CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32491/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all'art. 124 cod. pen., per erronea individuazione deldies a quo del termine per la proposizione della querela, reitera le medesimeargomentazioni di merito già sollevate con l'atto di appello e ivi puntualmenteaffrontate e disattese dalla Corte territoriale, risolvendosi nella pedissequareiterazione di censure già motivatamente respinte, così non assolvendo la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01); che il motivo è, altresì,manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale (cfr. pag. 1 della sentenzaimpugnata) correttamente individuato il dies a quo del termine trimestrale nelladata del 27 settembre 2018, quale momento in cui la persona offesa acquisì, conla relazione conclusiva dell'investigatore incaricato, una conoscenza certa ecompleta della falsità del sinistro, escludendo ogni rilievo alla precedentecomunicazione informale del giugno 2018, in quanto mero aggiornamento dellevalore legale (cfr. in tal senso, Sez. F., n. 28369 del 31/07/2025 e Sez. 2, n.16648 del 15/04/2025, entrambe non massimate);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]