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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15977/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 797-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1424/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 04/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un estratto di ruolo dal quale il ricorrente assumeva aver appreso l'esistenza di una cartella di pagamento per una tassa automobilistica del 2003; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima la notifica della cartella di pagamento, disponendo la compensazione delle spese di giudizio; la [OSCURATO:PERSONA], su appello della parte contribuente, rigettava tale appello affermando che il tributo sotteso alla cartella di pagamento, ritenuta dai giudici di primo grado non ritualmente notificata, era un tributo originariamente dovuto - tassa automobilistica 2003 - non essendo mai stata avanzata contestazione sul merito, circostanza presa comunque in considerazione dai giudici della [OSCURATO:PERSONA].

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate - Riscossione non si costituiva.

Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 per l'intrinseca contraddittorietà della motivazione, che ha rigettato l'appello nonostante non ricorresse la condiizone delle gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate.

Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni Ric. 2021 n. 00797 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658); in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352); nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.: Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658).

La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che il tributo sotteso alla cartella di pagamento, ritenuta dai giudici di primo grado non ritualmente Ric. 2021 n. 00797 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -3- notificata, era un tributo originariamente dovuto (tassa automobilistica 2003) non essendo mai stata avanzata contestazione sul merito, circostanza presa comunque in considerazione dai giudici della [OSCURATO:PERSONA] - ha erroneamente ritenuto che la circostanza che nel merito la pretesa dell'Ufficio avesse un fondamento potesse costituire un valido motivo per la compensazione delle spese e ha conseguentemente trascurato che invece nel caso di specie non ricorrevano quelle gravi ed eccezionali ragioni che costituiscono le sole circostanze idonee a giustificare una compensazione delle spese, dal momento che la parte contribuente è risultata pienamente vincitrice.

Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2022.

Il PreSidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 797-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1424/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 04/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un estratto di ruolo dal quale il ricorrente assumeva aver appreso l'esistenza di una cartella di pagamento per una tassa automobilistica del 2003; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima la notifica della cartella di pagamento, disponendo la compensazione delle spese di giudizio; la [OSCURATO:PERSONA], su appello della parte contribuente, rigettava tale appello affermando che il tributo sotteso alla cartella di pagamento, ritenuta dai giudici di primo grado non ritualmente notificata, era un tributo originariamente dovuto - tassa automobilistica 2003 - non essendo mai stata avanzata contestazione sul merito, circostanza presa comunque in considerazione dai giudici della [OSCURATO:PERSONA]. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate - Riscossione non si costituiva. Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 per l'intrinseca contraddittorietà della motivazione, che ha rigettato l'appello nonostante non ricorresse la condiizone delle gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate. Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni Ric. 2021 n. 00797 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658); in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352); nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.: Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che il tributo sotteso alla cartella di pagamento, ritenuta dai giudici di primo grado non ritualmente Ric. 2021 n. 00797 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- notificata, era un tributo originariamente dovuto (tassa automobilistica 2003) non essendo mai stata avanzata contestazione sul merito, circostanza presa comunque in considerazione dai giudici della [OSCURATO:PERSONA] - ha erroneamente ritenuto che la circostanza che nel merito la pretesa dell'Ufficio avesse un fondamento potesse costituire un valido motivo per la compensazione delle spese e ha conseguentemente trascurato che invece nel caso di specie non ricorrevano quelle gravi ed eccezionali ragioni che costituiscono le sole circostanze idonee a giustificare una compensazione delle spese, dal momento che la parte contribuente è risultata pienamente vincitrice. Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2022. Il PreSidente [OSCURATO:PERSONA]
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