CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 01051/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 28323/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 494 cod.pen. Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore