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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 22846/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 630/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- - avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian. 1231/2018 depositata i l 21/09/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 1231/02/2018, depositata il 21.09.2018, respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza n. 1208/2016 della Commissione tributaria provinciale di Genova di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. 2013IT002345000 del 27.08.2014, con il quale l’Ufficio aveva rettificato il corrispettivo di cessione di due immobili intercorsi con [OSCURATO:SOCIETA], richiedendo il pagamento di complessivi euro 21.806,79 per maggiore imposta di registro, ipoteca e catastale, comprensivo di interessi e sanzioni.

2. Avverso la suddetta sentenza, CDP Immobiliare s . r . l . ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 19/12/2019, affidato a 5 motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

3. Parte ricorrente ha depositato memoria in data 31/05/2024, con allegata la sentenza n. 1230/2018 della CTR Liguria, passata in giudicato in data 16/06/2020, che annulla l’ingiunzione notificata al coobbligato [OSCURATO:SOCIETA]. per la medesima operazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, deducendo la apparenza della motivazione, in quanto la estrema sintesi della sentenza non darebbe conto delle ampie contestazioni sulle metodologie comparative adottate.

2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 52 comma 2 bisdel d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in relazione al vizio di motivazione dell’accertamento.

3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in ragione del fatto che l’amministrazione non avrebbe provato i fatti costitutivi fatti valere, limitandosi ad enunciare i criteri di comparazione.

4. –Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art. 113 cod. proc. civ.sul rilievo che, nella fattispecie, il giudice del gravame aveva proceduto ad una illegittima valutazione meramente equitativa.

5. –Il quinto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, sull’assunto che, a fini di rettifica, erano state prese in considerazione unità immobiliari non comparabili.

6. In via preliminare deve darsi atto della esistenza di sentenza passata in giudicato (CTR Liguria, sentenza n. 1230/2018) con la quale si annulla il medesimo provvedimento di accertamento n.2013IT002345000, relativo alla medesima operazione, notificato alla coobbligata, la quale era controparte nella operazione negoziale oggetto dell’imposta di registroimpugnata.

6.1. In particolare, è principio consolidato che l’effetto estensivo del giudicato, previsto dall'art. 1306, comma 2, cod. civ., che il coobbligato solidale può far valere in giudizio contro l'ente impositore,costituisce esercizio di un diritto potestativo, che non può essere rilevato di ufficio dal giudice, ma può dedotto dal debitore laddove non siano intervenute preclusioni processuali (Cass., 5 dicembre 2019, n. 31807; Cass., 25 settembre 2013, n. 21958; Cass., 21 dicembre 2011, n. 27906).

Nel caso d specie la parte ha dedotto e dimostratotempestivamente il passaggio in giudicato , per quanto detto soprariguardo ai termini, e dunque legittimamente ha introdotto il documento in giudizio ex art. 372 cod. proc. civ. , in quanto il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (Cass., 1 giugno 2012, n. 8816; Cass., 4 giugno 2008, n. 14696).

6.2. Sotto il profilo sostanziale, non è dubbia l’applicabilità all’obbligazione solidale tributaria dell’art. 1306, c. 2, cod. civ. (v., altresì, Corte Cost., 21 luglio 1988, n. 870; Corte Cost., 17 dicembre 1987, n. 544), posto che la regolamentazione delle obbligazioni solidali tributarie va tratta, in linea di principio, dalla disciplina delle obbligazioni solidali di diritto comune (v. già Cass., Sez.

U., 22 giugno 1991, n. 7053).

6.3. L’applicazione di detta disposizione codicistica, -della quale si è rilevato che «non ha valore di norma sulla struttura dell'obbligazione solidale (ossia un valore sostanziale), ma detta una regola speciale direttamente riguardante il funzionamento processuale del meccanismo della solidarietà, operando un distacco delle vicende processuali da quelle sostanziali» (Cass., Sez.

U., 22 giugno 1991, n. 7053), - trova, quindi, un limite nel giudicato (sfavorevole) che eventualmente si sia formato nei confronti del debitore solidale che ne invochi l’applicazione, l'effetto estensivo del giudicato (favorevole) rimanendo, così, impedito (proprio) dall’avvenuta definizione (con forza di giudicato) dell’obbligazione gravante su uno dei coobbligati solidali (cfr., ex plurimis, Cass., 14 aprile 2020, n. 7792; Cass. 27 dicembre 2018, n. 33436; Cass., 9 febbraio 2018, n. 3204; Cass., 5 luglio 2017, n. 16560; e, in tema di Invim, Cass., 9 dicembre 2008, n. 28881; Cass., Sez.

U., 22 giugno 1991, n. 7053), circostanza che però non riguarda la presente fattispecie, in cui si contesta appunto il decisum di appello, al fine di impedirne il passaggio in giudicato.

6.4. Per converso, quanto ai limiti soggettivi del giudicato tributario, si è rimarcato che, - ove, così come nella fattispecie dedotto dalla ricorrente, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l’avviso di accertamento, - mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, cod. civ., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l’unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all'annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento (ex plurimis, Cass., 5 dicembre 2019, n. 31807; Cass., 9 febbraio 2018, n. 3204, cit.).

6.5. Non si tratta, poi, di giudicato relativo ad eccezione di carattere personale, ma di annullamento insistente sul vizio di motivazione del (medesimo) provvedimento di accertamento, come statuito dalla decisione resa nei confronti del coobbligato (n. 1230/2018 della CTR Liguria).

6.6. Alla luce di quanto sopra detto, consegue che il giudicato favorevole, certamente producibile, estende i propri effettianche in favore dell’odierna parte ricorrente.

7. Conseguentemente va accolto il ricorso, con cassa zione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384,c. 2, c od . p roc . c iv . e per l’effetto va accolto il ricorso originario della contribuente.

8. In considerazione del fatto che la sentenza è passata in giudicato in corso di giudizio, devono essere compensate le spese di lite dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 630/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- - avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian. 1231/2018 depositata i l 21/09/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 1231/02/2018, depositata il 21.09.2018, respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza n. 1208/2016 della Commissione tributaria provinciale di Genova di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. 2013IT002345000 del 27.08.2014, con il quale l’Ufficio aveva rettificato il corrispettivo di cessione di due immobili intercorsi con [OSCURATO:SOCIETA], richiedendo il pagamento di complessivi euro 21.806,79 per maggiore imposta di registro, ipoteca e catastale, comprensivo di interessi e sanzioni. 2. Avverso la suddetta sentenza, CDP Immobiliare s . r . l . ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 19/12/2019, affidato a 5 motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 3. Parte ricorrente ha depositato memoria in data 31/05/2024, con allegata la sentenza n. 1230/2018 della CTR Liguria, passata in giudicato in data 16/06/2020, che annulla l’ingiunzione notificata al coobbligato [OSCURATO:SOCIETA]. per la medesima operazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, deducendo la apparenza della motivazione, in quanto la estrema sintesi della sentenza non darebbe conto delle ampie contestazioni sulle metodologie comparative adottate. 2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 52 comma 2 bisdel d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in relazione al vizio di motivazione dell’accertamento. 3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in ragione del fatto che l’amministrazione non avrebbe provato i fatti costitutivi fatti valere, limitandosi ad enunciare i criteri di comparazione. 4. –Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art. 113 cod. proc. civ.sul rilievo che, nella fattispecie, il giudice del gravame aveva proceduto ad una illegittima valutazione meramente equitativa. 5. –Il quinto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, sull’assunto che, a fini di rettifica, erano state prese in considerazione unità immobiliari non comparabili. 6. In via preliminare deve darsi atto della esistenza di sentenza passata in giudicato (CTR Liguria, sentenza n. 1230/2018) con la quale si annulla il medesimo provvedimento di accertamento n.2013IT002345000, relativo alla medesima operazione, notificato alla coobbligata, la quale era controparte nella operazione negoziale oggetto dell’imposta di registroimpugnata. 6.1. In particolare, è principio consolidato che l’effetto estensivo del giudicato, previsto dall'art. 1306, comma 2, cod. civ., che il coobbligato solidale può far valere in giudizio contro l'ente impositore,costituisce esercizio di un diritto potestativo, che non può essere rilevato di ufficio dal giudice, ma può dedotto dal debitore laddove non siano intervenute preclusioni processuali (Cass., 5 dicembre 2019, n. 31807; Cass., 25 settembre 2013, n. 21958; Cass., 21 dicembre 2011, n. 27906). Nel caso d specie la parte ha dedotto e dimostratotempestivamente il passaggio in giudicato , per quanto detto soprariguardo ai termini, e dunque legittimamente ha introdotto il documento in giudizio ex art. 372 cod. proc. civ. , in quanto il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (Cass., 1 giugno 2012, n. 8816; Cass., 4 giugno 2008, n. 14696). 6.2. Sotto il profilo sostanziale, non è dubbia l’applicabilità all’obbligazione solidale tributaria dell’art. 1306, c. 2, cod. civ. (v., altresì, Corte Cost., 21 luglio 1988, n. 870; Corte Cost., 17 dicembre 1987, n. 544), posto che la regolamentazione delle obbligazioni solidali tributarie va tratta, in linea di principio, dalla disciplina delle obbligazioni solidali di diritto comune (v. già Cass., Sez. U., 22 giugno 1991, n. 7053). 6.3. L’applicazione di detta disposizione codicistica, -della quale si è rilevato che «non ha valore di norma sulla struttura dell'obbligazione solidale (ossia un valore sostanziale), ma detta una regola speciale direttamente riguardante il funzionamento processuale del meccanismo della solidarietà, operando un distacco delle vicende processuali da quelle sostanziali» (Cass., Sez. U., 22 giugno 1991, n. 7053), - trova, quindi, un limite nel giudicato (sfavorevole) che eventualmente si sia formato nei confronti del debitore solidale che ne invochi l’applicazione, l'effetto estensivo del giudicato (favorevole) rimanendo, così, impedito (proprio) dall’avvenuta definizione (con forza di giudicato) dell’obbligazione gravante su uno dei coobbligati solidali (cfr., ex plurimis, Cass., 14 aprile 2020, n. 7792; Cass. 27 dicembre 2018, n. 33436; Cass., 9 febbraio 2018, n. 3204; Cass., 5 luglio 2017, n. 16560; e, in tema di Invim, Cass., 9 dicembre 2008, n. 28881; Cass., Sez. U., 22 giugno 1991, n. 7053), circostanza che però non riguarda la presente fattispecie, in cui si contesta appunto il decisum di appello, al fine di impedirne il passaggio in giudicato. 6.4. Per converso, quanto ai limiti soggettivi del giudicato tributario, si è rimarcato che, - ove, così come nella fattispecie dedotto dalla ricorrente, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l’avviso di accertamento, - mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, cod. civ., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l’unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all'annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento (ex plurimis, Cass., 5 dicembre 2019, n. 31807; Cass., 9 febbraio 2018, n. 3204, cit.). 6.5. Non si tratta, poi, di giudicato relativo ad eccezione di carattere personale, ma di annullamento insistente sul vizio di motivazione del (medesimo) provvedimento di accertamento, come statuito dalla decisione resa nei confronti del coobbligato (n. 1230/2018 della CTR Liguria). 6.6. Alla luce di quanto sopra detto, consegue che il giudicato favorevole, certamente producibile, estende i propri effettianche in favore dell’odierna parte ricorrente. 7. Conseguentemente va accolto il ricorso, con cassa zione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384,c. 2, c od . p roc . c iv . e per l’effetto va accolto il ricorso originario della contribuente. 8. In considerazione del fatto che la sentenza è passata in giudicato in corso di giudizio, devono essere compensate le spese di lite dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e
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