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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 34245/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6976-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 3349/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato la proposta nei termini che seguono: ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d’appello di Ancona, con provvedimento pubblicato il 19/8/2022, condannato il Ministero della Giustizia al pagamento ella somma di € 800,00, a titolo d’equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio civile, dichiarò irripetibili le spese dell’opponente vittorioso [OSCURATO:PERSONA]; - quest’ultimo, con ricorso notificato il 3/3/2022 a mezzo pec, si duole della dichiarazione d’irripetibilità di cui detto; - il Ministero resiste con controricorso, con il quale, in primo luogo deduce l’inammissibilità per tardività del ricorso; Osserva

1. Il ricorso è tardivo e quindi inammissibile, in quanto il termine lungo semestrale, ex art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato alla spedizione della notifica del ricorso - qui coincidente con quella di effettuazione per via telematica -, risulta essere trascorso, pur tenuto conto della sospensione feriale fino al 31 di agosto .

Ritenuto che successivamente il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso; considerato che, non constando accettazione della rinuncia, il rinunziante deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del controricorrente, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre alle spese anticipate a debito.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6976-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 3349/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato la proposta nei termini che seguono: ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d’appello di Ancona, con provvedimento pubblicato il 19/8/2022, condannato il Ministero della Giustizia al pagamento ella somma di € 800,00, a titolo d’equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio civile, dichiarò irripetibili le spese dell’opponente vittorioso [OSCURATO:PERSONA]; - quest’ultimo, con ricorso notificato il 3/3/2022 a mezzo pec, si duole della dichiarazione d’irripetibilità di cui detto; - il Ministero resiste con controricorso, con il quale, in primo luogo deduce l’inammissibilità per tardività del ricorso; Osserva 1. Il ricorso è tardivo e quindi inammissibile, in quanto il termine lungo semestrale, ex art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato alla spedizione della notifica del ricorso - qui coincidente con quella di effettuazione per via telematica -, risulta essere trascorso, pur tenuto conto della sospensione feriale fino al 31 di agosto . Ritenuto che successivamente il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso; considerato che, non constando accettazione della rinuncia, il rinunziante deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del controricorrente, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre alle spese anticipate a debito. C
Sentenza Cassazione n. 34245/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris