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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21114/2022

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/Va "I ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37917/2019 R.G., proposto DA la [OSCURATO:PERSONA], con sede in Bologna, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, autorizzata ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 18 novembre 2019 n. 850884, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Monopoli (BA), elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato /155(-') al ricorso introduttivo del presente procedimento; Li) RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Modena, in persona del procuratore speciale pro tempore, nella qualità di incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Modena, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modena, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modena, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] il 20 maggio 2019 n. 969/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 maggio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] il 20 maggio 2019 n. 969/02/2019, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2010 in relazione a vari autoveicoli concessi in locazione finanziaria a terzi, ha respinto l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna il 21 settembre 2015 n. 1086/01/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

La "[OSCURATO:SOCIETA].", nella qualità di incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", si è costituita con controricorso.

In prossimità dell'adunanza camerale, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, della Legge 23 luglio 2009 n. 99, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che, in caso di locazione finanziaria di autoveicoli, l'utilizzatore fosse l'unico obbligato al pagamento della tassa automobilistica.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione della nota emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 27 giugno 2012 n. 13270, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la predetta nota ministeriale avesse efficacia retroattiva.

3. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, comma 9 -bis, del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che si tratti di norma di interpretazione autentica dell'art. 5, comma 29, del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1983 n. 53, quale modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge 23 luglio 2009 n. 99, con efficacia retroattiva. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dai suoi difensori ed è stata notificata alla controparte (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).

Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

2. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131).

3. Per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell'art. 391, comma 2, cod. proc. civ., secondo il quale «il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», deve essere coordinato con l'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (nonché con l'art. 15, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546), essendo, comunque, consentita la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali.

Nella specie, quindi, la formazione ed il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa nel corso del procedimento costituisce giusto motivo per disporre la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

4. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17 , della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/Va "I ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37917/2019 R.G., proposto DA la [OSCURATO:PERSONA], con sede in Bologna, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, autorizzata ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 18 novembre 2019 n. 850884, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Monopoli (BA), elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato /155(-') al ricorso introduttivo del presente procedimento; Li) RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Modena, in persona del procuratore speciale pro tempore, nella qualità di incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Modena, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modena, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modena, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] il 20 maggio 2019 n. 969/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 maggio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] il 20 maggio 2019 n. 969/02/2019, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2010 in relazione a vari autoveicoli concessi in locazione finanziaria a terzi, ha respinto l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna il 21 settembre 2015 n. 1086/01/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il ricorso è affidato a tre motivi. La "[OSCURATO:SOCIETA].", nella qualità di incorporante la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", si è costituita con controricorso. In prossimità dell'adunanza camerale, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, della Legge 23 luglio 2009 n. 99, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che, in caso di locazione finanziaria di autoveicoli, l'utilizzatore fosse l'unico obbligato al pagamento della tassa automobilistica. 2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione della nota emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 27 giugno 2012 n. 13270, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la predetta nota ministeriale avesse efficacia retroattiva. 3. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, comma 9 -bis, del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che si tratti di norma di interpretazione autentica dell'art. 5, comma 29, del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1983 n. 53, quale modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge 23 luglio 2009 n. 99, con efficacia retroattiva. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dai suoi difensori ed è stata notificata alla controparte (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. 2. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131). 3. Per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell'art. 391, comma 2, cod. proc. civ., secondo il quale «il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», deve essere coordinato con l'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (nonché con l'art. 15, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546), essendo, comunque, consentita la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali. Nella specie, quindi, la formazione ed il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa nel corso del procedimento costituisce giusto motivo per disporre la compensazione tra le parti delle spese giudiziali. 4. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17 , della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per
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