CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 31692/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26605-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A. , [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso l'ordinanza n. 26873/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/10/2021; Ric. 2021 n. 26605 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la correzione di un asserito errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 26873-21; con essa è stata dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione introdotto da [OSCURATO:PERSONA] s.a. e da [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 5-7-2016; la società [OSCURATO:PERSONA] si era costituita in quel giudizio con controricorso, e assume che questa Corte, per errore materiale, abbia omesso di pronunciare sulle spese processuali e di disporle a carico delle rinuncianti, volta che alla rinuncia essa società e i relativi difensori non avevano aderito; il ricorso è stato fissato in adunanza camerale e la ricorrente ha depositato una memoria. Considerato che: I. - il ricorso per correzione di errore materiale è inammissibile; innanzi tutto, non risulta che sia stato notificato alla controparte, a fronte del condivisibile orientamento di questa Corte che richiede invece la notifica quale requisito ordinario di ammissibilità di ogni ricorso in questa sede (v. Cass. n. 11529-22); a ogni modo, e in apicibus, difetta il presupposto al quale è ancorata la tesi esposta nel detto ricorso; Ric. 2021 n. 26605 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -3- II. - la mancata pronuncia sulle spese processuali non è difatti ascrivibile a errore materiale, dal momento che l’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ. attribuisce alla Corte Suprema la più ampia discrezionalità ove –come nella specie – la rinuncia si a valida in quanto debitamente notificata alle controparti; ciò è reso evidente dall’impiego, nell’art. 391, secondo comma, del termine “può” riferito alla decisione di condanna; III. - non serve insistere sulla mancata adesione; in mancanza di adesione (o di accettazione) semplicemente non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., che esclude in ipotesi contraria la condanna alle spese in danno del rinunciante; resta tuttavia che in esito alla novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 la statuizione di condanna alle spese, in caso di valida rinuncia, non è più necessitata, potendo la Corte discrezionalmente ometterla; IV. - la ratio della norma emerge chiaramente dalla Relazione allo schema di riforma poi confluito nel testo, essendo ancorata alla situazione di favore verso l’esito della rinuncia; il quale è appunto favorito dalla eliminazione del condizionamento rappresentato dal rischio, per il rinunciante, di incorrere nella condanna al pagamento delle spese in mancanza di adesione dell’avversario; compete quindi da questo punto di vista sempre e solo al collegio decidente apprezzare l'esistenza di Ric. 2021 n. 26605 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -4- ragioni tese a giustificare o meno la condanna alle spese in caso di valida rinuncia, donde nel caso di specie l’omissione della statuizione di condanna non può essere ascritta ad altro che alla valutazione discrezionale concretamente operata; V. - non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, in quanto l’istanza di correzione di un errore materiale non introduce un giudizio di carattere impugnatorio;sicché non sussiste la base di riferimento alla quale ancorare – in questi casi - il raddoppio del contributo per l’ipotesi di inammissibilità dell’istanza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibil