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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 1988

Cassazione n. 48441/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/04/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 17/10/1990 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, nel comune interesse dei due imputati, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare al giudizio di bilanciamento operato, in termini di equivalenza, dai giudici del merito tra le circostanze aggravanti contestate ai due ricorrenti ( ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 oltre alla recidiva per il solo [OSCURATO:PERSONA]) e le generiche, parimenti riconosciute, attinge in termini di manifesta infondatezza la sentenza gravata che appare sorretta in parte qua da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( si veda pagina 6, penultimo capoverso), così da porre la decisione al riparo da critiche utilmente prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/04/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 17/10/1990 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, nel comune interesse dei due imputati, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare al giudizio di bilanciamento operato, in termini di equivalenza, dai giudici del merito tra le circostanze aggravanti contestate ai due ricorrenti ( ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 oltre alla recidiva per il solo [OSCURATO:PERSONA]) e le generiche, parimenti riconosciute, attinge in termini di manifesta infondatezza la sentenza gravata che appare sorretta in parte qua da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( si veda pagina 6, penultimo capoverso), così da porre la decisione al riparo da critiche utilmente prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 202
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