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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35139/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05QPOEE ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05PCCUV ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Ann ne [OSCURATO:PERSONA]; osservato che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnàzione, i motivi dedotti sono sostanzialmente sovrapponibili e, di conseguenza, pOssono essere trattati congiuntamente; ritenuto che i motivi dei ricorsi, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sono del tutto privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. pro. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamffiissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pàgamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05QPOEE ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05PCCUV ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Ann ne [OSCURATO:PERSONA]; osservato che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnàzione, i motivi dedotti sono sostanzialmente sovrapponibili e, di conseguenza, pOssono essere trattati congiuntamente; ritenuto che i motivi dei ricorsi, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sono del tutto privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. pro. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamffiissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pàgamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 magg
Sentenza Cassazione n. 35139/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris