CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 43900/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 giugno 1961; avverso la sentenza n. 2166/2020 della Corte di appello di Roma del 18 febbraio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. D7f3CY ;5:17‘, [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 18 febbraio 2020, la Corte di appello di Roma ha, per quanto ora interessa, confermato, quanto alla affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere egli, nella formale qualità di legale rappresentante della Sri [OSCURATO:SOCIETA], omesso di presentare la dichiarazione dei redditi di tale società riferita all'anno di imposta 2010, la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 18 luglio 2018, riformando siffatta decisione con esclusivo riferimento alla determinazione della pena in ragione della intervenuta estinzione per prescrizione di altri delitti commessi, sempre in materia tributaria, dal [OSCURATO:PERSONA] affasciati al primo dal vincolo della continuazione. Il giudice del gravame, preso atto della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] era un mero prestanome di altro imprenditore, effettivo amministratore della predetta società, ha, comunque, rilevato che l'imputato, assumendo fa carica di amministratore unico delle Sri [OSCURATO:SOCIETA], sia pure a ridosso della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa, doveva essere ben consapevole degli obblighi che a tale carica sono connessi e, pertanto, era ben ravvisabile a suo carico l'elemento psicologico proprio del reato a lui contestato. Aggiunge, peraltro, la Corte la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova ljberatoria dimostrativa della sua totale estraneità alla gestione della società in questione; questi avrebbe accettato il rischio dei suoi comportamenti, essendo, peraltro, evidente la finalità di evasione in quanto l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale è funzionale a conseguire il vantaggio della mancata corresponsione degli oneri fiscali dovuti. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il prevenuto, articolando un solo motivo di impugnazione; con esso il ricorrente si è doluto del fatto che, in violazione di legge, la Corte territoriale abbia per un verso ritenuto che la posizione soggettiva del [OSCURATO:PERSONA] fosse riconducibile a quella del dolo eventuale, sebbene il reato a lui contestato sia caratterizzato dal dolo specifico di consentire l'evasione fiscale a sé o ad altri, e che, per altro verso, abbia ritenuto integrato l'elemento soggettivo a carico dell'imputato per il solo fatto che questi avesse assunto la carica, solo formale, di legale rappresentante della citata [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl motivo di ricorso presentato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] è infondato e, pertanto, la impugnazione da lui proposta deve essere rigettata. Osserva al riguardo la Corte che le questioni agitate dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio ruotano tutte attorno alla responsabilità in materia di reati tributari dell'amministratore di diritto della società commerciale che sia, sostanzialmente, privo di effettivo poteri direttivi della impresa facente capo alla predetta società, essendo, invece, i reali poteri direttivi concentrati su di un amministratore di fatto. Deve, infatti, rilevarsi, quanto al caso di specie, che la stessa Corte di appello conviene sul fatto che l'odierno imputato fosse una mera "testa di legno" che aveva accettato la carica di amministratore unico della MC [OSCURATO:PERSONA], sebbene i poteri operativi fossero rimasti al precedente amministratore, peraltro coimputato del [OSCURATO:PERSONA] nella fase di merito del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, rispondere del residuo reato rimasto a suo carico, pur a seguito della falcidie processuale legati alla intervenuta prescrizione della maggior parte delle imputazioni contestate, per avere, rivestendo la qualità di amministratore unico della predetta società e pur essendo rimasto deliberatamente del tutto ignaro della situazione contabile della società in questione, accettato il rischio che da tale suo comportamento ne potesse derivare la realizzazione di reati in materia tributaria. In sostanza la questione che il ricorrente pone all'attenzione della Cortè è legata alla correttezza della impostazione che consente, pur nella pacifica ricorrenza di un reato - quale è quello contestato all'imputato - evidentemente punibile a titolo di "dolo specifico" (come dimostra il tenore letterale della disposizione precettiva la quale espressamente prevede che la condotta di chi non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni previste in materia di imposte dirette ovvero di imposta sul valore aggiunto, debba essere realizzata "al fine di evadere le imposte"), di ritenere integrato il reato pur nel caso in cui la posizione soggettiva del soggetto che abbia omesso la presentazione della dichiarazione in questione sia riconducibile a quella del "dolo eventuale". Allo specifico riguardo le indicazioni rivenienti dalla giurisprudenza di questa Corte sono piuttosto precise. Premesso, infatti, che la stessa ha in più occasioni affermato e ribadito che la responsabilità dell'amministratore di diritto di una società tenuta al versamento delle imposte (nel caso in cui alla sua posizione si giustapponga, con la titolarità degli effettivi poteri di gestione, quella di un amministratore di fatto) è costruita, in caso di violazione di norme penali tributarie, sulla base dell'art. 40, cpv, cod. pen. per avere questi omesso di impedire un evento che aveva, invece l'obbligo di prevenire, e che essa scatta ove il prestanome abbia, comunque, agito col fine specifico di evadere le imposte ovvero di consentire ad altri siffatta evasione (Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 marzo 2021, n. 8632; idem Sezione Feriale, 28 settembre 2018, n. 42897), va, altresì, rilevato che la prova della esistenza del dolo specifico del prestanome è ricavabile anche dal complesso dei rapporti intercorrenti tra questo e l'amministratore di fatto. In tale ambito assumono decisiva rilevanza la macroscopica illegalità della condotta e la consapevolezza della illegalità in questione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 gennaio 2019, n. 2570). Questa Corte regolatrice ha, ancora, chiarito che vi è compatibilità fra il dolo specifico, connesso con la direzione della volontà, indirizzata al perseguimento di una finalità evasiva, posta alla base della condotta di deliberata omissione della presentazione di una dichiarazione fiscale, ed il dolo eventuale, consistente nella accettazione del rischio che l'omissione della presentazione della dichiarazione fiscale possa comportare l'evento della evasione delle imposte dirette o sul valore aggiunto (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 novembre 2018, n. 53411). Una tale impostazione, si osserva, non si pone, a ben vedere, in contrasto, come parrebbe sostenere il ricorrente, con il principio, generalmente accolto, secondb il quale la struttura finalistica dei reati punibili in base al dolo specifico del soggetto agente è incompatibile con la forma del dolo eventuale che postula l'accettazione solo in via ipotetica, seppure avverabile, del conseguimento di un risultato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 gennaio 2014, n. 3683; idem Sezione III penale, 15 aprile 2008, n. 15633; idem 3 luglio 2007, n. 25436), considerato che, nelle fattispecie di cui ora si tratta, mentre l'oggetto del dolo specifico è lo scopo che si intende perseguire attraverso la omissione della presentazione della dichiarazione tributaria (scopo che non può essere diversamente ravvisato se non in quello di realizzare un'evasione d'imposta atteso che la stessa presentazione della dichiarazione in questione è strumentale alla comunicazione agli organi accertatori degli elementi necessari per la verifica della correttezza degli adempimenti connessi alla liquidazione - eventualmente eseguita anche da parte dello stesso contribuente - ed al successivo versamento delle imposte) il dolo, anche solo meramente, eventuale è riconducibile alla accettazione del rischio che, effettivamente, alla mancata presentazione della dichiarazione fiscale possa conseguire l'inadempimento dell'obbligo tributario riguardante il versamento della imposta in misura superiore alla soglia di punibilità prevista dal legislatore. Il diverso oggetto su cui si appuntano le due forme di dolo, l'uno specifico, per come richiesto dalla norma incriminatrice, e l'altro solo eventuale, consente di ritenere, anche in una fattispecie quale è la presente - in cui il ricorrente era perfettamente consapevole sia della avvenuta omissione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione sia della finalità di evasione fiscale di tale omissione - perfettamente coerente con la previsione legislativa in tema di elemento soggettivo l'affermazione fatta dai giudici del merito della penale responsabilità dell'imputato. Ciò in quanto l'adempimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale (la cui pretermissione integra una macroscopica violazione della normativa di settore, posto che la presentazione della dichiarazione dei redditi, lungi dall'essere adempimento limitato ad una ristretta parte di contribuenti di cui sono consapevoli soli gli appartenenti a selezionate categorie professionali, costituisce un obbligo di comune spettanza e di generale conoscenza) gravava direttamente su di lui in quanto legale rappresentante della MG [OSCURATO:PERSONA], sicchè non poteva essergli sfuggito il fatto che esso non era stato ottemperato, ed avendo egli in tale modo accettato il rischio che la finalità evasiva delle imposte fosse raggiunta. L'infondatezza del motivo di impugnazione presentato dal [OSCURATO:PERSONA], dovuta all'avvenuto riscontro della corretta applicazione normativa operata nell'occasione dalla Corte capitolina ed alla piena congruità logica della motivazione della sentenza impugnata, determina il rigetto del suo ricorso e la conseguente condanna del medesimo al pagamento delle