CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00507/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. n.19832/2015 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che l a rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura in atti -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’[OSCURATO:PERSONA], sez. BOLOGNAn. 214/2015 depositata i l 29/01/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dallaCons. [OSCURATO:PERSONA] . In fatto e in diritto L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’[OSCURATO:PERSONA], indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento per [OSCURATO:PERSONA] e Irap anno 2007 -per redditi rivenienti da distribuzione di utili extra bilancio quale socio della [OSCURATO:PERSONA] srl - in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello del contribuente, posto l’accoglimento nella medesima udienza del ricorso della società. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. L’Agenzia delle entrate deposita memoria ribadendo l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso erariale. Il contribuente deposita memoria il 7 giugno 2023, con istanza di definizione lite, e il 9 giugno 2023 , chiedendo d i valutare l’opportunità di riunire nella medesima udienza il ricorso d e lla società e dei soci (RG 22753/2015; 10266/2017; 10273/2017; 20585/2018). Con memoria del 7 giugno 2023, il difensore del contribuente allega le note di deposito della domanda di definizione lite ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018 conv. in l. 136/2018, depositando copia della domanda e del relativo versamento. Preso atto della documentazione allegata e rilevato essere ormai ampiamente decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo. 5. Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il processo, con spese a carico delle parti che le hanno antici