CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 25343/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I BENI E [OSCURATO:PERSONA] E MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le Indagini preliminari, quale giudice della esecuzione, in esito al procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 174 d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 concluso con decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della Corte di Cassazione di altra ordinanza con cui era stata disposta la confisca a norma dell'art. 174 cit. di una scultura lignea raffigurante Cristo crocifisso custodita nel caveau della banca Centrale presso la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la richiesta del Pubblico Ministero di confisca e ha disposto la restituzione della scultura a [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La Corte di Cassazione aveva annullato la prima ordinanza, accogliendo il motivo, assorbente, relativo alla erronea applicazione dell'art. 174 cit.: la Corte aveva ritenuto che dovesse trovare applicazione la nuova norma, così come riformata con la legge 4 agosto 2017 n. 124, e che, in difetto della verifica dell'interesse culturale e degli altri requisiti previsti dalla legge novellata, non poteva procedersi alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in sede rescissoria, ha ritenuto che le modifiche intervenute nel 2017 abbiano inciso sulla attuale struttura del reato, sottraendo dalla fattispecie incriminatrice le condotte di esportazione che hanno ad oggetto cose che presentano interesse culturale di non eccezionale rilevanza (diverse dai reperti archeologici, dagli elementi provenienti dallo smembramento di documenti, dagli incunaboli e manoscritti), che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, di valore pari o inferiore a 13.5000 euro. 2, Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso il Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, formulando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione di legge ed in specie degli art. 174 (oggi art. 518 undecies cod. pen.) e 65 d.lgs n. 42/2004. Secondo i ricorrenti, l'ordinanza impugnata non considera che nel caso di esportazione di un bene che presenti interesse culturale e di valore inferiore a 13.500 l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione mediante dichiarazione (ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione secondo le procedure e con la modalità stabilite dal decreto ministeriale. Il decreto ministeriale cui la norma fa rinvio è il D.M. 246/2018 il cui art. 7 disciplina minuziosamente le "procedure relative alle cose eseguite da oltre 70 anni e da più di 50 con valore inferiore a 13.500 euro" : tale disciplina prevede, fra l'altro, che il valore della cosa sia comprovato all'ufficio esportazione mediante la documentazione ivi elencata e che, entro dieci giorni, l'ufficio esportazione, qualora reputi che le cose rientrino fra quelle di cui all'art. 10 comma 3 del Codice, chieda la presentazione fisica delle stesse e nei successivi trenta giorni avvii il procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante o di eccezionale interesse. Alla mancata autocertificazione da corredarsi dei documenti di cui all'art. 7 consegue che l'esportazione del bene, anche se sottosoglia, ricade nella generale previsione più gravosa della procedura prevista dall'art. 65, comma 3, d.lgs n.42/2004. Il legislatore del 2017 ha voluto mantenere sotto il controllo dell'amministrazione dei beni culturali la circolazione dei beni aventi le caratteristiche di culturalità, indipendentemente dalla loro gradazione, culturalità che nel caso di specie esiste come ha osservato anche il perito Annibali. I ricorrenti osservano, inoltre, che il reato di cui all'art. 174 d.gs n. 42/2004 è di pericolo e come tale si configura anche nel caso in cui l'esportazione avrebbe potuto superare il vaglio positivo dell'amministrazione, in quanto realizza una tutela anticipata dell'integrità del patrimonio culturale nazionale attraverso la attribuzione di rilevanza penale di condotte che, determinando l'uscita di beni dal territorio, renderebbero irrealizzabile una verifica volta a dichiarare anche la loro culturalità. Non è necessario che le cose esportate siano o meno state oggetto di notifica da parte della competente autorità amministrativa, essendo sufficiente per la configurabilità del reato che abbiano un intrinseco valore storico o artistico. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e la inopponibilità della sentenza penale concernente la confisca a soggetto rimasto estraneo al giudizio e la violazione del giudicato vincolante per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata disattende- secondo i ricorrenti- la pronuncia rescindente con riferimento alla proprietà dell'opera, in quanto la Corte di Cassazione aveva rigettato il relativo profilo del quarto motivo del primo ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] rdelli e [OSCURATO:PERSONA], ribadendo la insussistenza di prove sufficienti relative alla proprietà privata del bene, la cui origine andava ricondotta a una vicenda di natura internazionale (le cui note di ambiguità, quanto soprattutto al rivendicato titolo di acquisto da parte del dante cause dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono state compiutamente illustrate dal Tribunale di Rimini) ovvero ad in acquisto al mercatino di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 8 sentenza) ed aveva accolto detto motivo limitatamente al valore dell'opera e alla eventuale rilevanza eccezionale dell'interesse artistico. Secondo l'Avvocatura, dunque, la Corte avrebbe accolto solo il motivo relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 174 cit. con la conseguenza che si sarebbe formato per i ricorrenti il giudicato su tutti gli altri aspetti anche quello relativo alla proprietà del bene. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione da parte del giudice penale della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione dei [OSCURATO:PERSONA]. Il riconosciuto valore culturale trova conferma non solo nella perizia disposta dal Tribunale, ma anche nella delibera del Comitato ministeriale per la restituzione dei beni illecitamente esportati che sin dal 2014 ha disposto di avviare l'azione di restituzione nei confronti dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], ove l'opera è stata sequestrata in esecuzione di una richiesta di misura cautelare internazionale proveniente dalla nostra autorità ed eseguita in quello Stato. La sindacabilità della valutazione della sussistenza o meno dell'interesse culturale appartiene alla giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] e non del Giudice penale, non potendo l'Amministrazione dei beni culturali essere espropriata delle prerogative ad essa riservate dall'ordinamento. Esorbitante dai poteri concessi al giudice penale, sarebbe, dunque, l'affermazione del Tribunale secondo cui un bene culturale, del cui autore non è certa l'origine italica, non può avere rilevanza per il patrimonio culturale della nazione. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto il vizio di motivazione ed in specie la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza per contrasto con gli atti del processo. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ignorato gran parte degli atti del processo, ovvero le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel verbale di interrogatorio del 19.4.2013 e la sua incapacità di spiegare le contraddizione fra alcuni documenti ad asserita firma del patriarca melchita, originario detentore del bene. In assenza di alcun atto certo ed opponibile allo Stato che dimostri il legittimo acquisto del bene o la sua legittima provenienza, non potrebbe dirsi superata la presunzione di appartenenza dei beni al patrimonio indisponibile dello Stato. A rafforzare la "nazionalizzazione" del bene in oggetto, comunque da svariati decenni documentalmente presente in Italia prima della illecita esportazione a [OSCURATO:PERSONA], vi sarebbe anche l'art. 64 bis del d.lgs n.42/2004 secondo cui i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci, sicché l'interesse di primaria importanza destinato a prevalere non è la circolazione del bene in sé, ma al contrario la salvaguardia di quello che la dottrina ha qualificato come staticità immanente al bene conseguente al suo far parte del patrimonio culturale, rispetto alla cui tutela le mere negoziazioni tra privati arretrano in posizione di subalternità. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 13 marzo 2023 ha depositato una memoria con cui ha ribadito la violazione di norme processuali e la conseguente violazione del diritto di difesa per essere stata disposta la misura ablatoria in assenza dell'accertamento sulla sussistenza del reato presupposto. Il difensore ha osservato che era mancato in sede di cognizione l' accertamento sul reato presupposto legittimante la misura ablatoria e che a tale mancanza non poteva supplirsi per la prima volta in sede di esecuzione. Al riguardo ha richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13539 del 30/01/2020, per la quale la confisca di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato, purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessa. Nel caso in esame l'azione penale non era mai stata esercitata, atteso che il Pubblico Ministero aveva chiesto e ottenuto l'archiviazione della notizia di reato per intervenuta prescrizione. La estensione dei principi summenzionati, al di là della confisca urbanistica, - proseguono i ricorrenti- è già stata affermata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 19166 del 2018 relativa alla confisca ex art. 301 T.0 in materia doganale, richiamato nella previsione di cui all'art. 174 del d.lgs n. 42/2004 laddove, nel terzo comma, dispone che la confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. Il difensore ha sollevato l'eccezione di inammissibilità della richiesta di confisca avanzata dal Pubblico Ministero per violazione del principio del ne bis in idem, sul rilievo della inammissibilità della presentazione di ulteriori richieste al giudice della esecuzione ove le stesse siano articolate sulla base dei medesimi elementi già valutati in sede giurisdizionale. Al riguardo ha precisato che la richiesta di archiviazione per prescrizione era stata formulata a distanza di nove anni rispetto alla data di commissione del reato, di sette anni dalla iscrizione della notizia di reato e di quattro anni dalla notifica dell'avviso di chiusura delle indagini senza che mai fosse stato compiuto dal Pubblico Ministero alcun atto di indagine e senza che mai fosse stato manifestato né dall'organo inquirente, né dal Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] alcun interesse sul bene. Dalla circostanza della inazione del PM discenderebbe anche, ad avviso del difensore, l'inutilizzabilità ai fini della confisca, degli atti di indagine adottati successivamente alla data del 16 maggio 2013, in cui era maturato il termine massimo di durata delle indagini preliminari. Il difensore ha, comunque, contestato la ritenuta rilevanza penale della condotta, pur avendo avuto l'esportazione ad oggetto un bene di valore non superiore ai 13.550 euro e che non riveste un interesse culturale di eccezionale rilevanza per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione. Il difensore ha eccepito, infine, la intervenuta prescrizione della possibilità di applicare la confisca, laddove si acceda alla tesi della sua qualificazione come amministrativa, per essere decorso il termine dì prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 689/1981. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato il primo assorbente motivo. 2. Il bene della cui confisca si discute è un antico crocifisso ligneo, che secondo l'originale impostazione accusatoria, sarebbe stato fatto uscire, ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], illegalmente dal territorio dello Stato nell'anno 2009. Il procedimento penale, originariamente aperto presso la Procura della Repubblica di Torino, è stato trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, e, come detto, è stato definito con decreto di archiviazione in data 20 ottobre 2018, per intervenuta prescrizione. 3. A seguito di richiesta del Pubblico Ministero, il G.I.P., quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la confisca del bene, custodito nel caveau della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 174 d.lgs, ma la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza, rilevando che occorreva verificare se la condotta di illecita esportazione del bene, risalente all'anno 2009, a seguito della entrata in vigore della legge 4 agosto 2017 n. 124, fosse ancora penalmente rilevante. In particolare, secondo la Corte rescindente, le modifiche introdotte da tale legge, incidendo sulla struttura del reato di cui all'art. 174 d.lgs n. 42/200, ne hanno ristretto l'ambito di applicazione e devono pertanto applicarsi ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore: la Corte ha, così, demandato al giudice di operare la verifica in ordine alla rilevanza penale del fatto alla luce della nuova disciplina. Nello specifico il dictum della sentenza rescindente è stato il seguente: "Da un lato deve applicarsi la nuova norma, dall'altro potrebbe astrattamente disporsi al confisca anche in caso di prescrizione del reato ( cfr Sez 3 n. 42458 del 10/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] 265046). Nel difetto quindi della verifica dell'interesse culturale e degli altri requisiti previsti dalla legge novellata, non può quindi procedersi alla confisca avente ad oggetto cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico" (par 4.3. della sentenza Sez 3 n.17814 del 29/11/2019) 4. Il giudice del rinvio, sulla scorta delle conclusioni del perito nominato in sede di incidente di esecuzione, ha rilevato che: -l'opera non ha interesse culturale di eccezionale rilevanza in quanto "presenta una qualità non deplorevole, ma in alcuni passaggi tutt'altro che entusiasmante. Non può essere avvicinato a un nome del panorama artistico europeo dei Seicento e al contempo non rivela quelle qualità stilistiche che possano qualificarlo come oggetto di assoluto riguardo"; - l'oggetto ha un valore stimabile intorno ai 5000 euro e sicuramente non oltre i 10.000 euro. Pertanto, ha concluso nel senso che la esportazione di tale opera non è soggetta ad autorizzazione, sicché il fatto ascritto al richiedente la restituzione non è oggi previsto alla legge come reato. Conseguentemente, data l'insussistenza del reato presupposto legittimante la misura ablatoria, ha rigettato la richiesta di confisca e ha disposto la restituzione dell'opera a [OSCURATO:PERSONA]. 5. In ragione del primo motivo di ricorso, si deve dunque stabilire se effettivamente la condotta di reato ascritta agli imputati, integri ancora oggi la fattispecie di reato. 5.1.AI fine di inquadrare il tema, può essere utile ripercorrere la disciplina della esportazione dei beni di interesse culturale, così come modificata dall'art. 1, comma 175, legge 4 agosto 2017, n. 124. Si tratta di disciplina articolata che contiene rimandi incrociati alle norme del d.lgs n.42/2004, integranti il precetto penale. L'art. 174 del d.lgs n. 42/2004, oggi trasfuso, per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 marzo 2022 n. 22, nell'art. 518 undecies cod. pen., prevede che " Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165. 2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee. 3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato" La fattispecie incriminatrice prevede, quale elemento costitutivo, l'assenza dell'attestato di libera circolazione (per l'esportazione all'interno del territorio dell'Unione Europea) o della licenza di esportazione (per l'esportazione al di fuori dell'Unione Europea). L'attestato di libera circolazione è disciplinato dall'art. 68 ed ha ad oggetto, le cose indicate dall'art. 65, comma 3, d.lgs. n. 42 del 2004, con esclusione, quindi, di quelle indicate nel comma successivo (soggette a regime di libera circolazione) che non presentino interesse culturale eccezionale. L'attestato di libera circolazione può essere temporaneo se si tratta dei beni e delle cose indicati dall'art. 65, commi 1 e 2 per i quali vige il divieto di uscita definitiva dal territorio della Repubblica. La licenza di esportazione (al di fuori del territorio dell'Unione Europea) è disciplinata dall'art. 2, del regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali, richiamato dagli artt. 73 e 74, d.lgs.n. 42 del 2004. Oggetto di licenza sono solo i beni indicati nell'allegato A al d.lgs. n. 42 del 2004. La licenza di esportazione non è alternativa all'attestato di libera circolazione, ma deve essere rilasciata contestualmente a quest'ultima (art. 74, comma 3, d.lgs. n. 42 del 2004). Ne consegue che gli oggetti astrattamente esportabili in via definitiva dal territorio dell'Unione europea, potrebbero non esserlo in virtù del divieto di uscita definitiva dal territorio della Repubblica di cui all'art. 65, commi 1 e 2, d.lgs. n. 42/2004. 5.2.La fattispecie penale, dunque, richiama la disciplina della circolazione dei beni di cui al Capo V del Titolo I del d.lgs n. 42 del 2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» che agli artt. 64-bis e seguenti, detta norme in materia di «Circolazione in ambito internazionale», modificate da ultimo dalla legge n. 124/2017. [OSCURATO:PERSONA] prevede due tipologie di uscite dal territorio nazionale dei beni culturali: l'uscita definitiva (art. 65) e l'uscita temporanea (artt. 66 e 67). In linea di principio viene affermato che alcuni beni culturali sono espressamente sottratti alla loro uscita definitiva dal territorio della Repubblica; altri possono essere esportati, previa autorizzazione sotto forma di rilascio dell'attestato di libera circolazione o della licenza di esportazione (nel caso di esportazione al di fuori dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 74); e altri ancora possono essere esportati previa presentazione di una autocertificazione. Venendo al dettaglio della normativa richiamata dalla fattispecie incriminatrice, l'art. 65, comma 1 del medesimo d.lgs. 42 stabilisce anzitutto che "E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3". Per beni culturali devono intendersi: -"le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico" (art. 10 comma 1); -a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616" (art. 10 comma 2). -sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione (lettera introdotta dall'articolo citato); e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricom prese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse". (art.10 comma 3) L'art. 65, comma 2, stabilisce: "è vietata altresì l'uscita: a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12; b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi". 9 5)\ L'art. 65 comma 3 prevede che sia "soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica: a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera 8, numero 1 (e cioè i reperti archeologici, quelli derivanti dallo smembramento di monumenti, gli incunaboli e i manoscritti, qualunque sia il valore), sia superiore ad euro 13.500; b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h) (le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni; i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni; i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni), a chiunque appartengano". Non è invece soggetta ad autorizzazione l'uscita: "a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d) (le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni); b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera 8, numero /".(art. 65, comma 4, così come modificato dalla legge summenzionata). In tali casi, "l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione"(art. 65 comma 4- bis introdotto dalla legge summenzionata). 5.3.Dunque, prima della entrata in vigore della legge n.124/2017, le opere di autore non più vivente la cui esecuzione risaliva ad oltre cinquanta anni, che presentavano interesse culturale, non potevano uscire dal territorio della Repubblica senza attestato di libera circolazione, mentre quelle di autore vivente o comunque non risalenti ad oltre cinquanta anni, potevano uscire liberamente, purché fossero state rispettate le condizioni di cui all'art. 65 comma 4 cit., oneravano l'interessato di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero rientrassero in tale ultima categoria. Con l'entrata in vigore della legge del 2017 è stata ampliata la possibilità di esportare liberamente opere di autore non più vivente, da un lato, aumentando a settanta anni l'arco temporale e, dall'altro, introducendo una criterio di valore al di sotto del quale l'opera può essere esportata senza autorizzazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65 comma 4-bis, secondo cui l'interessato deve comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire rientrino nella categoria su indicata. Anche con riferimento alle opere di autore di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, di valore inferiore a 13.500 euro, dunque, l'esportazione è soggetta comunque alla condizione che l'interessato si attivi comprovando all'ufficio esportazione che il bene presenti certe caratteristiche: tale ultimo ufficio, qualora a seguito dell'attivazione della procedura, reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'art. 10 comma 3 lett. d-bis, ovvero che presentino un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione, avvia il procedimento di cui all'art. 14 che si conclude entro sessanta giorni e in esito al quale potrebbe negare il rilascio dell'attestato o della licenza. Il decreto ministeriale cui la norma fa rinvio è il D.M. 246/2018 il cui art. 7 disciplina minuziosamente le "procedure relative alle cose eseguite da oltre 70 anni con valore inferiore a 13.500 euro" . Tale disciplina prevede, fra l'altro, che il valore della cosa sia comprovato all'ufficio esportazione mediante la documentazione ivi elencata (fotografie; nel caso di compravendita risalente a non oltre tre anni, fatture da cui risulti prezzo di aggiudicazione o prezzo di vendita o dichiarazioni congiunta delle parti, in caso di cessione fra privati, resa davanti a un pubblico ufficiale da cui risulti il prezzo di acquisto; negli altri casi stima di un perito iscritto all'albo o da parte dello stesso ufficio) e che, entro dieci giorni, l'ufficio esportazione, qualora reputi che le cose rientrino fra quelle di cui all'art. 10 comma 3 lett. d-bis del Codice, chieda la presentazione fisica delle stesse e nei successivi trenta giorni avvii il procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante o di eccezionale interesse. 6.Questa Corte ha già chiarito che il delitto di cui all'art. 174 comma 1 d.gs n.42/2004 punisce la uscita o illecita esportazione di cose di interesse culturale, a prescindere dal riscontro di un effettivo interesse che ne giustifichi la formale dichiarazione di beni culturali ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto (Sez. 3, n. 17223 del 03/11/2016, Rv. 269627, che, nello stabilire il principio secondo il quale nel caso di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico, deve essere obbligatoriamente disposta la confisca prevista dall'art. 174 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, indipendentemente dal fatto che, sui beni oggetto di esportazione clandestina, sia stata effettuata la dichiarazione di interesse culturale, ha esplicitamente osservato che il precetto sanzionatorio di cui al citato art. 174 non fa riferimento ai soli beni culturali riconosciuti tali con la dichiarazione prevista dall'art. 13 del Codice dei [OSCURATO:PERSONA] e del Paesaggio, ma, più in generale, a cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale archivistico, in maniera da tutelare le cose che sarebbero suscettibili di dichiarazione di interesse culturale anche qualora quest'ultima non sia in concreto intervenuta). Questa Corte ha chiarito, altresì, che il delitto in esame sussiste indipendentemente dalla produzione di un danno al patrimonio artistico nazionale (Sez. 3, n. 39517 del 20/07/2017, Iuliano, Rv. 271467, secondo cui l'art. 174 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 142 punisce l'esportazione di beni per i quali non sia stato ottenuto l'attestato di libera circolazione [per il trasferimento verso Paesi comunitari] o la licenza di esportazione [per il trasferimento verso 6 Paesi extracomunitari], indipendentemente dal fatto che il provvedimento autorizzatorio possa essere rilasciato o meno: ne consegue che, sussistendo la qualità di bene culturale e mancando l'attestato o la licenza richiesta, il reato è configurabile indipendentemente dalla produzione di un danno al patrimonio storico ed artistico nazionale). In tal senso l'art 64 bis del d.lgs n.42/2004, introdotto dalla novella del 2017, afferma che la finalità di preservare il patrimonio culturale in tutte le sue componenti giustifica il controllo sulla circolazione internazionale di tutte le cose che "presentino interesse culturale", realizzandosi così una tutela anticipata al momento dell'uscita dal territorio nazionale della cosa che, presentando interesse culturale, potrebbe definitivamente e ufficialmente far parte del patrimonio culturale (Sez 3. n. 10468 del 17/10/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.272622). 7.La lettura complessiva della normativa sopra richiamata, improntata alla tutela di rilievo costituzionale ( art. 9 Cost.) del patrimonio storico e artistico della Nazionale, porta a concludere, dunque, che non sia stata introdotta dalla novella del 2017 la libera esportabilità delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500. Anche per tali beni, infatti, l'uscita dal territorio nazionale è pur sempre soggetta ad una procedura volta non solo a mettere in condizioni l'ufficio esportazione di verificare, attraverso la documentazione prodotta in allegato all'autocertificazione, se effettivamente il bene presenti le caratteristiche indicate per poter essere esportato senza il rilascio di attestato di libera circolazione, ma anche a consentire all'amministrazione di valutare se il bene presenti un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione e come tale possa esserne vietata la esportazione. Si tratta a ben vedere di una procedura di esportazione semplificata, ma non del tutto libera, in quanto l'uscita del bene dal territorio nazionale è pur sempre soggetta ad un controllo da parte dello Stato che si esercita attraverso l'iter definito dal decreto ministeriale sopra richiamato. La normativa introdotta a seguito della riforma del 2017 non ha liberalizzato la esportazione di quella categoria di beni, ma ha solo semplificato la procedura di esportazione, prevedendo un intervento dell'amministrazione nelle forme anzidette, funzionale a negare la esportabilità del bene, qualora lo stesso sia ritenuto di interesse eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. Solo a seguito del completamento della procedura ivi prevista, potrà dirsi, nel caso in cui non venga avviata la declaratoria di vincolo di eccezionale interesse ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. d-bis d.lgs n. 42/2004 rali, che il bene sia esportabile. Tale impostazione, peraltro, è coerente anche con l'impianto generale della normativa, che come detto, realizza una tutela anticipata al momento dell'uscita dal territorio nazionale dei beni che presentino interesse culturale. 7.1.Nel senso anzidetto, si è già pronunciata questa Corte di Cassazione con la sentenza con cui si è affermato che " il trasferimento all'estero di cose di interesse culturale di non eccezionale rilevanza di cui all'art. 65, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004, diverse da quelle di cui all'allegato A, lettera B n. 1, e di valore pari o inferiore ad euro 13.500,00, non integra il reato di cui all'art. 174, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004. " ( Sez. 3, n. 10468 del 17/10/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272622). Tale sentenza, invero, afferma che le modifiche introdotte dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 in quanto incidono sulla struttura del reato di cui all'art.174 d.lgs n. 42/2004, restringendone l'ambito applicativo, si applicano anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ma precisa anche che non integra reato il trasferimento all'estero di cose di interesse culturale di valore pari o inferiore a 13.500 euro, non di eccezionale rilevanza: tale ultima condizione potrà essere acclarata solo a seguito della attivazione della procedura di cui all'art. 65 comma 4 bis d.lgs n.42/2004. 8. Tutto ciò premesso, il giudice del rinvio, nel valutare al confiscabilità del bene, è tenuto a valutare la astratta configurabilità della fattispecie di reato di cui all'art. 518 undecies cod. pen., così come integrata dalla normativa del d.lgs n. 42/2004, nella sua completezza e a considerare che la rilevanza penale della condotta di esportazione permane anche con riferimento a beni di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, di valore inferiore a 13.500 euro, laddove il bene sia dichiarato di eccezionale rilevanza, dopo la necessaria attivazione della procedura di cui all'art. 65, comma 4-bis, cit. , dettagliata nel Decreto Ministeriale. A tal fine si ricorda che la valutazione in ordine all'esistenza di un interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) eccezionale, tale da giustificare l'imposizione del relativo vincolo ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 10, comma 3, lett. d-bis), d.Lgs. n. 42 del 2004, è prerogativa esclusiva dell'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta (Cons. St., Sez. 6, n. 4747 del 14/10/2015, che richiama, in motivazione, le precedenti sentenze n. 1000/2015, n. 3360/2014, n. 2019/2014 e n. 1557/2014). 9. Si osserva, inoltre, per rispondere alle questioni sollevate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella memoria in atti, che ai sensi dell'art. 518 duodevicies cod. pen. "il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate nell'art. 518 undecies che hanno costituito oggetto del reato". Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che tale confisca deve essere disposta obbligatoriamente anche in caso di decreto di archiviazione emesso per cause che non attengono alla sussistenza del fatto (salvo che la cosa appartenga a persona estranea al reato), poiché trattasi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall'accertamento di una responsabilità penale (Sez. 3, n. 11269 del 10/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278764; Sez. 3, n. 19692 del 21/03/2018, Gour, Rv. 272870). Si è, infatti, sostenuto, che la disciplina dei beni culturali è retta da una presunzione di proprietà statale e della eccezionalità delle ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti, con la conseguenza che essi, sulla base di una oramai ultrasecolare tradizione normativa, appartengono allo Stato italiano in virtù della legge (legge n. 364 del 1909; regio decreto n. 363 del 1913; legge n. 1089 del 1939; articoli 826, comma 2, 828 e 832 del codice civile), la cui disciplina è rimasta sostanzialmente invariata anche a seguito della introduzione del decreto legislativo n. 42 del 2004. Da ciò deriva la finalità prioritariamente recuperatoria della confisca stabilita dall'art. 174, comma 3, del d.lgs n. 42 del 2004 ( oggi art. 518 duodevicies cod. pen.), volta a ripristinare materialmente la situazione di dominio che, ex lege, lo Stato vanta sui beni in questione, situazione 14 r , di dominio evidentemente violata attraverso la illecita esportazione del bene in discorso al di fuori dei confini dello Stato. 9.1. Tale principio è stato ribadito anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 13539 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278870, secondo cui "In tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento". Si è infatti sostenuto (da ultimo sez. 3 n. 9101 del 24/01/2023 non massimata) che con riferimento alla confisca in esame non rilevano i principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, in quanto, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, il provvedimento ablativo non incide sul diritto di proprietà privata. In conseguenza di ciò, la relativa confisca deve essere obbligatoriamente disposta anche se il privato non ha riportato condanna, fatta salva la sola eccezione che la cosa appartenga a persona estranea al reato: non a caso l'articolo 518 duodevicies cod. pen. (cosi come il precedente art. 174, comma 3, d.lgs n.42/2004), stabilisce che la confisca ha luogo ai sensi della disciplina prevista dalla legge doganale, in base alla quale la misura di sicurezza viene disposta anche a prescindere da una sentenza di condanna, essendo stata fatta salva solo l'ipotesi che i beni appartengano a persone estranee al reato, quale ad esempio la persona che abbia acquistato in buona fede (Sez. 3, n. 18535 del 08/02/2022, Besputin, Rv. 283134 secondo cui la confisca obbligatoria, prevista per il reato di contrabbando doganale dall'art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve essere disposta anche con il decreto di archiviazione emesso per cause non attinenti alla sussistenza del fatto e al rapporto con il soggetto autore. In motivazione, la Corte ha precisato che non può ritenersi che, per poter disporre la confisca, sia necessario che il pubblico ministero eserciti l'azione penale, ove già risulti l'inutilità del dibattimento per intervenuta prescrizione del reato, per evidente mancanza dell'elemento soggettivo o per morte dell'indagato). 10. Anche gli altri argomenti richiamati nella memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono del tutto infondati. La applicazione del principio del ne bis in idem, tale per cui la confisca non potrebbe essere disposta in sede esecutiva, laddove non disposta in sede di archiviazione del procedimento, è smentita dalla possibilità espressamente prevista dall'art. 676 cod. proc. pen. per il giudice della esecuzione di decidere in ordine alla misura di sicurezza della confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. Inconferente è, infine, il richiamo al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, giacché tale norma fa riferimento al diritto a riscuotere le somme previste a titolo di sanzione amministrativa, mentre nel caso