che alla data in cui l’atto è stato consegnato all’ufficiale giudiziario (26luglio 2011) – come attestato dal timbro apposto da quest’ultimo sull’atto - non era ancora decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata (27maggio 2011), ha del tutto trascurato – per mera svista materiale – che in calce al ricorso per cassazione vi era la relata di notifica con la stampigliatura della formula di notifica a mezzo posta, timbro datario con la data del 27 luglio 2011 e timbro circolare dell’UUNEP presso la Corte di appello di Roma con su apposta una sigla. Tale atto attesta che in data 27 luglio 2011 – e cioè il giorno successivo allo spirare del termine breve di impugnazione – il ricorso per cassazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per provvedere alle formalità necessarie per la spedizione a mezzo posta. La documentazione menzionata nella sentenza impugnata non si palesa invece idonea a dimostrare la tempestività dell’impugnazione. Contrariamente a quanto affermato in sentenza, essa non reca alcun timbro datario dell’ufficiale g i udiziario ricevente , né tanto meno dell’ufficio postale di accettazione della raccomandata da parte dell’ufficiale giudiziario per la notifica ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ.La data del 26 luglio 2011, in cui l’atto sarebbe stato consegnato all’ufficiale giudiziario, è scritta a penna e come tale non è in grado di acquisire efficacia fidefacente. 3. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso per revocazione va dunque accolto e la sentenza impugnata revocata . L’originario ricorso pe r cassazione dell’Agenzia delle entrate, definito con la sentenza impugnata , deve essere dichiarato inammissibile, essendo tardivo, in quanto consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario quando era ormai decorso il termine previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. Le spese relative al giudizio di revocazionee all’originario ricorso per cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per revocazione e revoca la sentenza impugnata;dichiara inammissibile l’originario ricorso per cassazione. Condanna l’Agenzia delle entrateal pagamento, in favore dei ricorrenti , delle spese del giudizio per revocazione , liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, e delle spese relative all’originario ricorso per cassazione, liquidate in € 5.600,00per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed