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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31593/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, il 6.7.22, ne ha confermato la condanna per il reato aggravato di furto in abitazione (art. 624 bis comma 1 e 3 cod. pen. (capo A) e per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, 493 ter comma 1 cod. pen. (capo B).

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso con i quali si contestano la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono generici e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, oltre che costituiti da mere doglianze in punto di fatto, si esauriscono in mere affermazioni prive di riscontro argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 Giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, il 6.7.22, ne ha confermato la condanna per il reato aggravato di furto in abitazione (art. 624 bis comma 1 e 3 cod. pen. (capo A) e per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, 493 ter comma 1 cod. pen. (capo B). Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso con i quali si contestano la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono generici e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, oltre che costituiti da mere doglianze in punto di fatto, si esauriscono in mere affermazioni prive di riscontro argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 Giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 31593/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris