Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 04152/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha qualificato la condotta contestata all'imputato ai sensi del primo comma dell'art. 75 cpv. d.

Igs. n. 159 del 2011, rideterminando la pena in mesi tre di arresto; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., non è consentito, essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Palermo: nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia infatti la pericolosità sociale del prevenuto, sottolineando le plurime violazioni degli obblighi connessi alla misura di prevenzione, avendo l'imputato riportato due condanne per evasione (oltre che pendenze per tre violazioni della normativa del codice antimafia); va a tale proposito ricordato come il reato di evasione sia della stessa indole del reato ex art. 75 d.

Igs. n. 159 del 2011, di talchè la condanna ripetuta per tale delitto integra quindi il presupposto dell'abitualità che costituisce motivo ostativo al riconoscimento dell'esimente invocata. [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, con il quale l'imputato lamenta violazione di legge in ordine alla dosimetria sanzionatoria, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato, come nel caso di specie, congruamente e logicamente, con specifico riferimento alla gravità della condotta, desumibile dai suoi reiterati precedenti penali, è incensurabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha qualificato la condotta contestata all'imputato ai sensi del primo comma dell'art. 75 cpv. d. Igs. n. 159 del 2011, rideterminando la pena in mesi tre di arresto; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., non è consentito, essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Palermo: nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia infatti la pericolosità sociale del prevenuto, sottolineando le plurime violazioni degli obblighi connessi alla misura di prevenzione, avendo l'imputato riportato due condanne per evasione (oltre che pendenze per tre violazioni della normativa del codice antimafia); va a tale proposito ricordato come il reato di evasione sia della stessa indole del reato ex art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, di talchè la condanna ripetuta per tale delitto integra quindi il presupposto dell'abitualità che costituisce motivo ostativo al riconoscimento dell'esimente invocata. [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, con il quale l'imputato lamenta violazione di legge in ordine alla dosimetria sanzionatoria, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato, come nel caso di specie, congruamente e logicamente, con specifico riferimento alla gravità della condotta, desumibile dai suoi reiterati precedenti penali, è incensurabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 04152/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris