CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 novembre 2024
Cassazione n. 30378/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Firenze il 18/11/2024; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda con cui la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva chiesto il controllo giudiziario volontario ex art. 34 bis, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la società indicata. 2.1. Si premette in punto di fatto che: -a seguito di un precedente provvedimento del 28.6.2023, la società ricorrente, il 21.5.2024, aveva presentato alla Prefettura istanza di rinnovo della iscrizione nell'elenco dei fornitori dei prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; - dopo una risposta interlocutoria, la società aveva rinnovato la richiesta e il 18.7.2024 il Prefetto aveva comunicato una ulteriore comunicazione antimafia, avente valore di informativa antimafia interdittiva ex art. 84 d. Igs n. 159 del 2011; - avverso detto provvedimento e avverso il diniego di rinnovo della iscrizione nella lista su indicata, era stato proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale; - per effetto di detto ricorso, la società sarebbe stata raggiunta il 24.7.2024 dal divieto di prosecuzione dell'attività all'ingrosso di "inerti" che, insieme alla interdittiva impugnata, avrebbe inibito ogni rapporto economico contrattuale con la filiera degli appalti di opere pubbliche, con conseguente cessazione di ogni attività; - in tal contesto la società aveva presentato richiesta di ammissione al controllo volontario giudiziario dell'impresa; - detta istanza era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale sulla base di due motivi e cioè: a) per la mancata produzione della documentazione attestante la notifica alla Prefettura del ricorso al T.a.r.; b) per essere stata già ammessa la società, nel dicembre del 2021, ad un primo controllo giudiziario volontario di durata annuale, positivamente conclusosi il 13.1.2023, e, dunque, per non essere reiterabile la richiesta di accesso alla misura del controllo giudiziario. Proposta impugnazione su entrambi i profili indicati, si aggiunge, la Corte di appello ha confermato la inammissibilità della richiesta ritenendo, da una parte, non necessario alcun contraddittorio processuale, atteso che il comma 9 dell'art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 34 bis cit., consentirebbe al giudice di rilevare la inammissibilità della richiesta senza formalità procedurali, e, dall'altra, che la parte non aveva depositato, "nell'atto del deposito del ricorso", la documentazione da cui inferire la prova della avvenuta impugnazione al T.a.r.Sostiene il ricorrente che la Corte avrebbe errato nel non considerare che nella originaria richiesta, nonostante non fosse stata allegata documentazione specifica, era stato, tuttavia, indicato il numero di ruolo del procedimento instaurato davanti al Tar, nonché nel non valutare la documentazione allegata all'atto di appello attestante come, prima della proposizione della richiesta di controllo volontario, fosse stato proposto ricorso al giudice amministrativo. La Corte avrebbe confuso il presupposto di legge, costituito dall'avvenuta impugnazione innanzi al Tar del provvedimento prefettizio, con la prova dell'assolvimento del relativo onere. Sulla base di tale articolato quadro di riferimento sono stati dedotti due motivi. 2.2. Con il primo si lamenta violazione di legge quanto all'art. 34 bis, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011; il tema attiene alla prova dell'intervenuto ricorso al Tar, di cui si è già detto, e si sottolinea che i Giudici di merito avrebbero avuto modo di accedere alla documentazione comprovante la proposta impugnazione al Tar, unitamente all'atto di appello. La Corte avrebbe sostanzialmente ritenuto preclusa la produzione documentale in grado di appello. 2.4. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per motivazione apparente in relazione alla assolvimento del presupposto giuridico relativo alla presupposizione del ricorso amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Non è in contestazione che il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione neghi l'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34- bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sia impugnabile con ricorso alla Corte di appello anche per il merito. (Sez. U., n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156). In tale contesto l'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. prevede, che in caso di inammissibilità della impugnazione, il giudice del gravame con ordinanza la dichiari anche di ufficio. Non avendo previsto espressamente il legislatore alcuno schema procedimentale entro il quale sia adottata la predetta pronuncia, si ritiene, appunto nel silenzio della legge, applicabile il modello generale previsto per il procedimento in camera di consiglio disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen. Detto modello prevede che, secondo il dettato dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., ove sia riscontrabile una causa di inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento, (es. tardività della presentazione del gravame da parte dell'imputato), il giudice dichiari detto vizio e la derivante inammissibilità "anche senza formalità", espressione che va interpretata nel senso che il provvedimento in tal modo emesso possa essere adottato sulla base delle sole allegazioni di parte ricorrente, senza la necessità di alcun contraddittorio. Invero, come affermato dalla giurisprudenza, l'inammissibilità della richiesta deve essere prevista come sanzione specifica espressa e, di norma, attiene alle irregolarità attinenti alla costituzione del rapporto processuale, e cioè di quelle irregolarità che riguardano il profilo oggettivo e soggettivo della ritualità della richiesta, la legittimazione, la forma, il termine, l'interesse (Sez. 2, n. 24808 del 24/07/2020, Hoiyf, Rv. 279553; Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018, C, Rv. 274570). 3. La Corte di appello di Napoli non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.Nel caso di specie, infatti, il rigetto dell'impugnazione è stata fatta derivare solo dalla inammissibilità - dichiarata senza contraddittorio dal Tribunale - della richiesta originaria, per non avere la parte, con l'atto introduttivo, depositato la documentazione da cui evincere l'avvenuta impugnazione in sede amministrativa del provvedimento prefettizio. Si tratta di un ragionamento viziato per un duplice ordine di ragioni. Il primo è che la prova della intervenuta impugnazione del provvedimento interdittivo davanti al giudice amministrativo non è previsto dall'alt 34, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011, come un requisito espresso di inammissibilità della richiesta del controllo giudiziario volontario, dichiarabile senza contraddittorio. In assenza di una previsione espressa, la affermata possibilità di dichiarare de plano la richiesta di accesso al controllo volontario, rischia di limitare le condizioni che consentono alle parti di accedere alla risposta giurisdizionale, riducendole arbitrariamente, e, soprattutto rischia di limitare il diritto di difesa. Il secondo è che la parte richiedente aveva indicato nella richiesta di applicazione del controllo giudiziario il numero di ruolo del giudizio amministrativo pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale, sicchè esisteva in atti quanto meno un principio di prova chiaro della intervenuta impugnazione davanti al T.a.r.Anche rispetto ai requisiti della richiesta di ammissione al controllo giudiziario e del relativo atto di appello si impone la necessità di una interpretazione che scongiuri il rischio di sanzioni senza lesione, che tenga conto del principio di proporzione, che tenda a conciliare l'esigenza di filtro con il fondamentale canone del diritto di accesso alla giustizia, che rifugga da eccessi formalistici capaci di frustrare, svuotandone di contenuto, diritti fondamentali e garanzie soggettive. Ciò impone cautela nella interpretazione e la necessità di evitare eccessi formalistici. 4. La Corte di appello, che, come detto, ha rigettato l'impugnazione sulla base del solo argomento indicato, non ha fatto corretta applicazione di detti principi. Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato con conseguente rinvio alla Corte di appello per un nuovo giudizio sulla impugnazione proposta averso la inammissibilità - dichiarata senza contraddittorio - della richiesta di ammissione al controllo giudiziario. P. Q. M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione. rCosì deciso in Roma il 15 aprile 2025 onsigliere estensore Il Presidente i tro Silvest I