CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09143/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 28/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reatei di tentata rapina aggravata e lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che nell'atto di appello erano stati riportati tutti gli elementi che rendevano le testimonianze dei tre testi (tra cui la persona offesa) assolutamente contrastanti, ma che la Corte di appello aveva risposto con mere clausole di stile, senza considerare che le dichiarazioni dei due testi Scotti e Cominadi avevano dato una ricostruzione dei fatti dissimile da quella raccontata dalla persona offesa; era poi incompatibile con l'affermazione della persona offesa di essere stato "riempito di pugni" con la prognosi di giorni 2. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure contenute nello stesso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). In particolare, si pretende di dare alle dichiarazioni dei testimoni una valutazione diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata, che ha risposto a tutte le censure riproposte con il ricorso per cassazione con la motivazione contenuta a alle pagine 6 e 7. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 2 -."",\ • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente