CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 07590/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cessione di stupefacenti, riqualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva ed applicata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro duemila di multa con confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell'udienza di appello all'imputato ed omessa traduzione in udienza. Assume che l'imputato in sede di convalida dell'arresto in flagranza di reato aveva eletto il proprio domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia ma che il sopravvenuto stato detentivo imponeva la notifica a mani proprie. Dalla documentazione contenuta nel fascicolo d'appello si evinceva l'arresto e la sottoposizione alla custodia cautelare in carcere dal 23 aprile 2021, sicché le successive notificazioni dovevano essere eseguite presso il luogo di detenzione piuttosto che presso il domicilio precedentemente dichiarato o eletto. Inoltre la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre anche la traduzione dell'imputato in udienza salvo rinuncia da parte del medesimo. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è infondato. Ed invero il profilo di nullità dedotto dal ricorrente è da ritenersi tardivamente prospettato atteso il silenzio prestato sul punto dal difensore di fiducia, che, innanzi alla Corte di appello, nulla ebbe ad eccepire rispetto alla notifica (effettuata nell'interesse dello Scannapieco ma presso se stesso) in forza della elezione di domicilio resa in precedenza, a fronte di una nullità che deve ritenersi a regime intermedio (Sez. U n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869, Speranza) e che va dunque dedotta, quando la parte vi assiste, nei limiti di cui all'art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. sicché andava tempestivamente eccepita nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, Rv. 278002). Quanto all'omessa traduzione dell'imputato, va rilevato che in tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da COVID-19, l'omessa traduzione dell' imputato detenuto, che abbia richiesto di comparire all'udienza per il tramite del difensore, determina una nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sentenza (Sez. 3 , n. 3958 del 12/11/2021 dep. 2022 , Rv. 282888). Nella specie non risulta, né comunque viene allegato nel ricorso, che tale istanza sia stata avanzata. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 26 o