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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08137/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza del 6/2/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di VENEZIA in data 22/1/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento costitutivo del reato.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma.1.3.

Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del travisamento.

1.4. Vizio di motivazione in relazione alla richiesta di qualificare i fatti come tentato furto, ciò anche in considerazione dell'esigenza di applicare una pena più mite.

2. In data 15 novembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. In data 25 novembre 2021 sono pervenute le conclusioni della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità rilevando che nel caso di specie difetterebbe la violenza o minaccia in quanto il ricorrente non avrebbe spinto nessuno dei presenti né avrebbe mai impugnato, come pure indicato nel capo di imputazione, una pistola.

Se pure lo stesso avesse dato uno "spintone" d'altro canto, questo non sarebbe stato finalizzato a tentare di conseguire l'impunità in quanto il ricorrente si è intrattenuto nella gelateria.

La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alle dichiarazioni rese dai testi che hanno dichiarato di aver visto entrare l'imputato con un berretto e uno scaldacollo e con la mano appoggiata sul calcio della pistola che era nella tasca posteriore dei pantaloni, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Sul punto, d'altro canto, non vi è alcuna difformità tra la sentenza di primo grado e quella di appello.

Il secondo giudice, infatti, indica la spinta come elemento ulteriore e non, come sostenuto nell'atto di ricorso, come alternativo rispetto alla minaccia operata appoggiando la mano al calcio della pistola.

Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).1.2.

Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma evidenziando che nel caso di specie la Corte territoriale, peraltro ricostruendo quanto accaduto in modo difforme dalla sentenza di primo grado, avrebbe erroneamente confermato l'esistenza di un effetto intimidatorio legato alla presenza di un'arma della quale, invece, le persone offese si sarebbe accorte solo quando il ricorrente gli aveva voltato le spalle.

Anche tale doglianza è manifestamente infondata.

La presenza e l'utilizzo dell'arma con finalità intimidatorie è stato confermato dai testi e, successivamente, anche dal ritrovamento della stessa nell'abitazione del ricorrente.

La circostanza che della stessa fosse visibile il solo calcio, d'altro canto, rende conto dell'effetto intimidatorio comunque conseguito, anche a prescindere dal fatto che l'arma fosse giocattolo.

La conclusione della Corte territoriale sul punto, pertanto, fondata su quanto emerso nel corso del dibattimento, non è sindacabile in questa sede.

1.3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del travisamento rilevando che la condotta posta in essere, alzare uno scaldacollo ad azione delittuosa iniziata, non sarebbe stata idonea a mascherare i tratti somatici del ricorrente e, quindi, tale da ritenere sussistente l'aggravante contestata.

La doglianza è infondata.

A prescindere dal momento in cui il ricorrente abbia "alzato lo scaldacollo", cioè se prima di entrare all'interno della gelateria ovvero quando era già all'interno e quando ha avanzato la richiesta con modalità intimidatorie, la Corte, con il riferimento al berretto e alla sciarpa scaldacollo che coprivano parzialmente il volto, ha dato sufficiente conto della ragione per la quale ha ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante contestata.

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina, d'altro canto, è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 271667).

1.3. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di qualificare i fatti come tentato furto, ciò anche in considerazione dell'esigenza di applicare una pena più mite.

Esigenza questa che sarebbe in qualche modo confermata dalla pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino con riferimento alla irragionevolezza "del compasso edittale esistente tra i primo e il secondo comma" dell'art. 628 cod. pen.

La doglianza è manifestamente infondata.Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, la condotta posta in essere, caratterizzata dalla violenza e minaccia attuate mostrando la presenza di un'arma e con una spinta, impone di qualificare i fatti ai sensi degli artt. 56 e 628 cod. pen.

Sotto tale profilo, infatti, in presenza dell'elemento materiale costitutivo del reato di tentata rapina, la violenza e minaccia, le considerazioni circa la necessità di adeguare la pena all'effettiva gravità dei fatti risultano del tutto inconferenti.

Quanto all'argomento del ricorrente secondo il quale il "compasso edittale" previsto per il reato di rapina impropria sarebbe irragionevole, è sufficiente segnalare che la Corte costituzionale, con l'ordinanza 111 del 2021, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Torino con l'ordinanza citata nel ricorso.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma 2/12/2021 Il consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza del 6/2/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di VENEZIA in data 22/1/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento costitutivo del reato. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma.1.3. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del travisamento. 1.4. Vizio di motivazione in relazione alla richiesta di qualificare i fatti come tentato furto, ciò anche in considerazione dell'esigenza di applicare una pena più mite. 2. In data 15 novembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 25 novembre 2021 sono pervenute le conclusioni della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità rilevando che nel caso di specie difetterebbe la violenza o minaccia in quanto il ricorrente non avrebbe spinto nessuno dei presenti né avrebbe mai impugnato, come pure indicato nel capo di imputazione, una pistola. Se pure lo stesso avesse dato uno "spintone" d'altro canto, questo non sarebbe stato finalizzato a tentare di conseguire l'impunità in quanto il ricorrente si è intrattenuto nella gelateria. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alle dichiarazioni rese dai testi che hanno dichiarato di aver visto entrare l'imputato con un berretto e uno scaldacollo e con la mano appoggiata sul calcio della pistola che era nella tasca posteriore dei pantaloni, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Sul punto, d'altro canto, non vi è alcuna difformità tra la sentenza di primo grado e quella di appello. Il secondo giudice, infatti, indica la spinta come elemento ulteriore e non, come sostenuto nell'atto di ricorso, come alternativo rispetto alla minaccia operata appoggiando la mano al calcio della pistola. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).1.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma evidenziando che nel caso di specie la Corte territoriale, peraltro ricostruendo quanto accaduto in modo difforme dalla sentenza di primo grado, avrebbe erroneamente confermato l'esistenza di un effetto intimidatorio legato alla presenza di un'arma della quale, invece, le persone offese si sarebbe accorte solo quando il ricorrente gli aveva voltato le spalle. Anche tale doglianza è manifestamente infondata. La presenza e l'utilizzo dell'arma con finalità intimidatorie è stato confermato dai testi e, successivamente, anche dal ritrovamento della stessa nell'abitazione del ricorrente. La circostanza che della stessa fosse visibile il solo calcio, d'altro canto, rende conto dell'effetto intimidatorio comunque conseguito, anche a prescindere dal fatto che l'arma fosse giocattolo. La conclusione della Corte territoriale sul punto, pertanto, fondata su quanto emerso nel corso del dibattimento, non è sindacabile in questa sede. 1.3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del travisamento rilevando che la condotta posta in essere, alzare uno scaldacollo ad azione delittuosa iniziata, non sarebbe stata idonea a mascherare i tratti somatici del ricorrente e, quindi, tale da ritenere sussistente l'aggravante contestata. La doglianza è infondata. A prescindere dal momento in cui il ricorrente abbia "alzato lo scaldacollo", cioè se prima di entrare all'interno della gelateria ovvero quando era già all'interno e quando ha avanzato la richiesta con modalità intimidatorie, la Corte, con il riferimento al berretto e alla sciarpa scaldacollo che coprivano parzialmente il volto, ha dato sufficiente conto della ragione per la quale ha ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante contestata. Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina, d'altro canto, è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 271667). 1.3. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di qualificare i fatti come tentato furto, ciò anche in considerazione dell'esigenza di applicare una pena più mite. Esigenza questa che sarebbe in qualche modo confermata dalla pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino con riferimento alla irragionevolezza "del compasso edittale esistente tra i primo e il secondo comma" dell'art. 628 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata.Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, la condotta posta in essere, caratterizzata dalla violenza e minaccia attuate mostrando la presenza di un'arma e con una spinta, impone di qualificare i fatti ai sensi degli artt. 56 e 628 cod. pen. Sotto tale profilo, infatti, in presenza dell'elemento materiale costitutivo del reato di tentata rapina, la violenza e minaccia, le considerazioni circa la necessità di adeguare la pena all'effettiva gravità dei fatti risultano del tutto inconferenti. Quanto all'argomento del ricorrente secondo il quale il "compasso edittale" previsto per il reato di rapina impropria sarebbe irragionevole, è sufficiente segnalare che la Corte costituzionale, con l'ordinanza 111 del 2021, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Torino con l'ordinanza citata nel ricorso. 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 2/12/2021 Il consigl
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