CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 16430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3120/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE POTENZA n. 709/2020 depositata il09/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 709 del 2020 del Tribunale di Potenza, esponendo che: - aveva convenuto l’[OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni a un immobile di sua proprietà, cagionati da infiltrazioni di acqua e liquami, provenienti dalla rete fognaria contigua; - il convenuto non aveva contestato i fatti né la sua responsabilità, era intervenuto per rimuovere le infiltrazioni ma non aveva corrisposto il dovuto risarcimento, contestando l’eccessiva onerosità della richiesta; - il Giudice di Pace accoglieva la domanda, con pronuncia parzialmente riformata dal Tribunale che, per quanto ancora qui rileva, escludeva, ai fini della quantificazione, la possibilità di avvalersi del generico preventivo di spesa prodotto, e, tenuto conto della complessiva istruttoria, liquidava il danno secondo perimetrate risultanze della consulenza officiosa disposta, escluse, in particolare, quelle per mancato godimento della parte d’immobile coinvolta, in mancanza di prova di utilità patrimoniali perdute, dovendosi negare la risarcibilità di danni “in re ipsa”; - il giudice di appello compensava poi le spese per soccombenza reciproca; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; il processo è stato rinviato a séguito dell’ordinanza pronunciata da Cass., 17/01/2022, n. 1162, di sollecitazione al rinvio alle Sezioni Unite; intervenuta la pronuncia di Cass., Sez. U., 15/11/2022, n. 33645, la causa è stata trasmessa alla Sezione Terza civile, in vista del riassetto normativo di cui al d.lgs. n. 149 del 2022; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, cod. civ., 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato riducendo, senza giustificazione, la liquidazione come quantificata dal perito officioso, e non considerando che il danno da mancato godimento del cespite poteva ritenersi sussistente anche in base a presunzioni semplici, sicché, tenuto altresì conto del contegno della controparte che aveva rifiutato di riconoscere le ragioni del deducente, la domanda avrebbe dovuto accogliersi per come formulata; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato compensando le spese di lite dei due gradi, sia in ragione della fondatezza della prima censura, sia, comunque, perché la domanda era stata quasi integralmente accolta, e il deducente l’aveva proposta in giudizio solo dopo aver richiesto ripetutamente in via stragiudiziale e prima dell’introduzione del processo, il riconoscimento delle proprie ragioni; Considerato che il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato; in tema di risarcimento del danno da mandato godimento di un bene immobile da parte di un terzo, questa Corte ha ribadito che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subìto (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone anche superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno (Cass., Sez. U., n. 33645 del 2022, cit., specie pag. 26); ne consegue che debbono essere specificatamente allegati e provati, sia pure attraverso presunzioni, i fatti potenzialmente suscettibili di far emergere il lucro cessante, come la possibilità di vendere o locare la cosa e, in questo paradigma, la sussistenza, intesa in chiave idoneamente probabilistica, di vendite o locazioni perciò mancate, offrendo elementi per apprezzare i prezzi ovvero canoni di mercato, senza che ciò possa essere supplito da consulenze tecniche esplorative e suppletive; nell’ipotesi il ricorrente: - afferma che non era stato contestato il mancato godimento (pag. 6), ma ciò non dice nulla in ordine al danno da mancato guadagno; - afferma che in ogni caso il danno avrebbe dovuto essere ritenuto “in re ipsa” essendo il bene in proprietà normalmente fruttifero (pag. 10), e si è appena visto che la tesi, per come formulata, non ha fondamento; - a fferma descrittivamente che si sarebbe trattato di compressione del diritto di godimento in uno a disagio personale, da vagliare a fronte del contegno processuale di disconoscimento della pretesa ad opera dell’avversario di lite (pag. 11), ma, come ancora osservato, trattandosi di danno conseguenza e non danno evento, richiesto come patrimoniale, il deducente avrebbe dovuto necessariamente offrire al giudice di merito i concreti elementi presuntivi per il secondo; - non viene in ogni caso indicata la concreta possibilità di godimento che è andata perduta; quanto al resto, non viene idoneamente trascritta la perizia officiosa, in specie quanto alle non meglio spiegate “spese di sanificazione e viaggio”, nonché le domande per come testualmente svolte, per poter vagliare l’affermazione per cui vi sarebbe stata ingiustificata riduzione della quantificazione, a fronte dell’affermazione della Corte territoriale che, per un verso, ha escluso il lucro cessante come detto, e, per altro verso, ha precisato che le spese di ripristino del vano scala non erano oggetto di pretesa (pag. 10 della sentenza gravata); sono infatti inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerentealla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); l’esame dei suddetti documenti processuali, rendendo specifico come necessario il ricorso sul punto, avrebbe in particolare permesso di apprezzare compiutamente una censura che, per come formulata, si risolve, se non in un errore percettivo revocatorio, nel tentativo di una rilettura istruttoria, entrambe estranee allo scrutinio di legittimità; il secondo motivo è infondato; in tema di spese processuali, è stato chiarito l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile invece in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 31/10/2022, n. 32061); il giudice di seconde cure, dunque: - ha legittimamente valutato, ai fini della compensazione, l’accoglimento parziale dell’appello, in misura non insignificante sul piano proporzionale rispetto alla complessiva domanda di danni; - ha legittimamente valutato, nello specifico, che si trattava di domanda a più capi distinti, sebbene entrambi di natura patrimoniale, l’uno afferente al danno da ripristino, l’altro da mancato guadagno, rispondenti a fatti costitutivi distinti; al contempo, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass., 20/12/2017, n. 30592, Cass., 26/05/2021, n. 14459); spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è