Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03108/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi; uditi l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vercelli in data 15/05/2019, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi A) (detenzione illegale di un' arma comune da sparo), B) (porto illegale di arma comune da sparo) e D) (ricettazione), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reato di cui al capo F) (ricettazione) condannandola alla pena ritenuta di giustizia; dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reato di cui al capo E) (favoreggiamento), condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione i suindicati imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo articolato in più censure, deduce ex art. 606, comma 1, lett. c) violazione degli artt. 603, comma 3-bis, art. 178, lett. c) e art. 180 c.p.p. per avere i giudici di appello riformato in pejus la sentenza di primo grado fondando la decisione su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, violando una norma processuale prevista a pena di nullità.

Rileva che la corte di appello aveva precisato di non avere ritenuto necessario rinnovare I' istruttoria dibattimentale affermando testualmente che" non si verte in un' ipotesi di diversa valutazione della prova dichiaratíva ma solo di dedurre dagli elementi incontroversi a disposizione, attraverso un appropriato procedimento logico-deduttivo che consenta di coordinarli in modo coerente senza omettere di considerare particolari rilevanti quale sia l' astratta ricostruzione dei fatti oggetto del presente procedimento, evitando qualsiasi travisamento della prova" violando il citato disposto normativo che, nel caso di appello del P.M. contro una pronunzia assolutoria, senza alcun margine di discrezionalità impone al giudice di appello di rinnovare quelle prove, comunque, decisive ai fini della condanna.

Osserva che la interpretazione restrittiva della corte territoriale si poneva in contrasto con la lettura nella norma offerta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, sollecitando, se del caso, una rimessione della questione alle S.U.Assume che dal corpo della motivazione emergeva in modo evidente che la corte territoriale aveva palesemente compiuto una diversa valutazione delle prove dichiarative dei testi Francese e Guarnero e che la sentenza appariva viziata anche sotto il profilo del vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. laddove aveva affermato che il primo giudice non aveva preso in esame la deposizione del teste Contrini quanto alla verosimile epoca dello sparo, deposizione che, per contro, era stata ampiamente richiamata e valutata dal primo giudice ritenendo che alla luce di quanto riferito da detto teste non era possibile datare, con certezza, l' epoca dello sparo.2.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico atto ed a mezzo del medesimo difensore di fiducia formulano i seguenti motivi.

Con un primo motivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ricorrenza di una ipotesi punibile di favoreggiamento personale.

Per quanto concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA] la difesa assume che, tenuto conto del pacifico rapporto di convivenza dell'imputata con [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta dei principi fissati dalla Cass.

S.U. sent. 10381/2021 nonché dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 416/1996, doveva trovare applicazione la causa di esclusione della responsabilità ex art. 384 comma 1 c.p.

In ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], fratello della predetta, la difesa rileva che la condanna era stata basata su dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] implicanti un giudizio meramente probabilistico, inidoneo ad escludere ipotesi alternative e che la corte di appello aveva omesso di valutare adeguatamente il profilo del dolo, fermo restando che anche al predetto appariva applicabile il disposto di cui all' art. 384 c.p. in quanto con le dichiarazioni incriminate oltre che sé stesso intendeva tutelare la sorella [OSCURATO:PERSONA].

Con un secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attribuibilità all' imputata del reato di ricettazione di quanto reperito sul camper tg. [OSCURATO:TARGA] ed alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'acquisizione della documentazione proveniente dai [OSCURATO:PERSONA] riguardante la titolarità ed i passaggi di proprietà di detto mezzo.

La difesa rileva che la corte di appello aveva ritenuto il camper in questione nella disponibilità dell'imputata sulla scorta di un ragionamento meramente congetturale non in linea con le complessive risultanze istruttorie e senza dare corso alla chiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata ad acquisire la documentazione relativa alla titolarità del mezzo in questione che, all' epoca dei fatti, risultava di proprietà della figlia Glenda. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

1.1. L' imputato lamenta la violazione dell'art. 603, comma 3 -bis c.p.p. per avere i giudici di appello riformato in pejus la sentenza di primo grado fondando la decisione su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

1.2. Va premesso che il chiaro disposto di cui all'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., che traduce in norma quanto sancito dalle Sez.

U. di questa S.C. con la sentenza n. 27620 del 28/04/2016 dep. 06/07/2016 Rv. 267492 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA], ha trovato specificazione in pronunce successive, alla stregua delle quali (cf. ex multis Sez. 5 sentenza n. 53210 del 19/10/2018 dep. 27/11/2018 Rv. 275133 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]), "non sussiste l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva".

Occore, pervero, segnalare che le Sezioni unite hanno offerto una interpretazione "restrittiva" del nuovo comma 3 bis dell'art. 603 cod. proc. pen. attraverso l'individuazione di precisi limiti all'obbligo di rinnovazione.

E' stato, infatti, affermato che: "Il nuovo quadro normativo risultante dai numerosi innesti operati per effetto della legge n. 103 del 2017 non impone affatto di ritenere che il giudice di appello sia obbligato a disporre una rinnovazione generale ed incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado, ben potendo quest'ultima essere concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello, operando poi, nel caso in cui a seguito di tale rinnovazione dovesse apparire "assolutamente necessario" lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la disciplina ordinaria prevista dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

L'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA].

Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna" (vedi Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, P.G. in proc.

Troise, Rv. 272431).

A tale rilevante limitazione si associa quella individuata dalla condivisa giurisprudenza che limita l'obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della attendibilità intrinseca delle testimonianze decisive, senza estenderlo alle prove dichiarative i cui contenuti sono incontestati, sebbene l'appellante invochi una diversa valutazione dei dati di contesto.

Si è, in particolare, evidenziato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, che si limita ad effettuare un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad offrire una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017 - dep. 07/07/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017 - dep. 17/10/2017, Terry e altro, Rv. 273553; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017 - dep. 25/10/2017, Bertolini, Rv. 271503).

E' stato, pure, condivisibilmente osservato che l'obbligo" di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze (a) relativamente alle quali la "attendibilità intrinseca" dei dichiaranti sia oggetto di una precisa richiesta di rivalutazione del pubblico ministero, su cui grava l'onere di proporre motivi specifici nel rispetto delle prescrizioni contenute nel novellato art. 581 cod. proc. pen., (b) siano "decisive" per la valutazione della responsabilità.

L'obbligo non si estende, invece, alle testimonianze i cui contenuti siano incontestati, ma in relazione alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma; in relazione a tali testimonianze la rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice che potrà esercitarla nel rispetto delle regole previste dai primi tre commi dell'art. 603 cod. proc. pen. (vedi Sez. 2 - , Sentenza n. 5231 del 13/12/2018 Ud. (dep. 01/02/2019) Rv. 276050).

Occorre precisare che il complessivo quadro giurisprudenziale come sopra delineato, sufficientemente chiaro e preciso, rende non accoglibile l'istanza di rimessione alle S.U.

1.3. Muovendo dalle superiori coordinate ermeneutiche deve allora ritenersi che la Corte territoriale ha correttamente osservato che la reformatio in pejus della sentenza del Tribunale è avvenuta non già in base a una differente valutazione di attendibilità di 'prove dichiarative' ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio in primo grado, bensì per una diversa analisi della medesima situazione di fatto che si era cristallizzata nel giudizio di primo grado.

La censura contenuta nel ricorso non si confronta con tale argomentazione, e si limita a richiamare la novella codicistica, l'interpretazione offerta dalla dottrina e la giurisprudenza di legittimità, senza spiegare quale oggetto avrebbe dovuto avere la rinnovazione dell'istruttoria.

Risulta, invero, dal tenore della sentenza impugnata che la Corte di Appello si è limitata a richiamare quanto riferito dai testi Guarnero, Francese e Contrini - ritenuti pienamente attendibili anche dal giudice di primo grado - pervenendo alla conclusione che l' ogiva rinvenuta nella parete della cucina di casa Riviera-Guarda proveniva dal colpo sparato dal Dibois in occasione dell' occorso, circostanza questa esclusa dal Tribunale sulla scorta di una ricostruzione "congetturale del tutto disancorata dagli elementi presenti nella piattaforma probatoria".

Occorre, ancora, chiarire che anche per quanto concerne le dichiarazioni del teste Contrini la difesa non prospetta una diversa valutazione della prova bensì una motivazione "manifestamente illogica", peraltro in modo del tutto apodittico. 1.4.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono dovendosi escludere la violazione della citata norma circa l'obbligo della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale va, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.2.1.

Premesso che la predetta è stata condannata per il reato di favoreggiamento di [OSCURATO:PERSONA] con il quale, secondo quanto accertato dalla medesima corte territoriale, aveva un legame sentimentale ed un rapporto di stabile convivenza, va richiamato il recente orientamento secondo cui l'art. 384, comma primo, cod. pen., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi abbia commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente "more uxorio" da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. (Sez.

U, Sentenza n. 10381 del 26/11/2020 Ud. (dep. 17/03/2021) Rv. 280574 - 01), certamente applicabile alla fattispecie in esame.

Conseguentemente va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

Va ricordato che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Occorre, pure, rilevare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Muovendo da tali premesse le censure formulate dal suddetto ricorrente si appalesano prive di pregio alcuno posto che la corte territoriale, con motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di favoreggiamento valutate le complessive emergenze istruttorie ed, in particolare, le risultanze dello STUB.

A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva, finalizzata ad escludere la configurabilità della condotta in questione in ragione dell' asserito carattere meramente congetturale della ricostruzione, non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati.

E' chiaro, infine, che nella specie non può trovare applicazione l'art. 384 c.p. posto che la condotta contestata era esclusivamente finalizzata ad aiutare ad eludere le investigazioni il Dibois cui il ricorrente non è risultato legato da alcun vincolo di parentela.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Osserva questa Corte che i giudici territoriali con un ragionamento adeguato e privo di aporie logico-giuridiche hanno ritenuto la ricorrente responsabile del reato di ricettazione per avere la stessa la titolarità formale nonché la disponibilità del camper all' interno del quale è stata rinvenuta la merce rubata, ritenendo superfluo ogni ulteriore accertamento istruttorio nell' esercizio dei poteri discrezionali di sua competenza.

Occorre rilevare, del resto, che il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto, invero, modo di chiarire che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001).

Deve, pertanto, osservarsi che non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato di ricettazione di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure di cui al ricorso, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono manifestamente infondate.

5. In conclusione va disposto l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perchè il fatto non sussiste.

Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Natascia guarda; alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente per ciascuna parte in euro tremila.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perchè il fatto non sussiste.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Rivi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi; uditi l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vercelli in data 15/05/2019, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi A) (detenzione illegale di un' arma comune da sparo), B) (porto illegale di arma comune da sparo) e D) (ricettazione), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reato di cui al capo F) (ricettazione) condannandola alla pena ritenuta di giustizia; dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reato di cui al capo E) (favoreggiamento), condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione i suindicati imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo articolato in più censure, deduce ex art. 606, comma 1, lett. c) violazione degli artt. 603, comma 3-bis, art. 178, lett. c) e art. 180 c.p.p. per avere i giudici di appello riformato in pejus la sentenza di primo grado fondando la decisione su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, violando una norma processuale prevista a pena di nullità. Rileva che la corte di appello aveva precisato di non avere ritenuto necessario rinnovare I' istruttoria dibattimentale affermando testualmente che" non si verte in un' ipotesi di diversa valutazione della prova dichiaratíva ma solo di dedurre dagli elementi incontroversi a disposizione, attraverso un appropriato procedimento logico-deduttivo che consenta di coordinarli in modo coerente senza omettere di considerare particolari rilevanti quale sia l' astratta ricostruzione dei fatti oggetto del presente procedimento, evitando qualsiasi travisamento della prova" violando il citato disposto normativo che, nel caso di appello del P.M. contro una pronunzia assolutoria, senza alcun margine di discrezionalità impone al giudice di appello di rinnovare quelle prove, comunque, decisive ai fini della condanna. Osserva che la interpretazione restrittiva della corte territoriale si poneva in contrasto con la lettura nella norma offerta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, sollecitando, se del caso, una rimessione della questione alle S.U.Assume che dal corpo della motivazione emergeva in modo evidente che la corte territoriale aveva palesemente compiuto una diversa valutazione delle prove dichiarative dei testi Francese e Guarnero e che la sentenza appariva viziata anche sotto il profilo del vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. laddove aveva affermato che il primo giudice non aveva preso in esame la deposizione del teste Contrini quanto alla verosimile epoca dello sparo, deposizione che, per contro, era stata ampiamente richiamata e valutata dal primo giudice ritenendo che alla luce di quanto riferito da detto teste non era possibile datare, con certezza, l' epoca dello sparo.2.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico atto ed a mezzo del medesimo difensore di fiducia formulano i seguenti motivi. Con un primo motivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ricorrenza di una ipotesi punibile di favoreggiamento personale. Per quanto concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA] la difesa assume che, tenuto conto del pacifico rapporto di convivenza dell'imputata con [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta dei principi fissati dalla Cass. S.U. sent. 10381/2021 nonché dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 416/1996, doveva trovare applicazione la causa di esclusione della responsabilità ex art. 384 comma 1 c.p. In ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], fratello della predetta, la difesa rileva che la condanna era stata basata su dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] implicanti un giudizio meramente probabilistico, inidoneo ad escludere ipotesi alternative e che la corte di appello aveva omesso di valutare adeguatamente il profilo del dolo, fermo restando che anche al predetto appariva applicabile il disposto di cui all' art. 384 c.p. in quanto con le dichiarazioni incriminate oltre che sé stesso intendeva tutelare la sorella [OSCURATO:PERSONA]. Con un secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attribuibilità all' imputata del reato di ricettazione di quanto reperito sul camper tg. [OSCURATO:TARGA] ed alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'acquisizione della documentazione proveniente dai [OSCURATO:PERSONA] riguardante la titolarità ed i passaggi di proprietà di detto mezzo. La difesa rileva che la corte di appello aveva ritenuto il camper in questione nella disponibilità dell'imputata sulla scorta di un ragionamento meramente congetturale non in linea con le complessive risultanze istruttorie e senza dare corso alla chiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata ad acquisire la documentazione relativa alla titolarità del mezzo in questione che, all' epoca dei fatti, risultava di proprietà della figlia Glenda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 1.1. L' imputato lamenta la violazione dell'art. 603, comma 3 -bis c.p.p. per avere i giudici di appello riformato in pejus la sentenza di primo grado fondando la decisione su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 1.2. Va premesso che il chiaro disposto di cui all'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., che traduce in norma quanto sancito dalle Sez. U. di questa S.C. con la sentenza n. 27620 del 28/04/2016 dep. 06/07/2016 Rv. 267492 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA], ha trovato specificazione in pronunce successive, alla stregua delle quali (cf. ex multis Sez. 5 sentenza n. 53210 del 19/10/2018 dep. 27/11/2018 Rv. 275133 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]), "non sussiste l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva". Occore, pervero, segnalare che le Sezioni unite hanno offerto una interpretazione "restrittiva" del nuovo comma 3 bis dell'art. 603 cod. proc. pen. attraverso l'individuazione di precisi limiti all'obbligo di rinnovazione. E' stato, infatti, affermato che: "Il nuovo quadro normativo risultante dai numerosi innesti operati per effetto della legge n. 103 del 2017 non impone affatto di ritenere che il giudice di appello sia obbligato a disporre una rinnovazione generale ed incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado, ben potendo quest'ultima essere concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello, operando poi, nel caso in cui a seguito di tale rinnovazione dovesse apparire "assolutamente necessario" lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la disciplina ordinaria prevista dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. L'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna" (vedi Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272431). A tale rilevante limitazione si associa quella individuata dalla condivisa giurisprudenza che limita l'obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della attendibilità intrinseca delle testimonianze decisive, senza estenderlo alle prove dichiarative i cui contenuti sono incontestati, sebbene l'appellante invochi una diversa valutazione dei dati di contesto. Si è, in particolare, evidenziato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, che si limita ad effettuare un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad offrire una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017 - dep. 07/07/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017 - dep. 17/10/2017, Terry e altro, Rv. 273553; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017 - dep. 25/10/2017, Bertolini, Rv. 271503). E' stato, pure, condivisibilmente osservato che l'obbligo" di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze (a) relativamente alle quali la "attendibilità intrinseca" dei dichiaranti sia oggetto di una precisa richiesta di rivalutazione del pubblico ministero, su cui grava l'onere di proporre motivi specifici nel rispetto delle prescrizioni contenute nel novellato art. 581 cod. proc. pen., (b) siano "decisive" per la valutazione della responsabilità. L'obbligo non si estende, invece, alle testimonianze i cui contenuti siano incontestati, ma in relazione alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma; in relazione a tali testimonianze la rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice che potrà esercitarla nel rispetto delle regole previste dai primi tre commi dell'art. 603 cod. proc. pen. (vedi Sez. 2 - , Sentenza n. 5231 del 13/12/2018 Ud. (dep. 01/02/2019) Rv. 276050). Occorre precisare che il complessivo quadro giurisprudenziale come sopra delineato, sufficientemente chiaro e preciso, rende non accoglibile l'istanza di rimessione alle S.U. 1.3. Muovendo dalle superiori coordinate ermeneutiche deve allora ritenersi che la Corte territoriale ha correttamente osservato che la reformatio in pejus della sentenza del Tribunale è avvenuta non già in base a una differente valutazione di attendibilità di 'prove dichiarative' ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio in primo grado, bensì per una diversa analisi della medesima situazione di fatto che si era cristallizzata nel giudizio di primo grado. La censura contenuta nel ricorso non si confronta con tale argomentazione, e si limita a richiamare la novella codicistica, l'interpretazione offerta dalla dottrina e la giurisprudenza di legittimità, senza spiegare quale oggetto avrebbe dovuto avere la rinnovazione dell'istruttoria. Risulta, invero, dal tenore della sentenza impugnata che la Corte di Appello si è limitata a richiamare quanto riferito dai testi Guarnero, Francese e Contrini - ritenuti pienamente attendibili anche dal giudice di primo grado - pervenendo alla conclusione che l' ogiva rinvenuta nella parete della cucina di casa Riviera-Guarda proveniva dal colpo sparato dal Dibois in occasione dell' occorso, circostanza questa esclusa dal Tribunale sulla scorta di una ricostruzione "congetturale del tutto disancorata dagli elementi presenti nella piattaforma probatoria". Occorre, ancora, chiarire che anche per quanto concerne le dichiarazioni del teste Contrini la difesa non prospetta una diversa valutazione della prova bensì una motivazione "manifestamente illogica", peraltro in modo del tutto apodittico. 1.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono dovendosi escludere la violazione della citata norma circa l'obbligo della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale va, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.2.1. Premesso che la predetta è stata condannata per il reato di favoreggiamento di [OSCURATO:PERSONA] con il quale, secondo quanto accertato dalla medesima corte territoriale, aveva un legame sentimentale ed un rapporto di stabile convivenza, va richiamato il recente orientamento secondo cui l'art. 384, comma primo, cod. pen., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi abbia commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente "more uxorio" da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. (Sez. U, Sentenza n. 10381 del 26/11/2020 Ud. (dep. 17/03/2021) Rv. 280574 - 01), certamente applicabile alla fattispecie in esame. Conseguentemente va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Va ricordato che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Occorre, pure, rilevare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Muovendo da tali premesse le censure formulate dal suddetto ricorrente si appalesano prive di pregio alcuno posto che la corte territoriale, con motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di favoreggiamento valutate le complessive emergenze istruttorie ed, in particolare, le risultanze dello STUB. A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva, finalizzata ad escludere la configurabilità della condotta in questione in ragione dell' asserito carattere meramente congetturale della ricostruzione, non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. E' chiaro, infine, che nella specie non può trovare applicazione l'art. 384 c.p. posto che la condotta contestata era esclusivamente finalizzata ad aiutare ad eludere le investigazioni il Dibois cui il ricorrente non è risultato legato da alcun vincolo di parentela. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Osserva questa Corte che i giudici territoriali con un ragionamento adeguato e privo di aporie logico-giuridiche hanno ritenuto la ricorrente responsabile del reato di ricettazione per avere la stessa la titolarità formale nonché la disponibilità del camper all' interno del quale è stata rinvenuta la merce rubata, ritenendo superfluo ogni ulteriore accertamento istruttorio nell' esercizio dei poteri discrezionali di sua competenza. Occorre rilevare, del resto, che il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto, invero, modo di chiarire che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001). Deve, pertanto, osservarsi che non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato di ricettazione di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure di cui al ricorso, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono manifestamente infondate. 5. In conclusione va disposto l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perchè il fatto non sussiste. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Natascia guarda; alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente per ciascuna parte in euro tremila. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perchè il fatto non sussiste. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Rivi
Sentenza Cassazione n. 03108/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris