CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05455/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi nuovi presentati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 03/11/2022 del Tribunale di Milano: a) confermava la di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione (nell'ipotesi di particolare tenuità di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen.) di quattro assegni bancari della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (n. 0773966796-5, n. 0773966797-6, n. 0773966798-7 e n. 0773966799-8) provento del delitto di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (da questa denunciato il 07/03/2012), ricettazione che sarebbe stata commessa, secondo il capo d'imputazione, «in data anteriore e prossima al 05/12/2013»; b) esclusa la contestata recidiva, rideterminava la pena irrogata al Pentassuglia in quattro mesi di reclusione ed € 200,00 di multa. 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 129 dello stesso codice e all'art. 648 cod. pen., che la Corte d'appello di Milano non abbia rilevato, in ossequio al principio del favor rei, la prescrizione del reato maturata prima dell'emissione della sentenza impugnata, «tenuto conto della mancanza di prova della ricezione del bene ricettato rispetto al reato presupposto di furto avvenuto il 6 marzo 2012». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 8, 9 e 20 «e ss.» dello stesso codice, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza della motivazione, per non avere la Corte d'appello di Milano dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Monza. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 464 -octies dello stesso codice, la nullità dell'ordinanza del «23 ottobre 2020» di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova nonché della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali e per l'illogicità della motivazione, in quanto la suddetta revoca era stata disposta senza consentire alle parti di interloquire al riguardo, fissando l'udienza prevista dall'art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen., e dandone avviso alle stesse parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 168-bis «c.p.p.» (recte: cod. pen.) e 464-octies cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza del «23 ottobre 2020» di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova nonché della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per l'illogicità della motivazione, per essere stata la suddetta revoca disposta in violazione di legge per avere «la Corte» ritenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari incompatibile con l'istituto della messa alla prova dell'imputato, nonostante l'assenza di una norma di legge che disponga in tale senso. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 43 e 648 cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, l'illogicità della motivazione e il «travisamento dei fatti» per avere la Corte d'appello di Milano ritenuto provato l'elemento soggettivo della ricettazione nella forma del dolo eventuale. 3. Il ricorrente ha presentato un motivo nuovo, riferito sempre, come il primo motivo del ricorso originario, alla prescrizione del reato, con il quale rappresenta che, «previa valutazione di ammissibilità del ricorso», lo stesso reato sarebbe comunque prescritto il 30 novembre 2023, data fissata per la trattazione del ricorso davanti alla Corte di cassazione. 4. Il ricorso è inammissibile. Il comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. - comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.igs. 10 ottobre 2020, n. 150 - stabilisce che, «[n]el caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza». A norma dell'art. 89, comma 3, del d.igs. n. 150 del 2022, tale disposizione si applica alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto (30/12/2022). La Corte di cassazione ha chiarito che la suddetta nuova causa di inammissibilità dell'impugnazione, in mancanza di indici normativi contrari, si applica anche ai ricorso per cassazione, atteso che la menzionata disposizione è collocata tra le norme generali sulle impugnazioni, sicché, nei casi disciplinati dalla norma, avverso la sentenza pronunciata in data successiva al 30 dicembre 2022, occorre, per proporre ricorso per cassazione, lo specifico mandato ivi previsto (Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum; Sez. Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324-02; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305- 01). Posto che la sentenza qui impugnata è stata pronunciata (il 12/06/2023) successivamente al 30/12/2022, si deve rilevare che, come risulta dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, in sede di controllo della regolare costituzione delle parti, dichiarò l'assenza dell'imputato, regolarmente citato, e procedette, quindi, in assenza dello stesso. Pertanto, ai sensi del citato comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., con il proposto ricorso per cassazione doveva essere depositato, a pena d'inammissibilità dello stesso ricorso, specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza della Corte d'appello di Milano. Orbene, un siffatto mandato non è menzionato nel ricorso, non è stato a esso allegato e, comunque, non è stato rinvenuto agli atti, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile.5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della