CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31523/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso;sentito l’[OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistitoper il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 2 febbraio 2026 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catanzaro ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] diStato in servizio presso l'U.P.G.S.P. della Questura di Catanzaro, la misuracautelare degli arresti domiciliari, avendolo ritenuto gravemente indiziato dei reatidi accesso abusivo a sistemi informatici o telematici di interesse pubblico,contestatigli al capo 1) e ai capi da 3) a 6) della provvisoria incolpazione, e delreato di corruzione propria, contestatogli al capo 2) della stessa incolpazione.Avverso tale provvedimento l'indagato ha proposto richiesta di riesame, cheil Tribunale di Catanzaro ha rigettato, confermando la misura cautelareapplicatagli; misura che, tuttavia, con ordinanza in data 26 giugno 2026 il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha sostituito con la misurainterdittiva della sospensione dall'esercizio delle funzioni pubbliche da lui ricoperte.2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione i suoidifensori, affidandolo a sei motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari perla motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si eccepisce, sotto l’egida della violazione dell’art.309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la perdita di efficaciadella misura cautelare originariamente applicata in ragione dell’omessatrasmissione al Tribunale del riesame di atti decisivi posti a fondamento dellarelativa richiesta: in particolare, della copia forense della memoria del telefonocellulare di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a sequestro, e della comunicazione di notiziadi reato del Reparto operativo dei Carabinieri in data 18 dicembre 2025.Si deduce a sostegno: che gli atti non trasmessi avrebbero assunto unavalenza determinante ai fini del giudizio sulla gravità indiziaria; che in essisarebbero stati rappresentati anche elementi favorevoli all’indagato; che ilTribunale aveva escluso la perdita di efficacia della misura cautelare sulla base diinterpretazione erronea dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., ossia, di quellasecondo la quale la sanzione della perdita di efficacia della misura cautelaresarebbe stata comminata per la sola ipotesi di mancata trasmissione di atti adiscarico; che l'omissione denunciata avrebbe, comunque, impedito l'effettivoesercizio del diritto di difesa.2.2. Con il secondo motivo si eccepisce, sotto l’egida della violazione degliartt. 291, comma 1-quater, 292 e 178, lett. c), cod. proc. pen. nonché del vizio dimotivazione, la nullità dell’ordinanza genetica in ragione dell’omessointerrogatorio preventivo di [OSCURATO:PERSONA].Difetterebbe, infatti, il pericolo di inquinamento probatorio, addotto asostegno della deroga alla regola di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc.pen., essendo stato desunto dalle stesse condotte oggetto di contestazione, senzaalcuna specifica individuazione di elementi, ulteriori e concreti, idonei a dar contodi una probabile attività di alterazione o di dissimulazione delle tracce dei pregressiabusivi accessi del ricorrente ai sistemi telematici d’interesse.2.3. Con il terzo motivo si eccepisce, sotto l’egida della violazione degli artt.178, 191, 247 e 568 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l’illegittimità deldecreto di perquisizione e sequestro del telefono cellulare di proprietà di PaoloPaoletti e, in particolare, dell'acquisizione massiva dei dati in esso contenuti, conconseguente loro inutilizzabilità anche nei confronti del ricorrente. La mancatagiustificazione delle ragioni di tale acquisizione massiva di dati, suscettibile diriverberarsi sul piano della proporzionalità del vincolo su di essi disposto, benpotrebbe essere eccepita anche dal ricorrente, interessato a dolersene per esserestati questi ultimi posti a fondamento della misura cautelare applicatagli.2.4. Con il quarto motivo si censura, sotto l’egida del vizio di motivazione, lagiustificazione addotta dal Tribunale per escludere l’inutilizzabilità degli attitrasmigrati dal procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a quello instauratoa carico di [OSCURATO:PERSONA] senza alcun provvedimento formale di acquisizione daparte dell’Ufficio del Pubblico ministero, esprimendo l’art. 238 cod. proc. pen. unprincipio generale dettato a presidio del diritto di chi è sottoposto a una misurarestrittiva della libertà personale di rivendicare la legittima acquisizione delle fontidalle quali sono estrapolati gli elementi probatori a sostegno: e ciò, anche al finedi esercitare su di essi il dovuto controllo.2.5. Con il quinto motivo si censura, sotto il profilo della violazione di legge edel vizio di motivazione, il giudizio di gravità indiziaria rassegnato in capo a SimoneCortese per il delitto di corruzione propria, contestatogli al capo 2).Se ne contesta la configurabilità in ragione dell’assenza di prova dell'accordocorruttivo e della corrispettività tra utilità e atto d'ufficio. È addotto, al riguardo,che difetterebbe la dimostrazione: dell’effettiva corresponsione o della promessadi alcuna utilità in favore del ricorrente; dell’esistenza del nesso sinallagmatico trale utilità ipotizzate e gli accessi alle banche dati, tenuto conto, oltretutto, delrilevante scarto temporale tra di essi registrato; dell’idoneità dei vantaggiconseguiti dal ricorrente (i premi e la scontistica promessa o erogata da Paolelli)ad integrare le utilità costitutive del delitto di corruzione.2.6. Con il sesto motivo si censura, sotto il profilo della violazione dell’art. 274cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, il giudizio rassegnato in ordine allasussistenza delle esigenze cautelari, sia per quel che riguarda il pericolo diinquinamento probatorio, sia per quel che riguarda il pericolo di reiterazione deireati.Si eccepisce che il pericolo di inquinamento probatorio sarebbe statoaffermato sulla base dei medesimi elementi già utilizzati per giustificare l'omessointerrogatorio preventivo e che il pericolo di reiterazione non sarebbe statoancorato a dati concreti e attuali, atteso che non si sarebbe adeguatamentevalorizzata la sospensione dal servizio del pubblico ufficiale ricorrente da partedell’Amministrazione di appartenenza.3. Con motivi aggiunti, depositati in data 29 giugno 2026, la difesa delricorrente ha lumeggiato le ragioni di persistenza dell'interesse all'impugnazione eha insistito per l'accoglimento dei motivi già proposti. In data 6 luglio 2026, lastessa difesa ha depositato note d’udienza.5. La trattazione del ricorso ha avuto luogo oralmente, avendone la difesa delricorrente avanzato tempestiva richiesta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Va, preliminarmente, dato atto che la sostituzione della misura cautelarecoercitiva, originariamente applicata a [OSCURATO:PERSONA], con quella interdittivadella sospensione dall’esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte non priva ilricorrente dell’interesse a coltivare il ricorso per cassazione presentato avversol’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame presentata avverso l’ordinanzagenetica.L’impugnativa attinge, infatti, i presupposti stessi della limitazione preventivadella libertà personale dell’impugnante: ossia, la gravità indiziaria in relazione aidelitti provvisoriamente ascrittigli e la sussistenza delle esigenze cautelari,ancorché ritenute parzialmente scemate nell’attualità.In tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, laddove haaffermato che, in tema di misure cautelari, l'interesse dell'indagato ad impugnarepermane anche nel caso in cui, nelle more del procedimento "de libertate", lamisura cautelare originaria sia stata sostituita con altra meno afflittiva - nellaspecie arresti domiciliari sostituiti con il divieto di dimora - se i motividell'impugnazione hanno ad oggetto l'esistenza dei presupposti applicativi indicatidagli art. 273 e 280 cod. proc. pen., poiché tali condizioni di applicabilità devonoessere verificate in relazione a qualsiasi specie di provvedimento coercitivo (Sez.2, n. 31556 del 18/05/2012, Fortunato, Rv. 253522 - 01).2. La mera sostituzione della misura originariamente applicata con altragradata comporta, altresì, il permanere dell’interesse del cautelato alla verificadella validità dell’ordinanza genetica; verifica sollecitata con il secondo motivo diricorso.Il motivo è, però, infondato.2.1 Secondo la pacifica linea interpretativa di questa Corte il pericolo perl'acquisizione o la genuinità della prova deve essere concreto e va identificato intutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, alla stregua della regoladell'"id quod plerumque accidit", che l'indagato possa realmente turbare ilprocesso formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relativefonti (Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Giorgi e altri, Rv. 270561 - 01); la relativavalutazione, inoltre, deve essere effettuata con riferimento sia alle prove daacquisire, sia alle fonti di prova già acquisite (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, DeLorenzo, Rv. 199396 – 01; Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Forte, Rv.284052 – 01; Sez. 3, n. 39972 del 12/06/2019, B., Rv. 276912 - 01).2.2. A seguito dell’introduzione della disposizione di cui all’art. 291, comma1-quater, cod. proc. pen. si è, poi, affermato che il pericolo d'inquinamentoprobatorio, la cui sussistenza esclude la necessità del cd. “interrogatoriopreventivo”, deve essere accertato alla stregua degli elementi acquisiti almomento dell'adozione del provvedimento coercitivo (Sez. 4, n. 4847 del28/11/2025, dep. 2026, D'Onghia, Rv. 289337 - 01) e che l’omissione della dettaincombenza non integra nullità dell'ordinanza cautelare qualora sianoconcretamente ipotizzabili attività tese ad occultare il reato commesso, le relativeconseguenze o l’eventuale profitto conseguito dal soggetto agente, posto che talisu quello del pericolo di inquinamento probatorio, sempre che non coincidano conlo stesso fatto tipico (argomento ex Sez. 5, n. 19284 del 01/04/2026, Bontoiu, Rv.289931 – 02; Sez. 2, n. 44922 del 03/11/2021, Pernice, Rv. 282359 - 01).2.3. Condotta, dunque, la verifica richiesta al lume di tali principi, devericonoscersi che la motivazione rassegnata nell’ordinanza impugnata a corredo delrigetto dell’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica ex art. 292, comma 3-bis,cod. proc. pen., qui riproposta, non esibisce alcun profilo di illegittimità.Risulta, infatti, basata su specifici e concreti elementi, puntualmente elogicamente esposti nel corpo del provvedimento – segnatamente, con il richiamoal “collega fidato”, di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a Poletti, indicandolo come persona«a conoscenza delle numerose (sue) condotte illecite» e capace di garantirgli,altresì, «riservatezza e [….] impunità» (cfr. pag. 6)] -, l’argomentazione con laquale si è giustificata l’alta probabilità che l’indagato, giovandosi anche di altri nonancora identificati, potesse cercare di alterare le tracce delle proprie pregresseindebito degli strumento a sua disposizione» -; tale «alterazione a posteriori deldato informatico» non potendosi dire coincidente con le condotte di cui all’art. 615-ter, terzo comma, cod. pen. ascrittegli.Né è decisivo il rilievo secondo cui i dati relativi agli accessi abusivi ai sistemiinformatici d’interesse pubblico effettuati dall’indagato non sarebbero statimanipolabili a posteriori giacché cristallizzati in evidenze documentali, non avendola difesa del ricorrente allegato specifici ed inopinabili elementi atti a dimostrareche all’epoca dell’adozione della misura cautelare l’accertamento condotto suquegli accessi si fosse definitivamente concluso; ove ciò non si fosse verificato,infatti, le tracce di tali accessi abusivi ben si sarebbero potute alterare anchetramite l’intervento di terze persone, peraltro ancora in via di identificazione.3. Il vaglio dell’eccezione di inefficacia del provvedimento coercitivo adottatonei confronti del ricorrente, formulata con il primo motivo sul rilievo che non sianostati trasmessi al Tribunale del riesame, e prim’ancora al Giudice per le indaginipreliminari, atti determinanti ai fini dell’imposizione della misura cautelare, almenocon riferimento alle fattispecie di accesso abusivo a sistemi informatici e dicorruzione propria di cui ai capi 1) e 2), presuppone l’esame delle questionisollevate con il terzo e il quarto motivo di ricorso.3.1. È infondata l’eccezione - di cui al terzo motivo – di illegittimità dellaperquisizione disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del conseguente sequestroprobatorio del suo telefono cellulare e della totalità dei dati informatici in essoimmagazzinati per violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delvincolo reale.Per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 170 del 2023 del 7 giugno 2023la tutela assicurata dall’art. 15 Cost. alla libertà e alla segretezza dellacorrispondenza, delle quali è consentita la limitazione «soltanto per atto motivatodell'autorità giudiziaria», è stata estesa ad ogni genere di comunicazione; quindi,anche alle comunicazioni realizzate mediante dispositivi elettronici e informatici,pur se già ricevute dal destinatario, sempre che le stesse conservino carattere diragioni addotte a fondamento di un decreto di sequestro probatorio, con il qualesia stata disposta l’acquisizione della totalità dei dati informatici archiviati nellamemoria di un telefono cellulare, è funzionale alla verifica dell’assoluta necessità,ai fini dell'accertamento del reato ipotizzato, dell’integrale apprensione dei datipredetti, con conseguente sacrificio della segretezza delle comunicazioni e dellariservatezza dei dati attinenti alla sfera personale del loro titolare (informazionirelative alla salute, alla vita privata, alle convinzioni morali) (Sez. 6, n. 1286 del20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 - 01), il solo abilitato aconcretamente dolersi dell’eventuale violazione del principio di proporzionalità e diadeguatezza del vincolo imposto sulla totalità di tali dati non può che essere ilsoggetto che può vantare un diritto alla loro riservatezza: dunque, nel caso dispecie, il solo [OSCURATO:PERSONA], come titolare del diritto a vedersi garantita lasegretezza e la riservatezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni a luifacenti capo ovvero dei dati memorizzati nel sistema informatico del telefonocellulare sequestratogli.La giurisprudenza di questa Corte, del resto, si è espressa affermando che, intema di riesame, spetta al proprietario del telefono cellulare contenente datiinformatici, di cui sia stato disposto il sequestro probatorio, anche nel caso in cuiil bene sia stato già restituito all'avente diritto previa estrazione di "copia forense",la facoltà di proporre la relativa richiesta (Sez. 6, n. 40677 del 02/12/2025, S.,Rv. 289038 - 01): solo il titolare della globalità di quei dati, in effetti, sarebbe incondizione di interloquire circa la proporzionalità o meno del vincolo loro impostorispetto alle esigenze probatorie perseguite.Peraltro, quand’anche si volesse ammettere che il ricorrente, in quanto terzointeressato, fosse legittimato ad ottenere il controllo sulla proporzionalità esull’adeguatezza del sequestro probatorio della totalità delle informazioniimmagazzinate nella memoria del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], lo strumentoda esperire per ottenere tale verifica sarebbe stato quello della richiesta di riesamedella detta misura reale, proposta ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. Poiché nonrisulta, invece, che né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA] abbiano attivato il rimedio indicato, ilsequestro probatorio contestato deve considerarsi legittimamente disposto.Per le stesse ragioni deve escludersi che il ricorrente possa accampare alcunapretesa sulla copia forense dello smartphone di [OSCURATO:PERSONA], ossia, giusta ladisposizione di cui all’art. 260, comma 2, seconda parte, cod. proc. pen., sulladuplicazione integrale e fedele del contenuto digitale del dispositivo a questisequestrato. Il riconoscimento di tale pretesa determinerebbe, infatti, l’integraleostensione di tutti i dati afferenti alla vita privata di [OSCURATO:PERSONA] memorizzati suquel dispositivo in funzione del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA], tuttaviaassicurabile mediante la sola ostensione dei soli messaggi intercorsi tra l’uno el’altro.4. I chiarimenti che precedono danno conto dell’infondatezza delle doglianzedi cui al quarto motivo, che eccepiscono l’inutilizzabilità degli elementi probatoriacquisiti nel procedimento penale instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perchétrasmigrati in quello instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza alcunprovvedimento formale di acquisizione da parte dell’Ufficio del Pubblico ministero:segnatamente, degli elementi probatori compendiati nella “Comunicazione dinotizia di reato” dei Carabinieri del Reparto operativo speciale del 18 dicembre2018 e riferiti anche ai dati informatici estrapolati dalla memoria del telefonocellulare di [OSCURATO:PERSONA].A sostegno dell’esposta eccezione, adduce il ricorrente che l'art. 238 cod.proc. pen., che disciplina l'acquisizione di verbali di prove per la fasedibattimentale, esprimerebbe il principio generale, secondo cui l'utilizzazione diprove formate aliunde costituirebbe un'eccezione subordinata a condizionirigorose, tanto più da rispettare quando la prova trasmigrata sia posta afondamento di una misura restrittiva: questo perché, in assenza di un atto formaledi acquisizione, l'indagato e i suoi difensori si verrebbero a trovarenell’impossibilità di contestare la legittimità dell'utilizzo di quel materiale neldiverso procedimento penale, essendo loro preclusa la via del riesame, cosìcreandosi un vuoto di tutela giurisdizionale violativo dei principi del giustoprocesso.4.1. Tanto premesso, va ricordato che questa Corte, pronunciandosi in temadi mezzi di ricerca della prova, ha affermato che l’elaborato che compendia l'analisidel materiale informatico e dei dati contenuti in memorie digitali, legittimamentesequestrati nel procedimento originario, è utilizzabile, in funzione dell'applicazionedi misura cautelare, nel procedimento derivante da stralcio, senza necessità di unnuovo decreto di sequestro, salvo che si rendano indispensabili nuove acquisizioni,posto che gli esiti digitali, se estratti nel rispetto dei criteri di pertinenza, diproporzionalità e di tracciabilità, sono qualificabili come documenti ai sensi degliartt. 234 e 258 cod. proc. pen. e circolano secondo le regole ordinarie della provadocumentale in fase cautelare (Sez. 3, n. 41055 del 01/10/2025, Malandrino, Rv.289087 - 01).Tale principio, senz’altro condivisibile e qui da ribadire, è fruttodell’interpretazione delle norme del codice di rito che disciplinano l’acquisizione diprove preesistenti al procedimento e al processo celebrato a carico dell’indagato odell’imputato.In base all'art. 234 cod. proc. pen., che fissa la regola generale per l’ingressonel procedimento dei documenti formati extra processum, compresi i documentiinformatici, equiparati ai documenti analogici, giusta le disposizioni di cui agli artt.491-bis cod. pen. e 234-bis cod. proc. pen., è sempre consentita l'acquisizione discritti o altri documenti rappresentativi di fatti, persone o cose, formati conqualsiasi mezzo.L’art. 238 cod. proc. pen. regola, invece, l'acquisizione dibattimentale deiverbali di prove assunte in altri procedimenti. La giurisprudenza di legittimità hachiarito, infatti, che le limitazioni poste dalla disposizione di cui al comma primodella norma in esame operano esclusivamente nella fase dibattimentale e nontrovano applicazione nel procedimento cautelare o nel giudizio di riesame, ove laverifica concerne la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non l'utilizzabilitàdella prova in senso stretto (Sez. 2, n. 31995 del 17/06/2016, Graziano, Rv.267477 – 01; conf. Sez. 2, n. 47411 del 14/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282360 –01). Anzi - si è spiegato - «l’inutilizzabilità di una prova non impedisce che, in basead essa, sia iscritta una notizia di reato, né preclude lo svolgimento dell'attivitàinvestigativa conseguente, in quanto le prove illegittimamente acquisite nonpossono essere poste a fondamento della decisione sul fatto controverso, ma leinformazioni da esse desumibili, salvo diversa e specifica previsione, possonoessere utilizzate per la ricerca di altre prove valide» (Sez. 6, n. 31759 del18/06/2025, P., Rv. 288939 - 01).L’art. 189 cod. proc. pen., espressione del principio di libertà dei mezzi diprova, consente, poi, finanche l'utilizzazione di prove atipiche purché idoneeall'accertamento dei fatti e non lesive della libertà morale della persona.Così delineato lo statuto della prova documentale, si è, però, sottolineato che,stando al tenore degli artt. 291, 292 e 309 cod. proc. pen., il giudizio de libertate,in quanto proteso alla verifica della gravità indiziaria richiesta per l’applicazione diuna misura cautelare, può legittimamente basarsi su fonti di conoscenza diversedalla prova in senso tecnico.4.2. Alla stregua di tale ordito normativo, deve escludersi che dall’art. 238,comma 1, cod. proc. pen., che si limita a disciplinare l'acquisizione dibattimentaledi verbali provenienti da altri procedimenti, possa essere ricavato un principiogenerale ostativo all'utilizzazione, nel corso delle indagini o del giudizio cautelare,di atti provenienti da altri procedimenti. Siffatta preclusione sussiste, infatti,soltanto in presenza di specifici divieti normativamente previsti, quale quellostabilito dall’art. 270 cod. proc. pen. in materia di utilizzazione dei risultati delleintercettazioni telefoniche in altri procedimenti.Discende, pertanto, che, una volta che i dati informatici siano statilegittimamente acquisiti, duplicati e selezionati nell’ambito del procedimentooriginario, non è necessario procedere ad un nuovo sequestro probatorio perutilizzarli in un distinto procedimento: i dati informatici legittimamente acquisitialiunde sono dati documentali, la cui utilizzazione procedimentale o processualesoggiace alla disciplina dettata dall’art. 234 cod. proc. pen. Né tale meccanismoacquisitivo comporta alcuna compressione delle garanzie difensive, posto che ilpubblico ministero è tenuto a produrre gli elementi posti a fondamento dellarichiesta cautelare e il tribunale del riesame ha il potere di sindacare eventualiinutilizzabilità patologiche. Parimenti, il diritto di accesso e di estrazione di copiedegli atti, garantito dall'art. 116 cod. proc. pen., consente alla difesa di esercitarepienamente il contraddittorio sugli esiti utilizzati nel nuovo procedimento.5. È possibile, allora, esaminare il primo motivo di ricorso.5.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelaripersonali, l'inefficacia del vincolo ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.,si determina nel solo caso di omessa trasmissione al tribunale del riesame degliper le indagini preliminari a fondamento della richiesta, posto che solo in tal casorisulta violata la "catena di trasmissione" prevista dal combinato disposto degliartt. 291 e 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 10431 del 04/03/2026,Evangelista, Rv. 289613 – 01).[OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 19853 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 221393 –01) hanno in proposito precisato che la sanzione della perdita di efficacia dellamisura cautelare è comminata in riferimento al solo caso di mancata trasmissionedi atti a contenuto sostanziale con valore probatorio, che abbiano avuto direttorilievo ai fini del merito della questione cautelare e che, come tali, che siano statieffettivamente utilizzati dal giudice a fondamento del provvedimento coercitivo. Èstato, al riguardo, spiegato che, poiché la funzione del tribunale del riesame sicompendia e si esaurisce nel controllo del ragionamento adottato dal giudice dellacautela, sulla base degli atti presentati dal pubblico ministero e dal giudiceeffettivamente utilizzati nell'economia del provvedimento impositivo, resta esclusala necessità della trasmissione di un atto non decisivo.Alla stregua di tale autorevole indicazione direttiva è stato, quindi, ribaditoche l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti alprocedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnatosoltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai finidell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioniper le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito talecarattere (Sez. 5, n. 19979 del 15/02/2024, Bakar, Rv. 286384 - 01).5.2. Così delineato il quadro dei principi di riferimento, l’eccezione di perditadi efficacia della misura cautelare applicata a [OSCURATO:PERSONA] è infondata.Gli atti di cui si lamenta la mancata trasmissione al Tribunale del riesame diCatanzaro, ossia, la copia-forense della memoria del telefono cellulare sequestratoa [OSCURATO:PERSONA] e la “Comunicazione di notizia di reato” del ROS Carabinieri del 18dicembre 2025, trasmessa alla Procura della Repubblica di Catanzaro e relativa aifatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 1) e 2) dell’imputazione provvisoria, inquanto non determinanti ai fini dell’applicazione all’indagato della misuracautelare, non incidono sul permanere della sua efficacia.Come di legge nell’ordinanza impugnata, infatti, la “CNR n. 106/1-4 del 18dicembre 2025 del ROS Carabinieri di Catanzaro” costituiva un mero atto«riepilogativo delle attività investigative compiute e dei relativi esiti», che avevanocostituito lo spunto per ulteriori attività che avevano condotto all’acquisizione di«altri elementi sui quali la misura trovava pieno fondamento», di modo che lastessa conteneva «elementi di accusa a carico del [OSCURATO:PERSONA] (ritenuti) superflui» aifini della stessa (cfr. pagg. 9 e 10).Né, d’altro canto, il ricorrente ha adempiuto all’onere di dimostrare che laconoscenza da parte dei giudici della cautela della “copia-forense” della memoriadel telefono cellulare sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] fosse decisiva ai finidell’applicazione della misura applicatagli. Integralmente richiamato quanto giàesposto nel punto 3.1. della presente motivazione in diritto, con specificoriferimento al tema delle pretese legittimamente accampabili da [OSCURATO:PERSONA] contenuto complessivo di dati e di informazioni memorizzati nel dispositivo diPaolo [OSCURATO:PERSONA], va qui soggiunto che con la formulata eccezione – ossia, di mancatatrasmissione al Giudice per le indagini preliminari e al Tribunale del riesame dellacopia integrale del contenuto della memoria di quel dispositivo – la difesa non èriuscita a scalfire la ratio della motivazione, siccome desumibile dalla letturacongiunta dell’ordinanza genetica e dell’ordinanza impugnata: ratio espressivadell’idea secondo la quale i giudici della cautela sono pervenuti alla positiva verificadell’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai delitti ascrittigli ai capi 1) e 2) della provvisoria imputazione sulla basedi quei soli dati informatici, estrapolati dalla [OSCURATO:PERSONA] dal complesso diquelli racchiusi nel telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] e autonomamente trasmessi,strettamente afferenti ai rapporti tra loro intercorsi, come tali conosciuti e valutati.6. Inammissibile è, invece, il quinto motivo, che censura il giudizio disussistenza degli stessi gravi indizi in relazione al delitto di corruzione propria dicui al capo 2).Il detto giudizio è stato fondato dal Tribunale del riesame su una messe dielementi probatori convergenti, atti a comprovare come [OSCURATO:PERSONA] avesseeffettuato gli accessi abusivi al sistema informatico della Motorizzazione Civile,contestatigli al capo 1), non già nell’ambito di attività istituzionali, bensì persoddisfare le richieste dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di un rapporto fondatosullo scambio tra indebite utilità e atti contrari ai doveri d’ufficio.In particolare, il Collegio ha valorizzato i messaggi del 22 febbraio 2022, il cuicontenuto dimostrava che [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso a [OSCURATO:PERSONA] fotografie di targhedi autoveicoli, chiedendogliene la verifica, e che il destinatario di quei messaggiaveva dato riscontro alle informazioni richieste. Ha, inoltre, disatteso le deduzionidifensive al riguardo prospettate, volte a sostenere che [OSCURATO:PERSONA] non avesse datoseguito alle richieste rivoltegli dall’interlocutore, evidenziando come il modusoperandi riscontrato (concretizzatosi nell’invio di fotografie di targhe da parte diPaoletti e nella trasmissione da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle informazioni richiestegli,ottenute tramite altri che avevano effettuato l’accertamento al posto suo) fossestato caratterizzato da ripetitività (come dimostrato dai messaggi del 26 marzo2022). Continuità e serialità delle richieste e costante disponibilità dell’indagato adassecondarle denotanti l’asservimento delle funzioni pubbliche da lui esercitateagli interessi privati dell’interlocutore [OSCURATO:PERSONA], che remunerava il compimento deglitrattamenti di favore nelle ordinarie transazioni aventi ad oggetto la sua attivitàcommerciale, ma anche impegnandosi ad assumerne il nipote alle dipendenzedella sua impresa. Utilità, queste, rilevanti, secondo lo schema del delitto dicorruzione, anche ove arrestatesi allo stadio della promessa, non suscettibili diessere messe in discussione, almeno allo stato degli atti, dalle contrarie deduzionidifensive, le quali non avevano tenuto conto di una estesa congerie di elementifattuali comprovanti l’esistenza di un di un rapporto privilegiato tra [OSCURATO:PERSONA] ePaoletti.Donde, non illogicamente, il Tribunale ha ritenuto che tali dati, valutatiunitariamente e nel loro reciproco collegamento, confermassero l’ipotesiaccusatoria provvisoriamente formulata: ossia, che il pubblico ufficiale SimoneCortese avesse compiuto gli atti contrari ai doveri del proprio ufficio ascrittigli alcapo 1) in esecuzione di un accordo corruttivo stipulato per fatti concludenti conl’imprenditore [OSCURATO:PERSONA]. Accordo in forza del quale, dunque, egli aveva messo adisposizione le proprie prerogative funzionali, che lo abilitavano ad effettuareaccessi alle banche dati di interesse pubblico, per fornire informazioni riservate aPaolo [OSCURATO:PERSONA], ricevendo o, comunque, attendendosi, quale corrispettivo, utilitàeconomiche e vantaggi personali. Da qui la correttezza in diritto e sul piano logicodel giudizio rassegnato dal Tribunale in punto di gravità indiziaria del delitto dicorruzione contestato di cui al capo 2).Di tanto dato atto, è di tutta evidenza come i rilievi difensivi articolati con ilmotivo in disamina debordino dal perimetro del sindacato consentito a questaCorte in materia. Secondo il diritto vivente, infatti, in tema di misure cautelaripersonali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazionedel provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01).7. Infondato è, infine, il sesto motivo, che censura l’esistenza in capo alricorrente delle esigenze cautelari, sia per quel che riguarda il pericolo diinquinamento probatorio, sia per quel che riguarda il pericolo di reiterazione deireati.Quanto al pericolo d’inquinamento probatorio è sufficiente riportarsi alleargomentazioni di cui al punto 2. della presente motivazione in diritto, in cui si èdato conto dell’esistenza dello stesso sulla base di elementi di fatto atti acertamente comprovarne l’esistenza anche ai fini del giudizio sull’esistenzadell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen., posto, oltretutto,che il ricorrente nulla di specifico ha allegato e dedotto per dimostrare che il dettopericolo avesse concretamente acquisito una diversa conformazione tra la richiestadel pubblico ministero e l’adozione della misura cautelare.Quanto al pericolo di reiterazione del reato, questa Corte ha affermato chel'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non devono essereconcettualmente confuse con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose,sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. puòessere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche serisalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 – 01; Sez.2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785 - 01). Principio, questo, cui ilTribunale del riesame si è attenuto laddove ha evidenziato come «l’azionecriminosa lungamente tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], senza cedimenti o interruzioni di sorta»,ne delineasse la «spiccata capacità criminosa attuata tramite l’abuso del ruolorivestito».Né tale pericolo può dirsi integralmente venuto meno per effetto dellasospensione disciplinare dal pubblico servizio disposta nei confronti del ricorrente.Questa Corte, nell’affermare il principio di diritto secondo cui, in tema di reaticontro la pubblica amministrazione, il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274,lett. c), cod. proc. pen. può ritenersi sussistente anche nei confronti di soggetto inposizione di rapporto organico con l'amministrazione che risulti sospeso dalservizio, purché sia fornita adeguata e logica motivazione in merito alla mancatarilevanza della sopravvenuta sospensione, con riferimento alle circostanze di fattoche concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione, da parte del predetto, dianaloghe condotte criminose nella mutata veste di soggetto ormai estraneo e,quindi, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti dellaqualifica richiesta (Sez. 6, n. 24964 del 08/04/2025, Celi, Rv. 288408 - 01), hainteso ribadire che l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.può ben essere ritenuta sussistente quando, come nel caso al vaglio, risultino dalprovvedimento di merito elementi attuali e concreti ragionevolmente deponentiper la probabilità che il pubblico ufficiale sospeso reiteri le condotte criminosetramite colleghi complici ancora inseriti nell’ufficio. Elementi questi dei quali si èdato congruamente conto nell’ordinanza impugnata.8. Per tutto quanto esposto s’impone il rigetto del ricorso, cui consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]