CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 46602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Teramo in ordine al reato di cui all'art. 624 e 625 comma 1 n. 2 cod. pen. commesso in eolonnella il 9 febbraio 2015 alla pena di anni 1 di reclusione e euro 400 di multa. Rilevato che il primo motivo e il secondo motivo del ricorso, volti a contestare il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen con conseguente pronuncia di improcedibilità per mancanza di querela, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dai giudici di merito. Dalla lettura congiunta della sentenza di primo grado e di quella di appello (chetin quando fondate sulla medesima valutazione del compendio probatorio, devono essere lette congiuntamente) emerge come l'istruttoria avesse chiarito che dai pantaloni sottratti dall'imputata fossero state divelte le placche antitaccheggio, rivenute spezzate (dichiarazioni del teste Pasqua richiamate dalla sentenza di primo grado), onde nel caso di specie risulta integrata la violenza esercitata sullo strumento apposto sulla cosa a difesa della stessa. Considerato che il terzo motivo di ricorso, volto a contestare la mancata derubricazione nel delitto tentato, è meramente riproduttivo del profilo di censura già dedotto in sede di impugnazione et1 adeguatamente disatteso dalla Corte di Appello con una motivazione, che in quanto logica e coerente, non si presta a censure (pag. 1 punto 1 della sentenza impugnata in cui si dà atto che l'imputata non era stata sottoposta ad una costante vigilanza, ma era riuscita a portarsi fuori dall'esercizio commerciale, dovendosi, dunque, ritenere avvenuto l'impossessamento al di fuori della sfera di vigilanza altrui). Si tratta di motivazione conforme al principio per cui il criterio distintivo fra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez 5, n. 26749 del 11/04/2016, Oureghi, Rv. 267266). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re,