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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15935/2024

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Acerra il 31 Marzo 1959 [OSCURATO:PERSONA] nato ad Acerra il 18 ottobre 1969 Avverso l'ordinanza resa il 20 novembre 2023 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi .

Sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto le istanze di riesame proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 10 ottobre 2023 dal GIP del Tribunale di Napoli con cui è stata disposta nei confronti dei predetti indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 512 bis cod.pen., per avere attribuito fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] la titolarità delle quote di partecipazione del Centro servizio funerario [OSCURATO:SOCIETA]., di fatto nella esclusiva disponibilità dominicale e gestoria dei due germani [OSCURATO:SOCIETA], al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale. 2.Avverso detta ordinanza propongono ricorso i fratelli Pacillo e, con atti distinti sottoscritti dal comune di difensore di fiducia e aventi analogo contenuto, deducono: 2.1 Violazione degli articoli 273 e 192 cod.proc.pen. in relazione agli articoli 110, 512 bis cod.pen. e vizio di motivazione poiché con i motivi di riesame [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito di avere creato il Centro servizio funerario [OSCURATO:SOCIETA] nell'ottobre 2021, senza alcun coinvolgimento ed interesse del fratello Carmine, al fine di poter usufruire dei benefici penitenziari ex articolo 47 e 47 ter cod.proc.pen. , in quanto risultava dipendente di questa società con regolare busta paga. [OSCURATO:PERSONA] ha nel corso dell'interrogatorio chiarito questa sua finalità; nel marzo 2022 cedeva le sue quote al Riemma ma la società non è mai stata attivata e non poteva operare per mancanza delle necessarie autorizzazioni e non ha mai svolto alcuna attività imprenditoriale, anche sotto il profilo fiscale; ribadisce di essere stato dichiarato fallito nel 2017 e di essere sotto processo per bancarotta fraudolenta, sicchè si era spogliato della società prima di tale condanna.

Deduce pertanto che non ricorrono le condizioni oggettive e soggettive del delitto di intestazione fittizia in quanto manca il dolo specifico di eludere le disposizioni in materia di prevenzione, avendo ceduto le quote perché obbligato dal fallimento e dalla sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta .

Il ricorso sottolinea che il fratello del ricorrente, Carmine, è soggetto di basso grado culturale e sostanzialmente incensurato, avendo un unico precedente penale del 1985 già oggetto di riabilitazione nel 1993; che non risulta contiguo o inserito in associazioni criminose; che non ha carichi pendenti e quindi non poteva avere lo scopo di sottrarsi ad un'eventuale misura di prevenzione poiché assolutamente estraneo all'ipotesi accusatoria formulata; che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia risultano inesatte ed infondate e non integrano gravi indizi di colpevolezza. 2.2 Violazione di legge per mancanza di motivazione poiché il provvedimento impugnato non ha reso idonea motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. 2.3 Violazione dell'articolo 274 cod.proc.pen. in ordine alle esigenze cautelari e assenza dell'attualità della pericolosità sociale, poiché non sorge alcun fondato pericolo di reiterazione criminosa e l'ordinanza sul punto è assolutamente priva di motivazione.

3. Il difensore ha depositato motivi nuovi allegando documentazione e decreto di giudizio immediato del 6/12/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono generici poiché si limitano a reiterare pedissequamente le medesime censure già sollevate con il riesame che sono state adeguatamente esaminate e respinte con il provvedimento impugnato. 1.1 I due ricorrenti non contestano in modo specifico la materiale intestazione fittizia della società al Riemma, ma sostengono che la società costituita non era mai stata operativa e che la finalità perseguita con la fittizia intestazione non fosse connessa alla volontà di eludere le misure di prevenzione.Si tratta di affermazioni generiche, in quanto immotivate e apodittiche, che sono state confutate nel corpo della motivazione e risultano smentite da specifici elementi indiziari adeguatamente valutati.

In particolare i ricorrenti omettono una circostanza di fatto valorizzata dal Tribunale: che altra società riconducibile agli indagati, la [OSCURATO:PERSONA] srl., era stata destinataria di interdittiva antimafia in quanto ritenuta esposta al condizionamento da parte della criminalità organizzata in ragione dei collegamenti con il gruppo imprenditoriale Cesarano contiguo al clan Nuvoletta e Polverino.

Inoltre il coindagato [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che intendimento dei fratelli [OSCURATO:SOCIETA] nell'intestare la società al Riemma era proprio quello di evitare eventuali ulteriori misure di prevenzione e i limiti operativi che un'interdittiva antimafia comporta.

Tale precipua finalità è stata evidenziata anche dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sicché alla stregua di queste fonti dichiarative, la cui attendibilità non è stata messa in discussione con argomenti specifici dalla difesa, e del dato storico documentato dell'interdittiva emessa, deve concludersi che il Tribunale ha correttamente ritenuto integrata la gravità indiziaria in ordine al reato loro contestato in concorso, evidenziando che il dolo specifico richiesto dalla disposizione normativa non esclude la possibilità che diverse finalità concorrenti possano coesistere; ed infatti ha osservato che la finalità di eludere le misure di prevenzione era perseguita da almeno uno dei fratelli e certamente di tale intento era a piena conoscenza anche l'altro germano, Carmine, che dal tenore delle intercettazioni risulta pienamente coinvolto nella gestione dell'attività di famiglia.

Il ricorso trascura di considerare e di censurare detti passaggi della motivazione, così incorrendo nel vizio di genericità. 1.2 La censura in merito alla motivazione resa in ordine alle esigenze cautelari è generica e manifestamente infondata poiché il tribunale ha evidenziato il carattere recente delle condotte contestate, che rende ancor più concreto e attuale il pericolo di recidiva, e la negativa personalità degli indagati contigui alla criminalità organizzata operante sul territorio, desumendone la necessità di applicare la misura degli arresti domiciliari.

Trattasi di motivazione non manifestamente illogica e immune dai vizi dedotti. 2.L'inannmissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Acerra il 31 Marzo 1959 [OSCURATO:PERSONA] nato ad Acerra il 18 ottobre 1969 Avverso l'ordinanza resa il 20 novembre 2023 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi . Sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto le istanze di riesame proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 10 ottobre 2023 dal GIP del Tribunale di Napoli con cui è stata disposta nei confronti dei predetti indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 512 bis cod.pen., per avere attribuito fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] la titolarità delle quote di partecipazione del Centro servizio funerario [OSCURATO:SOCIETA]., di fatto nella esclusiva disponibilità dominicale e gestoria dei due germani [OSCURATO:SOCIETA], al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale. 2.Avverso detta ordinanza propongono ricorso i fratelli Pacillo e, con atti distinti sottoscritti dal comune di difensore di fiducia e aventi analogo contenuto, deducono: 2.1 Violazione degli articoli 273 e 192 cod.proc.pen. in relazione agli articoli 110, 512 bis cod.pen. e vizio di motivazione poiché con i motivi di riesame [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito di avere creato il Centro servizio funerario [OSCURATO:SOCIETA] nell'ottobre 2021, senza alcun coinvolgimento ed interesse del fratello Carmine, al fine di poter usufruire dei benefici penitenziari ex articolo 47 e 47 ter cod.proc.pen. , in quanto risultava dipendente di questa società con regolare busta paga. [OSCURATO:PERSONA] ha nel corso dell'interrogatorio chiarito questa sua finalità; nel marzo 2022 cedeva le sue quote al Riemma ma la società non è mai stata attivata e non poteva operare per mancanza delle necessarie autorizzazioni e non ha mai svolto alcuna attività imprenditoriale, anche sotto il profilo fiscale; ribadisce di essere stato dichiarato fallito nel 2017 e di essere sotto processo per bancarotta fraudolenta, sicchè si era spogliato della società prima di tale condanna. Deduce pertanto che non ricorrono le condizioni oggettive e soggettive del delitto di intestazione fittizia in quanto manca il dolo specifico di eludere le disposizioni in materia di prevenzione, avendo ceduto le quote perché obbligato dal fallimento e dalla sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta . Il ricorso sottolinea che il fratello del ricorrente, Carmine, è soggetto di basso grado culturale e sostanzialmente incensurato, avendo un unico precedente penale del 1985 già oggetto di riabilitazione nel 1993; che non risulta contiguo o inserito in associazioni criminose; che non ha carichi pendenti e quindi non poteva avere lo scopo di sottrarsi ad un'eventuale misura di prevenzione poiché assolutamente estraneo all'ipotesi accusatoria formulata; che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia risultano inesatte ed infondate e non integrano gravi indizi di colpevolezza. 2.2 Violazione di legge per mancanza di motivazione poiché il provvedimento impugnato non ha reso idonea motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. 2.3 Violazione dell'articolo 274 cod.proc.pen. in ordine alle esigenze cautelari e assenza dell'attualità della pericolosità sociale, poiché non sorge alcun fondato pericolo di reiterazione criminosa e l'ordinanza sul punto è assolutamente priva di motivazione. 3. Il difensore ha depositato motivi nuovi allegando documentazione e decreto di giudizio immediato del 6/12/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono generici poiché si limitano a reiterare pedissequamente le medesime censure già sollevate con il riesame che sono state adeguatamente esaminate e respinte con il provvedimento impugnato. 1.1 I due ricorrenti non contestano in modo specifico la materiale intestazione fittizia della società al Riemma, ma sostengono che la società costituita non era mai stata operativa e che la finalità perseguita con la fittizia intestazione non fosse connessa alla volontà di eludere le misure di prevenzione.Si tratta di affermazioni generiche, in quanto immotivate e apodittiche, che sono state confutate nel corpo della motivazione e risultano smentite da specifici elementi indiziari adeguatamente valutati. In particolare i ricorrenti omettono una circostanza di fatto valorizzata dal Tribunale: che altra società riconducibile agli indagati, la [OSCURATO:PERSONA] srl., era stata destinataria di interdittiva antimafia in quanto ritenuta esposta al condizionamento da parte della criminalità organizzata in ragione dei collegamenti con il gruppo imprenditoriale Cesarano contiguo al clan Nuvoletta e Polverino. Inoltre il coindagato [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che intendimento dei fratelli [OSCURATO:SOCIETA] nell'intestare la società al Riemma era proprio quello di evitare eventuali ulteriori misure di prevenzione e i limiti operativi che un'interdittiva antimafia comporta. Tale precipua finalità è stata evidenziata anche dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sicché alla stregua di queste fonti dichiarative, la cui attendibilità non è stata messa in discussione con argomenti specifici dalla difesa, e del dato storico documentato dell'interdittiva emessa, deve concludersi che il Tribunale ha correttamente ritenuto integrata la gravità indiziaria in ordine al reato loro contestato in concorso, evidenziando che il dolo specifico richiesto dalla disposizione normativa non esclude la possibilità che diverse finalità concorrenti possano coesistere; ed infatti ha osservato che la finalità di eludere le misure di prevenzione era perseguita da almeno uno dei fratelli e certamente di tale intento era a piena conoscenza anche l'altro germano, Carmine, che dal tenore delle intercettazioni risulta pienamente coinvolto nella gestione dell'attività di famiglia. Il ricorso trascura di considerare e di censurare detti passaggi della motivazione, così incorrendo nel vizio di genericità. 1.2 La censura in merito alla motivazione resa in ordine alle esigenze cautelari è generica e manifestamente infondata poiché il tribunale ha evidenziato il carattere recente delle condotte contestate, che rende ancor più concreto e attuale il pericolo di recidiva, e la negativa personalità degli indagati contigui alla criminalità organizzata operante sul territorio, desumendone la necessità di applicare la misura degli arresti domiciliari. Trattasi di motivazione non manifestamente illogica e immune dai vizi dedotti. 2.L'inannmissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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