CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06613/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che - per quel che qui rileva - ha riformato la decisione di primo grado rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 624.bis, comma 1, cod. pen.; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione dell'art. 624-bis cod. pen. e il vizio di motivazione (anche per travisamento della prova) - è versato in fatto e privo di specificità poiché la Corte di merito ha fondato l'individuazione dell'imputato su atti ritualmente acquisiti con consenso delle parti (ivi comprato un fotogramma) e il ricorso prospetta un diverso apprezzamento della prova in questa sede di legittimità, senza denunciare puntualmente il travisamento (che non può essere dedotto con il richiamo o il compendio parcellizzato di taluni elementi in atti), affidandosi peraltro a enunciati ipotetici a proposito dell'autenticità della registrazione (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo motivo - che assume la violazione degli artt. 624 e 614 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla commissione del fatto in luogo di privata dimora - parimenti contiene enunciati generici e prospetta, con assunti ipotetici, un'alternativa ricostruzione; - il terzo motivo - che adduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 4 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha dato conto, in maniera congrua e conforme al diritto, del danno non tenue cagionato (alla luce del valore delle res sottratte) e il ricorso, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha anche al riguardo prospettato una ricostruzione alternativa; - il quarto motivo - che lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha determinato la pena base, quanto alla reclusione nella misura minima di quattro anni e quanto alla multa in euro 950 (di poco superiore al minimo e ampiamente al di sotto del medio edittale), rendendo una motivazione adeguata, dato che «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01); - il quinto motivo di ricorso - che lamenta la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per il mancato rinnovo dell'istruttoria in appello - è manifestamente infondato in quanto, come già osservato a proposito del primo motivo, la Corte distrettuale ha fondato la ricostruzione del fatto sui plurimi elementi in atti, acquisiti col consenso, così escludendo i presupposti per dare corso alla rinnovazione (dato che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, 2 -7Y nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01); - il sesto motivo - che denuncia la violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione di una pena sostitutiva - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi, non prospettando neppure la sussistenza dei presupposti per irrogarla (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca