CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10232/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
illo Antonio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso;– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1777/2021 depositatail 05/03/2021 e notificata il 09/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delll’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premesso di avervenduto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un immobile con rogitoNumero registro generale 13250/2021Numero sezionale 856/2026Numero di raccolta generale 10232/2026Data pubblicazione 19/04/2026in data 3.12.2008 al prezzo dichiarato in tale atto pari ad euro 150.000,00e di aver concordato un maggior prezzo pari ad euro 185.000,00 comerisultava dal preliminare stipulato in data 9.8.2008, convenivano in giudiziogli acquirenti per sentirli condannare al pagamento, in loro favore, del saldodel prezzo pari ad euro 15.000,00.Si costituivano i convenuti, disconoscendo la copia del contrattopreliminare, non sottoscritto da tutti, eccependo la nullità dell’atto dicitazione introduttivo e deducendo che il debito residuo non potevasussistere in ragione della quietanza rilasciata dal Pestillo in data 3.12.08,sicché lo stesso poteva ammontare al più ad euro 10.000,00. I convenuti,poi, eccepivano l’inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte dei venditori pernon aver questi ultimi consegnato il certificato di abitabilità ed il permessoa costruire e chiedevano in via riconvenzionale, in ragione di ciò, laregolarizzazione dell’immobile nonché la condanna degli attori alrisarcimento dei danni conseguenti, oltre alla sanzione ex art. 96 c.p.c.2. Il Tribunale di Latina accoglieva la domanda attrice, dichiarando che ilprezzo dissimulato della vendita era pari ad euro 185.000,00 e condannava,per l’effetto, i convenuti al pagamento della differenza del prezzo pari adeuro 30.000,00 totali (euro 10.000,00 per ciascun venditore); dichiarava,invece, in parte inammissibile e in parte infondata la domandariconvenzionale svolta dai convenuti, a carico dei quali poneva in solido lespese di lite.Il giudice di prime cure, esclusa la nullità dell’atto introduttivo del giudiziodi primo grado dal cui tenore complessivo reputava possibile individuare ilpetitum e la causa petendi e ritenuta ammissibile la precisazione operatadagli attori con la memoria ex art. 183 c.p.c. in ordine alla quantificazionedella differenza di prezzo dovuta (indicata in euro 35.000,00, in luogo dellasomma originaria di euro 15.000,00), affermava che il contratto preliminaredel 9.8.2008, in quanto non opponibile ai soggetti non partecipanti, nonpotesse essere utilizzato come controdichiarazione ed essendo, per talimotivi, irrilevante ai fini del decidere, conduceva ad una irrilevanza anchedella querela di falso invocata dai convenuti, laddove la scrittura datataNumero registro generale 13250/2021Numero sezionale 856/2026Numero di raccolta generale 10232/2026Data pubblicazione 19/04/20263.12.2008 contenente un riconoscimento del debito di euro 30.000,00 daparte dei convenuti, non disconosciuta, fosse da qualificare – ai fini delgiudizio sulla simulazione – quale controdichiarazione.3. Sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corted’appello di Roma rigettava il gravame, affermando che il diverso quantuminvocato dagli attori con la memoria ex art. 183 c.p.c. non configurava unadomanda aggiuntiva, bensì alternativa rispetto a quella originaria, fondatasui medesimi fatti allegati, che nel caso in esame non vi erano dubbi circal’identità della vicenda sostanziale che era rimasta immutata, atteso che sidiscuteva del medesimo petitum, che la simulazione del prezzo era statacorrettamente ritenuta sussistente da parte del tribunale sulla base dellacontestuale “controdichiarazione” contenuta nel documento con il quale erastata riconosciuta l’esistenza di un debito di euro 30.000,00 a carico dientrambi gli acquirenti, non potendo riconoscersi a quella dichiarazione lafunzione di “garanzia” per il pagamento di un assegno di pari importo“scoperto” e senza data, ma poi incassato in data 5.2.2009, e che, se ildocumento del 9 agosto 2008 non era entrato a far parte del ragionamentologico-giuridico del giudice di primo grado al fine di individuare l’elementoprobatorio della controdichiarazione, non poteva che confermarsil’irrilevanza del documento e di tutte le contestazioni formulate dagliappellanti.4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione FrancescoEsposito e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazionedegli artt. 101, 112, 115 e 163, comma 3, nn. 3) e 4), c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., per aver la corte territorialeritenuto legittima la mutatio libelli svolta da parte attrice in primo grado conla memoria ex art. 183 c.p.c.1.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 13250/2021Numero sezionale 856/2026Numero di raccolta generale 10232/2026Data pubblicazione 19/04/2026I ricorrenti sostengono che gli originari attori solo con le note conclusionalidepositate in primo grado e, quindi, tardivamente avrebbero individuatonella scrittura privata del 3.12.2008 la controdichiarazione quanto allasimulazione parziale del prezzo della vendita, dopo aver, con l’attointroduttivo del giudizio, prima, e con le memorie ex art. 183 c.p.c., poi,individuato la detta controdichiarazione nel preliminare di vendita del9.8.2008.Nella fattispecie in esame gli originari attori (odierni controricorrenti):a) con l’atto introduttivo del giudizio, hanno chiesto la condanna deiconvenuti al pagamento del residuo prezzo di euro 15.000,00,individuando la controdichiarazione nel contratto preliminare del9.8.2008 (cfr. pag. 2 del ricorso);b) poi, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., hanno precisato leconclusioni chiedendo il pagamento del residuo prezzo nella maggiormisura di euro 35.000,00, ma sempre identificando lacontrodichiarazione nel detto contratto preliminare (cfr. pag. 5 delricorso, in nota);c) successivamente, con la seconda memoria di cui all’art. 183 c.p.c.,hanno, tra l’altro, depositato copia della controdichiarazionesottoscritta dai convenuti in data 3.12.2008, senza peraltro indicarelo scopo della produzione (cfr. pag. 4 del ricorso);d) infine, con le note di discussione in prossimità dell’udienza didiscussione, hanno per la prima volta invocato il pagamento deldifferente importo di euro 30.000,00, individuando lacontrodichiarazione nella scrittura privata di riconoscimento deldebito del 3.12.2008.La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardareanche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causapetendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunqueconnessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciòsolo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive dellaNumero registro generale 13250/2021Numero sezionale 856/2026Numero di raccolta generale 10232/2026Data pubblicazione 19/04/2026controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass., Sez. U,Sentenza n. 12310 del 15/06/2015; conf. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n.13091 del 25/05/2018, Cass., Sez. U, Sentenza n. 22404 del 13/09/2018,secondo cui la nuova domanda proposta con la prima memoria ai sensidell'art. 183, comma 6, c.p.c., perché sia ammissibile, deve riferirsi allamedesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domandacomunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta-, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20898 del 30/09/2020 – la quale, proprioin un caso in cui l'importo era stato diversamente quantificato, ha pretesoche rimanesse immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio -,Cass., Sez. 3, Sentenza n. 30455 del 02/11/2023 – secondo cui la domandamodificata deve risultare comunque connessa alla vicenda sostanzialededotta in giudizio -, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4322 del 14/02/2019,Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019, Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 3127 del 09/02/2021, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021,Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024).L'art. 183, comma 6, c.p.c. prevede la possibilità di modificare o precisarele domande già proposte nel corso della prima udienza o entro il termineperentorio di 30 giorni, con il deposito della prima memoria.La giurisprudenza inizialmente escludeva la possibilità di modificare glielementi oggettivi della domanda, ritenendo che ciò integrasse una mutatiolibelli inammissibile (cfr. Cass., sez. 2, sentenza n. 7579 del 28/03/2007);con la menzionata sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 12310 del2015, tale orientamento è stato superato ed è stata ammessa anche lamodifica del petitum e/o della causa petendi della domanda originariamenteformulata, purché, come si è detto, rimanga immutata la situazionesostanziale dedotta in giudizio e non sia determinata alcunacompromissione delle potenzialità difensive della controparte ol'allungamento dei tempi del processo. Il criterio per distinguere le domandeprecisate consentite da quelle nuove non consentite è dato dalla relazionecon la quale queste si pongono rispetto alla domanda originariamenteformulata. Le domande che si limitano a precisare si pongonoNumero registro generale 13250/2021Numero sezionale 856/2026Numero di raccolta generale 10232/2026Data pubblicazione 19/04/2026essenzialmente in un rapporto di alternatività rispetto alla domandaoriginaria, sostituendosi ad essa; al contrario, le domande nuove sonodomande ulteriori e aggiuntive che comportano un ampliamento del themadecidendum (cfr. Cass., sez. un., sentenza n. 22404 del 13/09/2018).Anche laddove si ritenesse che il riferimento ad una differentecontrodichiarazione integri una mutazione della causa petendi, nonsussisterebbe alcun pregiudizio al diritto di difesa della controparte,garantito dalla previsione di un termine, con la seconda memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., per replicare, proporre eccezioni e istanze istruttorie,rispetto alle domande nuove o modificate.Nel caso di specie, tuttavia, la modificazione del documento individuatocome controdichiarazione e del quantum preteso a titolo di prezzo residuoè avvenuta solo con le note di discussione in prossimità dell’udienza didiscussione e, quindi, in un momento processuale in cui il contraddittorioprocessuale, nei termini esposti, non poteva più essere garantito.Inoltre, alla luce del valore informatore del contraddittorio (art. 111 Cost.),il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla partesolo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza,esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione conriguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la contropartel'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impeditala valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini delladecisione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23976 del 24/12/2004; conf. Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 5711 del 16/03/2005 e Cass., Sez. L, Sentenza n.20265 del 20/10/2005). Nel caso di specie, gli originari attori si sono limitatia produrre, con la seconda memoria di cui all’art. 183 c.p.c., copia dellacontrodichiarazione sottoscritta dai convenuti in data 3.12.2008, senza,tuttavia, indicare lo scopo della produzione.Del resto, la domanda introduttiva di un giudizio relativo ad un diritto cd.eterodeterminato richiede – ai fini dell'individuazione dei fatti e deglielementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163,comma 3, n. 4, c.p.c. – l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storiciNumero registro generale 13250/2021Numero sezionale 856/2026Numero di raccolta generale 10232/2026Data pubblicazione 19/04/2026oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la causa petendi,non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcunaesplicitazione in merito all'essere quei fatti "ragione della domanda" (Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 10577 del 04/05/2018).Il tribunale, prima, e la corte d’appello, poi, hanno, pertanto, erroneamenteritenuto che il diverso quantum invocato dagli attori con la memoria ex art.183 c.p.c. non configurava una domanda aggiuntiva, bensì alternativarispetto a quella originaria, fondata sui medesimi fatti allegati, e che nelcaso in esame non vi erano dubbi circa l’identità della vicenda sostanzialeche era rimasta immutata, atteso che si discuteva del medesimo petitum.Invero, con la memoria di cui al primo termine dell’art. 183 c.p.c. partequale differenza risultante dall’accordo simulatorio, precisando che permero errore era stato indicato in citazione il minor importo di euro15.000,00 e modificando, dunque, solo nella somma pretesa rispetto alleconclusioni già rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio.Tuttavia, i giudici di merito hanno posto alla base della decisione non lamodifica operata con la detta memoria (che avrebbe integrato senz’altro gliestremi di una mera emendatio libelli), bensì la differente pretesa fattavalere per la prima volta con le note di discussione, peraltro basata su undocumento (la controdichiarazione sottoscritta dai convenuti in data3.12.2008) la cui produzione non è stata accompagnata, ripetesi, dallaindicazione della finalità della stessa.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697, 1414, 1417 e 1325 c.c., nonché 115 e 116c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte dimerito qualificato erroneamente il documento datato 3.12.2008,tardivamente prodotto, come controdichiarazione ai fini della dedottasimulazione parziale.3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 221c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., nonché la nullitàdella sentenza e del procedimento per mancata ammissione della querelaNumero registro generale 13250/2021Numero sezionale 856/2026Numero di raccolta generale 10232/2026Data pubblicazione 19/04/2026di falso da essi proposta, per non aver la corte d’appello autorizzatol’introduzione del giudizio di falso in ordine al preliminare di vendita del9/8/2008, pur essendo stato utilizzato ai fini della decisione dal [OSCURATO:PERSONA].4. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti nell’accoglimento del primo.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delprimo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, conconseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio,alla Corte d’appello di Roma. P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa lasentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma indifferente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 8.4.2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoNumero registro generale 13250/2021Numero sezionale 856/2026Numero di raccolta generale 10232/2026Data pubblicazione 19/04/2026