Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36112/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la !;entenza della Corte di appello di Palermo che, parzialmente riformando la pronuncia del locale Tribunale per aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e conseguentemente ridotto la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine a plurimi reati di cui agli artt. 110, 73 comma 5, d.

P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (esclusa, in relazione a tutti i predetti reati, l'aggravante di cui all'art 416-bis.1. cod. pen.), commessi in Palermo nell'anno 2019.

Considerato che i motivi proposti (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo 2-octies della rubrica, nonché in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen.) appaiono versati in fatto e, soprattutto, connotati da genericità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la !;entenza della Corte di appello di Palermo che, parzialmente riformando la pronuncia del locale Tribunale per aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e conseguentemente ridotto la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine a plurimi reati di cui agli artt. 110, 73 comma 5, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (esclusa, in relazione a tutti i predetti reati, l'aggravante di cui all'art 416-bis.1. cod. pen.), commessi in Palermo nell'anno 2019. Considerato che i motivi proposti (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo 2-octies della rubrica, nonché in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen.) appaiono versati in fatto e, soprattutto, connotati da genericità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 36112/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris