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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 08369/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11009/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 37/2018 depositata il22/01/2018, R.G.N. 1016/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda dell’odierno ricorrent e volta ad ottenere i benefici previdenziali derivanti dal riconoscimento dello statusdi vittima del dovere;

2. la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 1, commi 563 e 564, della legge nr. 266 del 2005;

3. p acifico che i l ricorrente, addetto al nucleo dei carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Bari, avesse riportato lesioni permanenti gravi a seguito di unsinistro stradale occorso mentre, alla guida di un veicolo di servizio, insieme ad altri due colleghi, faceva rie ntro al reparto di appartenenza al termine di un regolare «servizio di controllo», la Corte di appello ha giudicato non sussistenti i requisiti di legge, perché si era trattato di un ordinario incidente stradale, non legato ad attività di polizia, e restando del tutto neutra la circostanza che il conducente dell’altra autovetturafosse persona pregiudicata;

4. avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione i l ricorrente in epigrafe, con due motivi, successivamente illustrati con memoria;

5. il Min istero dell’Interno ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

6. con il primo motivo , i l ricorrent e – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –deducela violazione nonché la falsa ed erronea applicazione dell’art. 1, commi 563 e 564, della legge nr. 266 del 2005 e del regolamento approvato con D.P.R. nr. 243 del 2006; violazione degli artt. 112 e 132 cod.proc.civ. e dell’art. 111 Costituzione;

7. con il secondo motivo , il ricorrente – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.-deduce l’omesso esame di un punto controverso e decisivo tra le parti;

8. i due motivi, nel complesso, imputano alla Corte territoriale : - d i avere escluso che il ricorrente fosse impegnato in un’operazione di polizia; - di non avere ritenuto integra le le « particolari condizioni ambientali ed operative»nella condotta di rientro da una missione di servizio ispettivo; - di non aver considerato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni riportate;

9. le censure possono congiuntamente es aminarsi e sono da respingere; 10.nel loro insieme, i rilievi devolvono alla Corte l’interpretazione dell’art. 1, commi 563 e 564, della legge nr. 266 del 2005; 11.la legge 23 dicembre 2005, nr. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, nr. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità; 12.il successivo comma 564 precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative; 13.in seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge nr. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con d.P.R. 7 luglio 2006, nr. 243, il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati che, per quanto più qui rileva, all'art. 1, comma 1, prevede che, ai fini del presente regolamento, si intendono: «a) […]; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente so p raordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto»; 14.in relazione all’esegesi di tali disposizioni, questa Corte di legittimità si è pronunciata in plurimeoccasioni (v., fra le tante, Cass. nr. 16569 del 2020, Cass. nn. 24592 e 9322 del 2018 e numerosi conformi), precisandone icriteri applicativi; 15.si è osservato che mentre il comma 563 individua talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere, il successivo comma 564 attribuisce i benefici previsti per le vittime del dovere anche ai «soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività sopra richiamate ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventateper circostanze eccezionali;

16. anche di recente, la Corte è tornata a con frontarsi con la normativa di cui trattasi; 17.occupandosi in particolare del comma 564, la Corte ( Cass. nr. 29819 del 2022) ha, in primo luogo, ribadito che, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.

Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni»,che è concetto aggiuntivo e specifico;

18. c on riferimento a quest’ultimo, ha precisato come la nozione di «particolari condizioni», di cui al comma 564, presuppone una distinzione tra lo svolgimento ordinario del servizio e quello legato a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto, osservando che «particolare» è la causa di danno che non è comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio; l'attribuzione della tutela è, dunque, ilrisultato della valutazione operata dal giudice di merito di un quid plurisrispetto alle condizioni ordinarie di lavoro; 19.nel caso di specie, la Corte di merito ha qualificato l’evento come «normale» incidente stradale, sia pure in itinere , slegato, da un lato, ai rischi delle situazioni tipiche enucleate dal comma 563 e, dall’altro, privo del quid plurisdi cui al comma 564; 20.a fronte di tale impianto motivazionale, i motivi di ricorso procedono solo ad una critica, generica e non decisiva , del ragionamento decisorio cherispetta, peraltro, il requisito del cd.

«minimo costituzionale» , come indicato da questa Corte(v.

Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014); 21.né può dirsi che le raggiunte conclusioni s i pong a no in contrasto con altri arresti della Corte che , occupandosi di fattispecie relative ad incidenti stradali in itinere, hanno riconosciuto lo status di vittima del dovere al soggetto deceduto o divenuto permanentemente invalido ; nei casi in precedenza esaminati (Cass. nr. 26012 del 2018; Cass. nr. 32158 del 2021), si trattava, infatti, di eventi verificatisi durante il tragitto di rientro nellasede di lavoro dopo lo svolgimento di attività riconducibili a quelle indicate nel comma 563, c ondizione quest’ultima es clusa dalla sentenza di merito; 22.il relativo giudizio, neppure censurabile , trattandosi di una pronuncia cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter cod.proc.civ. , ratione temporisapplicabile e, comunque, non adeguatamente censurat o , non è smentitodalla sola circostanza, accertata nella pronuncia impugnata, cheil ricorrente fosse «addetto al nucleo dei carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Bari»; 23.sulla base di quanto precede, il ricorso va complessivamente respinto; 24.le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo; sussistono, inoltre,i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del15% e accessori come per legge.

Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11009/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 37/2018 depositata il22/01/2018, R.G.N. 1016/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda dell’odierno ricorrent e volta ad ottenere i benefici previdenziali derivanti dal riconoscimento dello statusdi vittima del dovere; 2. la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 1, commi 563 e 564, della legge nr. 266 del 2005; 3. p acifico che i l ricorrente, addetto al nucleo dei carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Bari, avesse riportato lesioni permanenti gravi a seguito di unsinistro stradale occorso mentre, alla guida di un veicolo di servizio, insieme ad altri due colleghi, faceva rie ntro al reparto di appartenenza al termine di un regolare «servizio di controllo», la Corte di appello ha giudicato non sussistenti i requisiti di legge, perché si era trattato di un ordinario incidente stradale, non legato ad attività di polizia, e restando del tutto neutra la circostanza che il conducente dell’altra autovetturafosse persona pregiudicata; 4. avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione i l ricorrente in epigrafe, con due motivi, successivamente illustrati con memoria; 5. il Min istero dell’Interno ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 6. con il primo motivo , i l ricorrent e – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –deducela violazione nonché la falsa ed erronea applicazione dell’art. 1, commi 563 e 564, della legge nr. 266 del 2005 e del regolamento approvato con D.P.R. nr. 243 del 2006; violazione degli artt. 112 e 132 cod.proc.civ. e dell’art. 111 Costituzione; 7. con il secondo motivo , il ricorrente – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.-deduce l’omesso esame di un punto controverso e decisivo tra le parti; 8. i due motivi, nel complesso, imputano alla Corte territoriale : - d i avere escluso che il ricorrente fosse impegnato in un’operazione di polizia; - di non avere ritenuto integra le le « particolari condizioni ambientali ed operative»nella condotta di rientro da una missione di servizio ispettivo; - di non aver considerato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni riportate; 9. le censure possono congiuntamente es aminarsi e sono da respingere; 10.nel loro insieme, i rilievi devolvono alla Corte l’interpretazione dell’art. 1, commi 563 e 564, della legge nr. 266 del 2005; 11.la legge 23 dicembre 2005, nr. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, nr. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità; 12.il successivo comma 564 precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative; 13.in seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge nr. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con d.P.R. 7 luglio 2006, nr. 243, il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati che, per quanto più qui rileva, all'art. 1, comma 1, prevede che, ai fini del presente regolamento, si intendono: «a) […]; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente so p raordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto»; 14.in relazione all’esegesi di tali disposizioni, questa Corte di legittimità si è pronunciata in plurimeoccasioni (v., fra le tante, Cass. nr. 16569 del 2020, Cass. nn. 24592 e 9322 del 2018 e numerosi conformi), precisandone icriteri applicativi; 15.si è osservato che mentre il comma 563 individua talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere, il successivo comma 564 attribuisce i benefici previsti per le vittime del dovere anche ai «soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività sopra richiamate ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventateper circostanze eccezionali; 16. anche di recente, la Corte è tornata a con frontarsi con la normativa di cui trattasi; 17.occupandosi in particolare del comma 564, la Corte ( Cass. nr. 29819 del 2022) ha, in primo luogo, ribadito che, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni»,che è concetto aggiuntivo e specifico; 18. c on riferimento a quest’ultimo, ha precisato come la nozione di «particolari condizioni», di cui al comma 564, presuppone una distinzione tra lo svolgimento ordinario del servizio e quello legato a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto, osservando che «particolare» è la causa di danno che non è comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio; l'attribuzione della tutela è, dunque, ilrisultato della valutazione operata dal giudice di merito di un quid plurisrispetto alle condizioni ordinarie di lavoro; 19.nel caso di specie, la Corte di merito ha qualificato l’evento come «normale» incidente stradale, sia pure in itinere , slegato, da un lato, ai rischi delle situazioni tipiche enucleate dal comma 563 e, dall’altro, privo del quid plurisdi cui al comma 564; 20.a fronte di tale impianto motivazionale, i motivi di ricorso procedono solo ad una critica, generica e non decisiva , del ragionamento decisorio cherispetta, peraltro, il requisito del cd. «minimo costituzionale» , come indicato da questa Corte(v. Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014); 21.né può dirsi che le raggiunte conclusioni s i pong a no in contrasto con altri arresti della Corte che , occupandosi di fattispecie relative ad incidenti stradali in itinere, hanno riconosciuto lo status di vittima del dovere al soggetto deceduto o divenuto permanentemente invalido ; nei casi in precedenza esaminati (Cass. nr. 26012 del 2018; Cass. nr. 32158 del 2021), si trattava, infatti, di eventi verificatisi durante il tragitto di rientro nellasede di lavoro dopo lo svolgimento di attività riconducibili a quelle indicate nel comma 563, c ondizione quest’ultima es clusa dalla sentenza di merito; 22.il relativo giudizio, neppure censurabile , trattandosi di una pronuncia cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter cod.proc.civ. , ratione temporisapplicabile e, comunque, non adeguatamente censurat o , non è smentitodalla sola circostanza, accertata nella pronuncia impugnata, cheil ricorrente fosse «addetto al nucleo dei carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Bari»; 23.sulla base di quanto precede, il ricorso va complessivamente respinto; 24.le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo; sussistono, inoltre,i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del15% e accessori come per legge. Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pa