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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 17949/2026

Testo disponibile della fonte

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a Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleVincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 21/01/2026, la Corte di appello di Milano confermava la sentenzadel Tribunale di Varese del 26/02/2025, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che condannava alpagamento delle spese del grado.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Latella, difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157 e 99, comma 2, cod. pen.Al riguardo, censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la prescrizione del reato,rilevando come, anche tenendo conto della recidiva contestata, la prescrizione sarebbematurata alla data del 30 agosto 2025, atteso che la sospensione del termine, a seguito dirinvio per adesione del difensore alla astensione dalle udienze, deve essere contenuta neisessanta giorni.Rileva, ad ogni modo, come la recidiva andasse in ipotesi anche esclusa, atteso cheall’epoca dei fatti il [OSCURATO:PERSONA] non aveva riportato ancora alcuna condanna.2.2.

Con secondo motivo, il ricorrente deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 624, 81, secondo comma, 493-ter cod. pen.Al riguardo, censura la motivazione, siccome succinta e scarna in punto diaffermazione di penale responsabilità, in ordine al reale ed esclusivo utilizzo della cartaPostepay da parte dell’imputato ed in punto di attendibilità della ricostruzione della personaoffesa.2.3.

Con terzo motivo, il ricorrente deduce il vizio di mancanza di motivazione, ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 131-bis e 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici, non consentiti omanifestamente infondati.1.1.

In particolare, il primo motivo è in parte non consentito e in parte manifestamenteinfondato.Invero, quanto alla censura relativa alla sussistenza della recidiva, si tratta di questionenon previamente devoluta alla cognizione dei giudici di merito con i motivi di appello epertanto, in ragione della frattura della catena devolutiva, non può essere fatto oggetto dimotivo di ricorso per cassazione.Il motivo risulta invece manifestamente infondato nella parte in cui, nel dedurre ilcompimento del termine necessario a prescrivere, non considera l’incidenza dell’aumento dicui all’art. 99, secondo comma, cod. pen. sul computo di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.,che porta a determinare il termine necessario al maturare della prescrizione in anni nove perentrambi i reati in imputazione, a cui va aggiunto il periodo di sospensione (conseguente alrinvio della udienza per adesione del difensore alla astensione dalla udienze) per l’interoperiodo di giorni 266, con la conseguenza che alcuna prescrizione risultava maturata almomento della definizione del giudizio di appello (andando il termine a compimento, per ilreato di più remota consumazione, al 26 maggio 2026).Al riguardo, si rammenta che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'adesionedel difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integraun'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processodisposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione finoalla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo didurata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen. (Sez. 3, n.8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154 – 01; Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli,Rv. 263052 – 01).1.2.

Il secondo motivo risulta assolutamente aspecifico e meramente reiterativo delmotivo di appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (vds.pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata e pagine seconda e terza della sentenza di primogrado, priva di numerazione).Invero, con motivazione conforme nel doppio grado di giudizio, è stata operata laricostruzione del fatto in aderenza alle risultanze processuali; è stata inoltre fornitamotivazione compiuta, coerente e priva di aporie logiche, in ordine al ragionamentoprobatorio seguito, alla valutazione di attendibilità della persona offesa, ai riscontri al narratoacquisiti.Di contro, il ricorrente mira a proporre meramente una diversa lettura del materialeprobatorio, non consentita in questa sede.1.3.

Il terzo motivo risulta in parte non consentito e in parte aspecifico.In particolare, non risulta la previa devoluzione, con i motivi di appello, della questionerelativa alla applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.Ad ogni modo, il motivo risulta anche aspecifico, non confrontandosi in modo critico conla motivazione della sentenza impugnata: invero, la Corte ha reso sul punto motivazionecoerente e logica, dando rilievo al fatto che lungi dall’essere episodico ed occasionale, ilreato “si inserisce in un percorso consolidato di illegalità come dimostrato dai precedentipenali anche specifici” (vds. pag. 5 della sentenza impugnata).Anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, lamotivazione risulta non meramente apparente, né incongruente o illogica, dando rilievo allagravità del fatto ed agli elementi indicativi di notevole intensità del dolo (vds. pag. 5 dellasentenza cit.).Al riguardo, si rammenta che la mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche è giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza cherende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del24/09/2008, Caridi, Rv. 242419) anche allorquando il diniego del giudice non prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili daglicomunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.248244).Il motivo risulta vieppiù genericamente formulato laddove censura la motivazione inordine al trattamento sanzionatorio.Sul punto, peraltro, si rileva che, secondo giurisprudenza di questa Corte, a cui ilCollegio intende dare continuità, in tema di reato continuato il giudice di merito, nel calcolarel'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto arendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità,essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art.132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01).Nella specie, la pena-base è stata determinata nel minimo edittale e l’aumento di cuiall’art. art. 81 cpv. contenuto in mesi 2 ed euro 100, di talché secondo giurisprudenza diquesta Corte (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01; Sez. 4, n. 46412del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 – 01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro,Rv. 245596 – 01) risulta motivazione sufficiente ed idonea quella resa, atta a evidenziare lacongruità della pena (vds. pagina quarta della sentenza di primo grado).1.4.

Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delleammende, che, in ragione della natura dei motivi, si stima di determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleVincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 21/01/2026, la Corte di appello di Milano confermava la sentenzadel Tribunale di Varese del 26/02/2025, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che condannava alpagamento delle spese del grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Latella, difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157 e 99, comma 2, cod. pen.Al riguardo, censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la prescrizione del reato,rilevando come, anche tenendo conto della recidiva contestata, la prescrizione sarebbematurata alla data del 30 agosto 2025, atteso che la sospensione del termine, a seguito dirinvio per adesione del difensore alla astensione dalle udienze, deve essere contenuta neisessanta giorni.Rileva, ad ogni modo, come la recidiva andasse in ipotesi anche esclusa, atteso cheall’epoca dei fatti il [OSCURATO:PERSONA] non aveva riportato ancora alcuna condanna.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 624, 81, secondo comma, 493-ter cod. pen.Al riguardo, censura la motivazione, siccome succinta e scarna in punto diaffermazione di penale responsabilità, in ordine al reale ed esclusivo utilizzo della cartaPostepay da parte dell’imputato ed in punto di attendibilità della ricostruzione della personaoffesa.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce il vizio di mancanza di motivazione, ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 131-bis e 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici, non consentiti omanifestamente infondati.1.1. In particolare, il primo motivo è in parte non consentito e in parte manifestamenteinfondato.Invero, quanto alla censura relativa alla sussistenza della recidiva, si tratta di questionenon previamente devoluta alla cognizione dei giudici di merito con i motivi di appello epertanto, in ragione della frattura della catena devolutiva, non può essere fatto oggetto dimotivo di ricorso per cassazione.Il motivo risulta invece manifestamente infondato nella parte in cui, nel dedurre ilcompimento del termine necessario a prescrivere, non considera l’incidenza dell’aumento dicui all’art. 99, secondo comma, cod. pen. sul computo di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.,che porta a determinare il termine necessario al maturare della prescrizione in anni nove perentrambi i reati in imputazione, a cui va aggiunto il periodo di sospensione (conseguente alrinvio della udienza per adesione del difensore alla astensione dalla udienze) per l’interoperiodo di giorni 266, con la conseguenza che alcuna prescrizione risultava maturata almomento della definizione del giudizio di appello (andando il termine a compimento, per ilreato di più remota consumazione, al 26 maggio 2026).Al riguardo, si rammenta che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'adesionedel difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integraun'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processodisposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione finoalla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo didurata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen. (Sez. 3, n.8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154 – 01; Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli,Rv. 263052 – 01).1.2. Il secondo motivo risulta assolutamente aspecifico e meramente reiterativo delmotivo di appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (vds.pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata e pagine seconda e terza della sentenza di primogrado, priva di numerazione).Invero, con motivazione conforme nel doppio grado di giudizio, è stata operata laricostruzione del fatto in aderenza alle risultanze processuali; è stata inoltre fornitamotivazione compiuta, coerente e priva di aporie logiche, in ordine al ragionamentoprobatorio seguito, alla valutazione di attendibilità della persona offesa, ai riscontri al narratoacquisiti.Di contro, il ricorrente mira a proporre meramente una diversa lettura del materialeprobatorio, non consentita in questa sede.1.3. Il terzo motivo risulta in parte non consentito e in parte aspecifico.In particolare, non risulta la previa devoluzione, con i motivi di appello, della questionerelativa alla applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.Ad ogni modo, il motivo risulta anche aspecifico, non confrontandosi in modo critico conla motivazione della sentenza impugnata: invero, la Corte ha reso sul punto motivazionecoerente e logica, dando rilievo al fatto che lungi dall’essere episodico ed occasionale, ilreato “si inserisce in un percorso consolidato di illegalità come dimostrato dai precedentipenali anche specifici” (vds. pag. 5 della sentenza impugnata).Anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, lamotivazione risulta non meramente apparente, né incongruente o illogica, dando rilievo allagravità del fatto ed agli elementi indicativi di notevole intensità del dolo (vds. pag. 5 dellasentenza cit.).Al riguardo, si rammenta che la mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche è giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza cherende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del24/09/2008, Caridi, Rv. 242419) anche allorquando il diniego del giudice non prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili daglicomunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.248244).Il motivo risulta vieppiù genericamente formulato laddove censura la motivazione inordine al trattamento sanzionatorio.Sul punto, peraltro, si rileva che, secondo giurisprudenza di questa Corte, a cui ilCollegio intende dare continuità, in tema di reato continuato il giudice di merito, nel calcolarel'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto arendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità,essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art.132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01).Nella specie, la pena-base è stata determinata nel minimo edittale e l’aumento di cuiall’art. art. 81 cpv. contenuto in mesi 2 ed euro 100, di talché secondo giurisprudenza diquesta Corte (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01; Sez. 4, n. 46412del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 – 01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro,Rv. 245596 – 01) risulta motivazione sufficiente ed idonea quella resa, atta a evidenziare lacongruità della pena (vds. pagina quarta della sentenza di primo grado).1.4. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delleammende, che, in ragione della natura dei motivi, si stima di determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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