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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 650/2022

ECLI:EU:C:2022:49
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CC0617

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 20 gennaio 2022 ( 1 ) Causa C‑617/20 T.N., N.N. contro E.G. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore anseatico del Land di Brema, Germania)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o rinuncia ai medesimi – Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità resa dinanzi al giudice dello Stato membro della residenza abituale della persona che rende la dichiarazione – Validità»

I. Introduzione

1. Nell’adottare il regolamento n. 650/2012 ( 2 ) il legislatore dell’Unione si è posto come obiettivo la rimozione degli ostacoli alla libera circolazione di persone che incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere.

Per attuare tale obiettivo il legislatore ha stabilito, tra l’altro, che gli eredi e i legatari potranno, di regola, rendere dichiarazioni riguardanti l’accettazione o la rinuncia all’eredità, a un legato o a una quota di legittima o riguardanti la limitazione della responsabilità per i debiti ereditari ( 3 ) nelle forme previste dal diritto dello Stato membro della loro residenza abituale.

Il legislatore non ha tuttavia stabilito come tali dichiarazioni debbano essere trasmesse agli organi giurisdizionali aventi una competenza generale a decidere su una determinata successione situati in un altro Stato membro.

Inoltre, in un considerando del regolamento ha indicato che devono essere le persone che hanno reso siffatte dichiarazioni ad informare tali organi giurisdizionali del fatto di averle rese.

2. In tale contesto sorgono dubbi sulla validità delle dichiarazioni di accettazione o di rinuncia all’eredità rese dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato di residenza abituale della persona che rende la dichiarazione e che non sono state trasmesse, entro il termine previsto, nella forma appropriata o in una lingua specifica, agli organi giurisdizionali aventi una competenza generale a decidere su una determinata successione.

La sentenza della Corte nella presente causa dovrebbe contribuire a chiarirli.

3. A mio parere, la questione cruciale, la cui risoluzione permetterà di chiarire i dubbi di cui sopra, consiste nel determinare la portata degli elementi costitutivi della forma della dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità.

In altre parole, si tratta di delimitare – nel contesto del regolamento n. 650/2012 – l’ambito di applicazione della legge applicabile alla successione e quello della legge applicabile alla forma.

Come dimostrerò nelle mie conclusioni, la risposta a tale questione permetterà di risolvere i problemi interpretativi incontrati dal giudice del rinvio.

II. Quadro giuridico A. Diritto dell’Unione

4. I considerando 7, 32 e 33 del regolamento n. 650/2012 stabiliscono: «(7) È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere.

Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione.

I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace. (…) (32) Per semplificare la vita a eredi e legatari abitualmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da quello in cui la successione è o sarà trattata nel presente regolamento occorre permettere a tutti gli aventi diritto, in forza della legge applicabile alla successione, di rendere una dichiarazione concernente l’accettazione ovvero la rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione ai debiti ereditari, di rendere tali dichiarazioni dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro.

Ciò non dovrebbe ostare a che le dichiarazioni in questione siano rese davanti ad altre autorità di tale Stato membro, competenti a ricevere dichiarazioni secondo la legislazione nazionale.

Dovrebbero essere le stesse persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni nello Stato membro di residenza abituale a informare l’organo giurisdizionale o l’autorità che si occupa o si occuperà della successione dell’esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione. (33) Non dovrebbe essere possibile per una persona che intenda limitare la propria responsabilità per i debiti ereditari conseguire questo obiettivo attraverso una semplice dichiarazione in tal senso resa davanti agli organi giurisdizionali o ad altre autorità competenti dello Stato membro in cui ha la residenza abituale qualora la legge applicabile alla successione le imponga di avviare una specifica procedura giuridica, ad esempio una procedura inventariale, davanti all’organo giurisdizionale competente.

Una dichiarazione resa in tali circostanze da una persona nello Stato membro in cui ha la residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro non dovrebbe pertanto essere formalmente valida ai fini del presente regolamento, né gli atti istitutivi della procedura giuridica in quanto tale dovrebbero essere considerati dichiarazioni ai fini del presente regolamento».

5. In base all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 intitolato «Accettazione o rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima»: «Oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale».

6. L’articolo 23 del regolamento n. 650/2012 dal titolo «Ambito di applicazione della legge applicabile» prevede in particolare: «1.

La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione.

2. Tale legge regola in particolare: (…) e) il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato (…)».

7. Ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 650/2012 dal titolo «Validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia»: «La dichiarazione riguardante l’accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti previsti: a) dalla legge applicabile alla successione a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22; o b) dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale».

B. Diritto tedesco 8.

Ai sensi delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile, Germania; in prosieguo: il «BGB»): «Articolo 1942.

Devoluzione e rinunzia dell’eredità (1) L’eredità si trasmette all’erede chiamato, fatto salvo il diritto di rinunziarvi (devoluzione dell’eredità) (…).

Articolo 1943.

Accettazione e rinunzia dell’eredità L’erede non può più rinunziare all’eredità se l’ha accettata o se è trascorso il termine prescritto per la rinunzia; con il decorso del termine l’eredità si considera accettata.

Articolo 1944.

Termine per la rinunzia (1) La rinunzia può avere luogo solo entro sei settimane. (2) Il termine inizia a decorrere dal momento in cui l’erede acquista conoscenza della devoluzione e del titolo della chiamata. (...) (3) Il termine è di sei mesi se il de cuius ha avuto il suo ultimo domicilio solo all’estero o se l’erede, all’inizio del termine, dimora all’estero.

Articolo 1945.

Forma della rinunzia (1) La rinunzia ha luogo mediante dichiarazione presentata all’organo giurisdizionale competente per la successione; la dichiarazione deve essere resa a verbale o in forma pubblicamente autenticata. (...)».

9. L’articolo 184 del Gerichtsverfassungsgesetz (legge sul sistema giudiziario, Germania) nella versione vigente dal 9 maggio 1975 ( 4 ) prevede: «La lingua ufficiale degli organi giurisdizionali è il tedesco (…)».

III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

10. In data 21 maggio 2018 a Brema (Germania) decedeva il de cuius, W.N.

L’istante nel procedimento principale, E.G. (in prosieguo: l’«istante E.G.», l’«istante»), è vedova del de cuius mentre le altre parti nel procedimento principale, T.N. e N.N. (in prosieguo: «T.N. e N.N.», o le «altre parti»), sono discendenti del premorto fratello del de cuius.

11. In data 21 gennaio 2019 l’istante E.G., con atto redatto in forma notarile, chiedeva l’emissione di un certificato successorio (Erbschein) attestante la successione a suo favore per una quota pari a 3/4 e a favore di T.N. e N.N. per una quota pari, rispettivamente, a 1/8.

12. Con atto del 19 giugno 2019 l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema, Germania), il giudice giurisdizionalmente competente per la successione, informava le altre parti della domanda di rilascio del certificato successorio e intimava all’istante il deposito di determinati documenti.

13. In data 13 settembre 2019 T.N. e N.N. rendevano dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «Tribunale dell’Aia») la dichiarazione di rinuncia all’eredità del de cuius, registrata nel registro locale delle successioni il giorno 30 settembre 2019.

14. Dopo che l’istante E.G. ha integrato i documenti, con lettera del 22 novembre 2019 l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema) notificava alle altre parti del procedimento l’istanza e le invitava a prendere posizione in merito.

15. Con lettera del 13 dicembre 2019 – redatta in lingua neerlandese – T.N. e N.N. presentavano all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema), copie dei documenti rilasciati dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia) relativi alle loro dichiarazioni di rinuncia all’eredità.

16. Con lettera del 3 gennaio 2020, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema) comunicava a T.N. e N.N. che i loro atti e documenti non potevano essere evasi in quanto non tradotti in lingua tedesca.

17. A riscontro di ciò, con lettera del 15 gennaio 2020, redatta in lingua tedesca, N.N. comunicava all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema) di aver rinunciato all’eredità e che la dichiarazione di rinuncia all’eredità era stata registrata dall’organo giurisdizionale in lingua neerlandese, conformemente al diritto europeo, e, pertanto, non necessitava di alcuna traduzione.

Invece l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema) sottolineava la mancanza della traduzione e i termini per la rinuncia all’eredità.

18. Con decisione del 27 febbraio 2020, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema) accertava i fatti necessari per il rilascio del certificato successorio ai sensi dell’articolo 352e, paragrafo 1, del Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (legge sul procedimento nelle cause in materia familiare e nelle questioni di volontaria giurisdizione) del 17 dicembre 2008 ( 5 ) e dichiarava che anche T.N. e N.N. avevano acquistato l’eredità del de cuius.

19. Le altre parti impugnavano tale decisione con atto del 19 marzo 2020, chiedendo una proroga del termine per presentare ulteriori prove.

Il 30 luglio 2020 le stesse depositavano copie a colori dei documenti rilasciati dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia) con relativa traduzione in lingua tedesca e successivamente, il 17 agosto 2020, depositavano gli originali dei documenti.

20. Con decisione del 2 settembre 2020 l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema) trasmetteva la causa per la decisione all’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore anseatico del Land di Brema, Germania) (il giudice del rinvio).

Nella motivazione l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema) ha indicato che T.N. e N.N. sono diventati (co) eredi del de cuius in quanto non avrebbero rispettato il termine per la rinuncia all’eredità.

Per un’efficace rinuncia all’eredità non sarebbero sufficienti né il mero rinvio alla rinuncia all’eredità resa dinanzi al giudice olandese né l’invio di copie dei documenti.

Tale dichiarazione diventerebbe efficace solo al momento della ricezione dell’originale degli atti da parte del giudice competente per le successioni.

Tali documenti sono stati depositati dinanzi allo stesso solo dopo la scadenza del termine di sei mesi stabilito per la rinuncia all’eredità.

21. Il giudice del rinvio osserva che risulta controversa la validità di una dichiarazione di rinuncia all’eredità resa dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova il giudice della successione.

Secondo una delle tesi, lo stesso fatto di rendere la dichiarazione di rinuncia all’eredità dinanzi al giudice del luogo di residenza abituale del dichiarante comporta che la dichiarazione di rinuncia all’eredità sia efficace nei confronti del giudice competente per la successione, ossia che si verifichi la cosiddetta sostituzione.

Secondo una tesi contraria, per essere valida la dichiarazione deve essere trasmessa nelle dovute forme al giudice competente per la successione o quantomeno comunicata al medesimo.

Tale seconda tesi può essere fondata sul considerando 32 del regolamento, dal quale si deduce che il legislatore è partito dal presupposto che una dichiarazione di rinuncia all’eredità resa dinanzi all’organo giurisdizionale del luogo di residenza abituale del dichiarante possa produrre effetti giuridici solo quando l’organo giurisdizionale competente per la successione ne sia informato.

Ciò è avvalorato, in particolare, dal fatto che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 – contrariamente alla norma di diritto tedesco – non prevede l’obbligo dell’organo giurisdizionale del luogo di residenza del dichiarante di informare l’organo giurisdizionale competente per la successione in merito al deposito di una dichiarazione di rinuncia all’eredità.

22. Il giudice del rinvio rileva che, in caso di accoglimento della tesi dottrinale prevalente che presuppone una sostituzione della dichiarazione di rinuncia all’eredità, detta dichiarazione di rinuncia all’eredità sarebbe efficace già al momento in cui essa è stata resa al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia) il giorno 13 settembre 2019; il termine legale di cui all’articolo 1944, paragrafo 3, del BGB, sarebbe stato rispettato e i ricorrenti non sarebbero diventati eredi.

Qualora invece, sul fondamento del considerando 32 del regolamento n. 650/2012, si sostenga che una sostituzione completa non si è verificata, la validità della rinuncia all’eredità potrebbe dipendere, inoltre, dalla circostanza che l’organo giurisdizionale competente per la successione venga a conoscenza della dichiarazione resa.

In questo caso si pone, tuttavia, la questione relativa a quali requisiti formali debbano essere soddisfatti affinché la rinuncia all’eredità sia considerata valida, in particolare: se sia sufficiente una semplice comunicazione al giudice competente per la successione, eventualmente il deposito di copie semplici dei documenti e all’occorrenza la trasmissione di informazioni nella lingua del giudice competente per la successione o se invece sia necessario depositare i documenti in originale unitamente alla loro traduzione giurata nella lingua del giudice competente per la successione.

23. In tali circostanze l’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore anseatico del Land di Brema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, ai fini dell’interpretazione degli articoli 13 e 28 del regolamento n. 650/2012, le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se la dichiarazione di rinuncia di un erede, resa dallo stesso dinanzi al giudice dello Stato membro giurisdizionalmente competente in base alla sua residenza abituale e conformemente ai requisiti di forma ivi vigenti, sostituisca la dichiarazione di rinuncia da presentare al giudice di un altro Stato membro, giurisdizionalmente competente per la successione mortis causa, cosicché venga considerata efficace al momento del rilascio della dichiarazione (sostituzione).

2. Nell’ipotesi in cui si debba rispondere in senso negativo alla questione sub 1): Se, ai fini dell’efficacia della dichiarazione di rinuncia, occorra che l’autore, oltre alla dichiarazione resa in forma valida al giudice giurisdizionalmente competente in base alla sua residenza abituale, comunichi l’avvenuto rilascio di tale dichiarazione anche al giudice giurisdizionalmente competente per la successione.

3. Nell’ipotesi in cui si debba rispondere in senso negativo alla questione sub 1) e in senso affermativo alla questione sub 2): a.

Se, ai fini dell’efficacia della dichiarazione di rinuncia, in particolare ai fini del rispetto dei termini vigenti in loco per la presentazione della dichiarazione, occorra rivolgersi al giudice competente per la successione nella lingua ufficiale della sua giurisdizione. b.

Se, ai fini dell’efficacia della dichiarazione di rinuncia, in particolare ai fini del rispetto dei termini vigenti in loco per la presentazione della dichiarazione, occorra presentare al giudice giurisdizionalmente competente per la successione una copia originale dell’atto di rinuncia emesso dal giudice competente in base alla residenza abituale del suo autore, corredato di traduzione».

24. Nel procedimento davanti alla Corte sono state depositate osservazioni scritte dal governo spagnolo e italiano e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

L’udienza pubblica non si è tenuta.

IV. Analisi A. Questioni pregiudiziali

25. Come emerge dalle osservazioni scritte presentate dai governi spagnolo e italiano e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, le questioni pregiudiziali proposte dal giudice del rinvio possono essere intese in modi diversi.

26. Il governo spagnolo sembra considerare le questioni pregiudiziali come riguardanti non tanto la mera validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità quanto i determinati effetti che questa dichiarazione produce nel procedimento davanti al giudice che decide in una causa in materia di successione; infatti, tale dichiarazione, anche se valida, non produce invero effetti se non viene comunicata al giudice della causa in materia di successione nei termini e nelle forme dovuti.

27. Secondo il governo italiano, le questioni poste dal giudice del rinvio riguardano la validità formale della dichiarazione di rinuncia all’eredità, precisamente se la stessa sia valida qualora non venga redatta nella lingua ufficiale del luogo di apertura della successione.

28. [OSCURATO:PERSONA], in considerazione delle circostanze di fatto del procedimento principale, ritiene, invece, che la prima e la seconda questione proposte dal giudice del rinvio siano volte a stabilire se, nell’ipotesi in cui la legge applicabile alla successione preveda un termine perentorio per rendere la dichiarazione di rinuncia all’eredità, tale termine debba essere considerato rispettato alla data in cui la dichiarazione viene resa dinanzi all’organo giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 o, invece, alla data in cui l’organo giurisdizionale avente una competenza generale a decidere sulla successione viene informato del fatto che tale dichiarazione è stata resa.

29. Nella causa prevista all’articolo 267, paragrafo 3, TFUE il compito della Corte è quello di dare una risposta sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione che sia utile al giudice del rinvio nel procedimento in cui tale giudice ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale.

30. Dalla motivazione della questione pregiudiziale risulta che l’esito del procedimento davanti al giudice del rinvio dipende dall’accertamento se, affinché si possa considerare che le altre parti hanno rispettato il termine per la rinuncia all’eredità previsto dalla legge applicabile alla successione, sia sufficiente: a) già il fatto che sia stata presentata la dichiarazione di rinuncia all’eredità dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia), o invece se siano necessari b) la comunicazione della rinuncia al giudice della successione di Brema, o c) il deposito presso quest’ultimo giudice delle copie dei documenti che dimostrano l’avvenuta dichiarazione, o d) il deposito presso quest’ultimo giudice degli originali di tali documenti con le loro traduzioni in lingua tedesca.

Il giudice del rinvio qualifica la questione giuridica costituente l’oggetto della domanda pregiudiziale come un problema di validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità e parte dal presupposto che la chiave per risolvere tale questione risieda nell’interpretazione degli articoli 13 e 28, lettera b), del regolamento n. 650/2012 e nello stabilire se nel caso di cui all’articolo 13 di tale regolamento si verifichi una sostituzione.

31. Inoltre, bisogna sottolineare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che in base al diritto tedesco la dichiarazione di rinuncia all’eredità è una dichiarazione di volontà che deve essere ricevuta dal destinatario (la stessa è «empfangsbedürftig» o «amtsempfangsbedürftig»).

Quindi, la dottrina tedesca sembra ritenere che, per essere valida, tale dichiarazione debba essere presentata entro il termine legale al giudice della successione ( 6 ), vale a dire il giudice della residenza abituale del de cuius al momento della sua morte, e che il requisito consistente nella presentazione al giudice della successione sia qualificabile come un requisito di validità sostanziale e non formale di siffatto atto giuridico ( 7 ).

32. È in tale contesto che interpreto le questioni pregiudiziali.

Ritengo, quindi, che le questioni non riguardino il modo in cui debba essere dimostrato, in un qualsiasi procedimento giurisdizionale, la circostanza che sia stata resa una valida dichiarazione di rinuncia all’eredità ( 8 ) in un qualsivoglia procedimento giurisdizionale.

Le intendo come riguardanti la validità di una dichiarazione di rinuncia all’eredità resa davanti ad un organo giurisdizionale dello Stato in cui l’erede ha la sua residenza abituale, quando la legge applicabile alla successione prevede come requisito di validità sostanziale di tale dichiarazione la sua presentazione nei termini previsti al giudice della successione, vale a dire il giudice della residenza abituale del de cuius al momento della sua morte ( 9 ).

33. Dal fatto che il giudice del rinvio abbia ritenuto il punto cruciale della prima questione il problema della sostituzione desumo che tale giudice parta dal presupposto che il requisito previsto dal diritto tedesco, in forza del quale la dichiarazione di rinuncia deve essere resa al giudice della successione, non costituisca un requisito riguardante la validità formale della dichiarazione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 650/2012.

Tuttavia, la questione relativa all’eventuale sostituzione sarà giustificata solo nel caso di conferma di siffatto postulato.

In primo luogo bisogna infatti verificare se tale requisito sia una condizione di validità formale o sostanziale dell’atto in questione. ( 10 )

34. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di riformulare le questioni e di determinare, in primo luogo, se le disposizioni degli articoli 13 e 28 del regolamento n. 650/2012 debbano essere interpretate nel senso che il requisito, previsto dalla legge applicabile alla successione, di presentare la dichiarazione di rinuncia all’eredità al giudice della successione, vale a dire il giudice della residenza abituale del de cuius al momento della sua morte, debba essere considerato una condizione di validità formale di detta dichiarazione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 650/2012.

B. Osservazioni generali riguardanti la validità della dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità ai sensi del regolamento n. 650/2012

1. Dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità

35. Già da tempo è stato rilevato che tutti gli ordinamenti giuridici del mondo concordano sul fatto che può essere erede una persona sopravvissuta al de cuius ma qui si esaurisce la convergenza delle opinioni in materia di successioni ( 11 ).

È quindi necessario procedere con cautela nel definire le nozioni di diritto dell’Unione in materia di diritto successorio che non sono stati espressamente definite dal legislatore dell’Unione.

Tali nozioni includono l’accettazione e la rinuncia all’eredità.

36. In via di principio una dichiarazione di erede relativa alla rinuncia o all’accettazione dell’eredità è un atto giuridico unilaterale in forza del quale una persona, avente determinati diritti derivanti dalla successione di un de cuius, decide se diventare o no soggetto dei diritti e degli obblighi alla stessa spettanti a titolo di successione o, eventualmente, se diventare soggetto di tali diritti con limitazione della responsabilità per i debiti del de cuius. ( 12 )

37. Poiché tali dichiarazioni sono di notevole importanza non solo per le persone che hanno acquisito determinati diritti in seguito all’apertura della successione ma anche per i creditori del de cuius, i singoli ordinamenti giuridici stabiliscono determinati requisiti di validità di dette dichiarazioni.

I motivi di certezza del diritto e di tutela dei creditori giustificano, innanzitutto, la previsione di un termine legale entro il quale siffatte dichiarazioni possono essere rese dagli eredi; la loro mancata presentazione entro tale termine comporta, generalmente, l’acquisizione definitiva dell’eredità.

Tali motivi giustificano altresì l’introduzione di requisiti specifici per quanto riguarda la forma delle dichiarazioni, compreso l’intervento di un organo giurisdizionale o di un notaio.

38. Le questioni pregiudiziali del giudice del rinvio riguardano le dichiarazioni di rinuncia all’eredità rese dinanzi ad un organo giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, alle quali si applica anche l’articolo 28 del medesimo regolamento.

Ritengo che si debba condividere la tesi, espressa in dottrina, secondo la quale l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che è applicabile solo alle dichiarazioni rese dopo l’apertura della successione ( 13 ) e che non trova applicazione nelle situazioni in cui, ai fini della produzione di determinati effetti giuridici previsti dalla legge applicabile alla successione, sia necessario che un organo giurisdizionale compia atti che vadano oltre la semplice ricezione di una dichiarazione, come, ad esempio, adottare una decisione o avviare un altro procedimento ( 14 ).

39. Pertanto, occorre considerare che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 si applica alle dichiarazioni di accettazione dell’eredità o di rinuncia all’eredità in forza delle quali una persona, avente un determinato diritto sull’eredità, conformemente alla legge applicabile alla successione, diventa definitivamente ( 15 ) o rinuncia definitivamente a diventare – in forza di una sua dichiarazione di volontà unilaterale, che non richiede l’approvazione da parte di un organo giurisdizionale o l’instaurazione di ulteriori procedimenti – titolare dei diritti e degli obblighi alla stessa spettanti a titolo di successione o, in alternativa, diventa titolare di tali diritti con limitazione della sua responsabilità per i debiti del de cuius.

2. Validità della dichiarazione di accettazione dell’eredità o di rinuncia all’eredità

40. L’adempimento delle condizioni necessarie per produrre gli effetti indicati nel paragrafo precedente può essere qualificato diversamente nei vari ordinamenti giuridici.

Ci si può chiedere se un atto volto a raggiungere siffatti effetti sia stato posto in essere, sia valido e sia efficace.

Per evitare malintesi terminologici nel prosieguo utilizzerò la nozione di validità.

Con la nozione di validità della dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità intendo l’adempimento delle condizioni previste dalla legge applicabile alla successione ai fini della produzione, in forza di una dichiarazione di volontà unilaterale, degli effetti indicati al paragrafo 39 delle presenti conclusioni, consistenti nell’acquisizione definitiva o nella rinuncia definitiva ai diritti e agli obblighi derivanti dalla successione o, in alternativa, nell’acquisizione dei diritti con limitazione della responsabilità per i debiti del de cuius.

41. Il requisito previsto dal diritto tedesco ai sensi del quale la dichiarazione di rinuncia deve essere presentata al giudice competente per la successione rientra tra tali condizioni.

42. Tra i requisiti di validità della dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità è possibile distinguere i requisiti di validità sostanziale e di validità formale previsti dal diritto delle successioni.

Per quanto riguarda i requisiti di validità sostanziale si tratta in questo caso solo di quelli previsti dalle disposizioni di diritto successorio e non di quelli rientranti in altri statuti, ad esempio lo statuto personale. ( 16 )

43. Qualora la validità formale e la validità sostanziale siano disciplinate dallo stesso ordinamento giuridico la valutazione in merito a quali requisiti di tale dichiarazione costituiscano requisiti di validità sostanziale e quali di validità formale non ha molta rilevanza pratica.

Diversamente accade nelle ipotesi in cui nelle circostanze di fatto emergano elementi estranei e le vigenti norme di conflitto di diritto internazionale privato prevedano che i requisiti di validità sostanziale e i requisiti di validità formale di un determinato atto siano stabiliti da distinti ordinamenti giuridici («Statute», statuti).

44. Nel caso in cui la validità sostanziale di una dichiarazione di accettazione o di rinuncia sia disciplinata da uno statuto (statuto successorio) e la sua validità formale da un altro statuto (statuto della forma), l’atto giuridico posto in essere sarà valido qualora siano soddisfatti i requisiti di validità sostanziale previsti dal primo statuto e i requisiti di validità formale previsti dal secondo.

3. Statuto alternativo della forma di una dichiarazione relativa all’accettazione dell’eredità o alla rinuncia all’eredità ai sensi del regolamento n. 650/2012

45. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera e), del regolamento n. 650/2012, il trasferimento dell’eredità, le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o della rinuncia all’eredità o al legato sono regolati dal diritto applicabile alla successione a norma degli articoli 21 e 22 del regolamento n. 650/2012.

46. Al contempo, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 650/2012, la dichiarazione di accettazione dell’eredità o di rinuncia all’eredità è valida, quanto alla forma, se soddisfa alternativamente: a) i requisiti previsti dalla legge applicabile alla successione (lex successionis) o b) i requisiti della legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale.

47. Inoltre, l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 prevede una competenza supplementare per la dichiarazione di accettazione dell’eredità o di rinuncia all’eredità dell’organo giurisdizionale del luogo di residenza abituale dell’erede.

48. Il combinato disposto, da un lato, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 650/2012 e, dall’altro, degli articoli 13 e 28, lettera b), del medesimo regolamento comporta che nel caso delle dichiarazioni rese dinanzi agli organi giurisdizionali competenti ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 sarà, di regola, necessario verificare la validità sostanziale di tali dichiarazioni in considerazione del diritto applicabile alla successione mentre la verifica della validità formale delle stesse avverrà in considerazione del diritto del luogo della residenza abituale dell’erede che è, al contempo, il diritto dell’organo giurisdizionale che riceve la sua dichiarazione.

4. Distinzione tra gli elementi relativi alla validità sostanziale e gli elementi relativi alla validità formale di una dichiarazione di accettazione o di rinuncia

49. In base al diritto internazionale privato non è facile determinare il confine tra la forma di un atto giuridico e la natura sostanziale di un atto giuridico, in quanto i diversi sistemi giuridici hanno affrontato in modo diverso tali aspetti. ( 17 )

50. Nel caso di norme di diritto internazionale privato armonizzate dal diritto dell’Unione europea, tale questione deve essere decisa in modo autonomo.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte dalla necessità di applicazione uniforme del diritto dell’Unione e dal principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi ( 18 ).

51. In mancanza di un rinvio esplicito al diritto di uno Stato membro, è quindi necessario effettuare una qualificazione autonoma e determinare in modo uniforme la portata degli elementi relativi alla validità sostanziale e degli elementi relativi alla validità formale del negozio giuridico in questione ( 19 ).

La qualificazione effettuata nella legge applicabile alla successione – come, nel caso del presente rinvio, nel diritto tedesco - non è pertinente in questo caso.

52. L’eventuale accertamento che un determinato requisito di validità si riferisca alla forma di un atto comporta automaticamente la sua esclusione dal gruppo dei requisiti di validità sostanziale.

Lo stesso elemento non può, infatti, essere valutato contemporaneamente alla luce di due status diversi (in questo caso dello statuto della successione e dello statuto della forma).

C. Requisito della presentazione della dichiarazione di rinuncia all’organo giurisdizionale della successione come una condizione di validità di detta dichiarazione

1. Oggetto delle presenti conclusioni

53. L’oggetto delle presenti conclusioni è determinato dalla portata delle questioni pregiudiziali presentate dal giudice del rinvio e dall’oggetto della controversia nel procedimento principale.

I confini della questione giuridica che costituisce l’oggetto delle conclusioni sono delineati da due aspetti: il tipo di dichiarazione resa e i requisiti della sua validità previsti dal diritto tedesco.

Più precisamente, le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio riguardano la dichiarazione di rinuncia resa dagli eredi nonché la condizione di validità di siffatta dichiarazione prevista nel diritto tedesco, costituita dalla presentazione di tale dichiarazione nel termine previsto dalla legge all’organo giurisdizionale competente per la successione, vale a dire il giudice della residenza abituale del de cuius al momento della sua morte.

54. Pertanto, nel prosieguo della mia analisi, mi limiterò a valutare la questione della dichiarazione di rinuncia dell’erede e del requisito della sua validità previsto dal diritto nazionale, che consiste nell’obbligo di presentare tale dichiarazione all’organo giurisdizionale della successione ( 20 ).

55. La risposta alle questioni pregiudiziali dipende quindi da un’interpretazione autonoma della nozione di «forma» utilizzata dal legislatore all’articolo 28 del regolamento n. 650/2012, precisamente dall’accertamento se il requisito della presentazione della dichiarazione di rinuncia all’eredità all’organo giurisdizionale competente per la successione costituisca un requisito di validità formale di tale atto giuridico. 56.

Nel regolamento n. 650/2012 il legislatore ha esplicitamente effettuato una tale qualificazione autonoma dei requisiti di validità di cui all’articolo 26, paragrafo 1 e 27, paragrafo 3, determinando – per quanto riguarda le disposizioni a causa di morte – quali elementi di tali atti giuridici si riferiscono alla validità sostanziale e quali alla validità formale.

Il regolamento n. 650/2012 non contiene, invece, alcuna disposizione che stabilisca quali elementi si riferiscono alla validità sostanziale della dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità e quali alla sua validità formale.

Si tratta quindi di un elemento di interpretazione del regolamento.

2. Qualificazione del requisito di presentazione della dichiarazione di rinuncia all’eredità all’organo giurisdizionale competente per la successione come requisito formale di detta dichiarazione

57. In via di principio la nozione di «forma» di un atto giuridico viene intesa come il modo imposto dalla legge all’esternazione da parte di una determinata persona della sua volontà di produrre determinati effetti giuridici, il cui mancato rispetto comporta che tali effetti non si producono ( 21 ).

La presentazione della dichiarazione dinanzi ad un organo giurisdizionale costituisce un modo di esternazione della volontà della persona che rende la dichiarazione.

Di regola si ritiene, tuttavia, che il requisito relativo alla ricezione della dichiarazione dal destinatario non costituisca un elemento della forma ( 22 ).

Ciò configurerebbe un argomento contrario alla qualificazione del requisito di cui trattasi previsto nel diritto tedesco come requisito di validità formale della dichiarazione.

58. Per procedere a un’interpretazione autonoma, occorre tenere conto del tenore della disposizione, del suo contesto e dello scopo della normativa.

Il tenore dell’articolo 28 del regolamento n. 650/2012 non fornisce una risposta univoca alla questione della qualificazione del requisito in esame.

Tuttavia, l’articolo 28 del regolamento n. 650/2012 è strettamente correlato all’articolo 13 di detto regolamento, anche se il suo ambito di applicazione non è limitato alle dichiarazioni rese dinanzi a un organo giurisdizionale competente in virtù di quest’ultima disposizione.

Dall’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 emerge che la competenza dell’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede è subordinata alla condizione che la legge applicabile alla successione in vigore in tale Stato membro preveda la possibilità di effettuare una dichiarazione di rinuncia all’eredità dinanzi ad un organo giurisdizionale.

Ne consegue che la competenza in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 è subordinata all’esistenza parallela di due ordinamenti giuridici che prevedono, in via di principio, la stessa soluzione consistente nell’affidare agli organi giurisdizionali la ricezione delle dichiarazioni di rinuncia all’eredità.

59. Pertanto, l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 rinvia direttamente, anche se lo fa solo per determinare i presupposti della competenza di un organo giurisdizionale, alla legge dello Stato della residenza abituale dell’erede.

Ciò costituisce un’indicazione del fatto che la portata degli atti da compiere dinanzi ad un organo giurisdizionale debba essere determinata alla luce della legge dello Stato della residenza abituale dell’erede.

Con ciò è coerente la soluzione adottata nell’articolo 28 del regolamento n. 650/2012, dal quale emerge che la portata degli atti da compiere dinanzi a un organo giurisdizionale in sede di presentazione di una dichiarazione è determinata, alternativamente, dalla legge applicabile alla successione o dalla legge dell’organo giurisdizionale competente in base alla residenza abituale dell’erede.

Ne consegue che l’insieme degli atti da compiere davanti a un organo giurisdizionale dovrebbe essere determinato dall’uno o dall’altro ordinamento giuridico.

Nei limiti in cui tali atti riguardano il modo di manifestare e di sancire l’intenzione di rinunciare alla successione da parte dell’erede, gli stessi definiscono la forma della dichiarazione di rinuncia all’eredità.

La partecipazione dell’organo giurisdizionale al compimento di tali atti deve essere considerata come un elemento di detta forma.

60. Per quanto riguarda l’obiettivo della normativa, questo emerge direttamente dalla prima parte del considerando 32 del regolamento n. 650/2012.

Tale obiettivo consiste nel semplificare la vita a eredi e legatari, consentendo loro di rendere le dichiarazioni relative all’accettazione o alla rinuncia all’eredità nelle forme previste dalla legge dello Stato membro di residenza abituale davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato membro.

61. Per perseguire tale obiettivo, all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 il legislatore dell’Unione ha stabilito la competenza sussidiaria degli organi giurisdizionali dello Stato di residenza abituale della persona chiamata all’eredità di ricevere le dichiarazioni di rinuncia all’eredità.

Successivamente, all’articolo 28, lettera b), di tale regolamento ha previsto che la dichiarazione di rinuncia all’eredità è valida, per quanto riguarda la forma, anche quando soddisfa i requisiti della legge dello Stato in cui la persona che effettua la dichiarazione ha la sua residenza abituale ( 23 ).

62. Nei casi delle dichiarazioni di rinuncia all’eredità rese dinanzi ad un organo giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, l’articolo 28, lettera b), di tale regolamento garantisce che la facoltà specifica spettante alla persona avente diritto a rendere le dichiarazioni previste dal considerando 32, attuata mediante la previsione di una competenza speciale ai sensi dell’articolo 13 di tale regolamento, non sia illusoria.

Chiedendo all’organo giurisdizionale dello Stato della sua residenza abituale di ricevere una dichiarazione di rinuncia all’eredità, la persona chiamata all’eredità avrà la certezza che la validità formale dell’atto compiuto dinanzi a tale organo giurisdizionale non dipenderà dai requisiti formali di siffatta dichiarazione previsti dalla legge applicabile alla successione ( 24 ).

63. Bisogna richiamare l’attenzione sulla situazione peculiare delle persone che rinunciano all’eredità.

A differenza del caso in cui accettano l’eredità, tali persone non devono, di regola, tener conto della necessità di compiere ulteriori atti in futuro.

Rendendo tale dichiarazione esse mirano a rinunciare definitivamente ai loro diritti derivanti dalla successione e a liberarsi dagli obblighi su di esse gravanti a tale titolo.

Spesso si tratta di persone che non hanno avuto alcun contatto con il de cuius durante la sua vita e quindi non desiderano ereditare dallo stesso, preferendo la loro sicurezza giuridica (nessun rischio di responsabilità per eventuali debiti del de cuius) ai possibili vantaggi materiali (derivanti dall’acquisizione dei beni ereditati) ( 25 ).

64. L’obiettivo del regolamento n. 650/2012, consistente nel consentire agli eredi di rendere dichiarazioni di rinuncia all’eredità nello Stato della loro residenza abituale, richiede che tali persone, quando si rivolgono a un organo giurisdizionale avente una competenza speciale a ricevere le loro dichiarazioni e agiscono dinanzi a tale organo, rispettando quindi i requisiti formali previsti dalla legge del luogo in cui l’atto viene compiuto, non debbano, successivamente, compiere ulteriori atti dinanzi agli organi giurisdizionali di altri Stati affinché tale atto sia ritenuto valido.

65. L’interpretazione contraria implicherebbe che la persona che rinuncia all’eredità dovrebbe compiere una serie di atti al fine di determinare la legge applicabile alla successione, tra cui accertare l’ultima residenza abituale del de cuius al momento della morte (articolo 21 del regolamento n. 650/2012), ( 26 ) nonché accertare se il de cuius abbia scelto una legge applicabile alla successione (articolo 22 del regolamento n. 650/2012).

Successivamente, sarebbe necessario accertare quale organo giurisdizionale di un determinato Stato membro sia territorialmente competente a ricevere la dichiarazione, tradurre i documenti pertinenti nella lingua ufficiale dell’organo giurisdizionale della successione e inviarli a tale organo.

Tutti questi atti dovrebbero essere compiuti prima della scadenza del termine previsto dalla legge applicabile alla successione.

Sarebbe assolutamente eccessivo gravare in questo modo una persona che non intende ereditare dal de cuius, indipendentemente dalla legge applicabile alla successione ( 27 ).

66. Non viene messa in discussione la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, visto la competenza ristretta dell’organo giurisdizionale indicato all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, ritenere che non sia sufficiente una dichiarazione resa dinanzi a tale organo significherebbe che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 non avrebbe alcuna utilità per gli eredi.

Anzi, sembrerebbe che l’esercizio della facoltà prevista da tale articolo anziché abbreviare i tempi di definizione della causa successoria da parte di un erede che rinuncia all’eredità li allunghi.

Esiste persino il rischio che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 faccia sorgere in capo all’erede l’errato convincimento circa la validità degli atti compiuti davanti all’organo giurisdizionale della residenza abituale e lo esponga, quindi, a un danno.

Di conseguenza, non solo gli obiettivi del regolamento n. 650/2012 enunciati nei suoi considerando 7 e 32 non verrebbero raggiunti, ma si verificherebbe l’effetto contrario: il regolamento n. 650/2012 contribuirebbe ad aumentare l’incertezza in merito alla situazione giuridica dell’erede.

67. Tenuto conto dell’obiettivo del legislatore dell’Unione di semplificare la vita a eredi, si deve ritenere che dall’attribuzione, in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, della competenza sussidiaria agli organi giurisdizionali della residenza abituale dell’erede emerga che l’erede deve avere la possibilità di rinunciare definitivamente ai diritti che gli spettano a titolo della successione con un atto posto in essere soltanto dinanzi all’organo giurisdizionale della sua residenza abituale.

Pertanto, il compimento di ulteriori atti davanti a un organo giurisdizionale di un altro Stato membro non potrebbe costituire una condizione per conseguire l’effetto consistente nella rinuncia, da parte dell’erede, ai diritti derivanti dalla successione.

68. Le suddette circostanze inducono a ritenere che il requisito, previsto dalla legge applicabile alla successione, della presentazione della dichiarazione di rinuncia all’eredità all’organo giurisdizionale competente per la successione, debba essere qualificato come un requisito di validità quanto alla forma di tale dichiarazione.

Ciò è imposto dall’efficacia (effet utile) delle norme che prevedono la possibilità di rendere dichiarazioni di rinuncia all’eredità dinanzi all’organo giurisdizionale della residenza abituale dell’erede ( 28 ).

69. In considerazione di quanto sopra, il termine per rendere una dichiarazione di rinuncia all’eredità previsto dalla legge applicabile alla successione è rispettato se, prima della sua scadenza, sono compiuti davanti all’organo giurisdizionale dello Stato di residenza abituale dell’erede tutti gli atti che devono essere compiuti davanti ad un organo giurisdizionale in base alla legge di tale Stato affinché la dichiarazione possa essere considerata effettuata.

Ai fini del rispetto del termine non è necessario che la dichiarazione sia resa all’organo giurisdizionale della successione situato in un altro Stato membro se tale requisito emerge soltanto dalla legge applicabile alla successione.

3. Significato del considerando 32 del regolamento n. 650/2012

70. In tale contesto sorge il dubbio, peraltro all’origine delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, circa il significato dell’ultima frase del considerando 32 del regolamento n. 650/2012.

Da tale frase emerge chiaramente che coloro che rendono dichiarazioni di accettazione o di rinuncia all’eredità nello Stato membro della loro residenza abituale devono informare l’organo giurisdizionale o l’autorità che si occupa o che si occuperà della successione dell’esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione.

71. Il significato dell’ultima frase del considerando 32 del regolamento n. 650/2012 è controverso in dottrina.

Viene sottolineato che le disposizioni di tale regolamento, in particolare gli articoli 13 e 28, non prevedono l’obbligo di informare gli organi giurisdizionali di un altro Stato membro dell’esistenza di una dichiarazione di rinuncia all’eredità né l’obbligo di trasmettere tali dichiarazioni.

Detto obbligo, in particolare nel caso in cui il suo adempimento dovesse configurare un requisito di validità della dichiarazione, non può derivare solo da un considerando di un regolamento ( 29 ).

72. Effettivamente i considerando del regolamento da soli non costituiscono una fonte di diritti e di doveri dei singoli ( 30 ).

I considerando assumono un ruolo importante nel processo di interpretazione delle disposizioni contenute nella parte normativa, indicano gli obiettivi del legislatore e, a grandi linee, le misure utilizzate per raggiungerli.

Tuttavia, queste misure, in quanto tali, sono determinate dalla parte normativa del regolamento.

73. La circostanza che l’obbligo di informare il giudice previsto all’ultima frase del considerando 32 del regolamento n. 650/2012 non sia espressamente indicato nella parte normativa del regolamento non implica tuttavia che tale obbligo non sussista.

L’articolo 28 del regolamento n. 650/2012 è inserito nel capo III di tale regolamento intitolato «Legge applicabile», che contiene norme di conflitto.

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 650/2012, l’accettazione dell’eredità, le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato sono regolati dalla legge applicabile alla successione designata a norma degli articoli 21 e 22 di detto regolamento.

La validità sostanziale della dichiarazione di rinuncia all’eredità è quindi soggetta alla legge applicabile alla successione.

Se, in base a tale legge l’obbligo di informare l’organo giurisdizionale della successione della dichiarazione resa dovesse costituire un requisito di validità sostanziale in merito alla dichiarazione, si potrebbe sostenere che l’ultima frase del considerando 32 si riferisca a un obbligo desumibile della legge applicabile alla successione di cui agli articoli 21 e 22 del regolamento n. 650/2012.

Tale ipotesi si verificherebbe se si dovesse applicare la qualificazione della forma della dichiarazione di rinuncia all’eredità come effettuata nel diritto tedesco: la fonte dell’obbligo sarebbe in quel caso l’articolo 21 del regolamento n. 650/2012, in combinato disposto con l’articolo 1945 BGB. ( 31 )

74. Tuttavia, all’applicazione di detta qualificazione ostano, come emerge dalle presenti conclusioni, le disposizioni del regolamento n. 650/2012.

In tale situazione, in assenza di un sistema uniforme a livello dell’Unione per la ricezione delle dichiarazioni di rinuncia all’eredità che preveda la trasmissione delle dichiarazioni relative alla successione di un determinato de cuius a un unico organo giurisdizionale competente per la successione, l’ultima frase del considerando 32 dovrebbe essere intesa come volta a indicare la necessità che la persona che ha reso la dichiarazione di rinuncia all’eredità compia atti che consentano all’organo giurisdizionale che esamina la causa successoria di essere informato del fatto che è stata depositata una dichiarazione valida.

Il compimento di tali atti permette di evitare il rischio che sia resa una decisione basata sull’errata constatazione che non è stata resa alcuna dichiarazione di rinuncia all’eredità.

L’omissione di tali atti e la mancata comunicazione all’organo giurisdizionale che si occupa della successione non può, tuttavia, invalidare la dichiarazione già resa.

4. Proposta di risposta

75. Alla luce delle suddette osservazioni ritengo che gli articoli 13 e 28 del regolamento n. 650/2012 debbano essere interpretati nel senso che la condizione, prevista dalla legge applicabile alla successione, di rendere una dichiarazione di rinuncia all’eredità all’organo giurisdizionale della successione, vale a dire il giudice della residenza abituale del de cuius al momento della sua morte, costituisce un requisito di validità formale della dichiarazione.

Pertanto, nell’ipotesi in cui la validità della dichiarazione resa debba essere valutata, per quanto riguarda la forma, alla luce della legge indicata nell’articolo 28, lettera b), del regolamento n. 650/2012, il mancato rispetto di tale requisito non comporta l’invalidità della dichiarazione resa davanti al giudice competente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento.

D. Dimostrazione di aver reso la dichiarazione in un procedimento pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale di un altro Stato membro

76. La questione pregiudiziale proposta dal giudice del rinvio può essere letta anche come inerente alla necessità di dimostrare, e al modo di perseguire tale finalità, nei procedimenti giudiziari pendenti in un altro Stato membro, che una valida dichiarazione di rinuncia all’eredità è stata resa dinanzi a un organo giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012.

Gran parte delle osservazioni scritte del governo spagnolo riguarda tale problematica.

77. Si tratta di un problema di rilievo che ha grande incidenza pratica.

Che senso ha infatti che un erede proceda a una valida dichiarazione di rinuncia all’eredità se tale dichiarazione non viene presa in considerazione quando un giudice di un altro Stato membro emette una decisione, e ciò a causa dell’inosservanza dei requisiti procedurali in vigore, riguardanti in particolare la prova di un determinato fatto?

78. Alla luce della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, si deve tuttavia considerare che secondo il giudice del rinvio il problema dell’inosservanza dei requisiti procedurali da parte di T.N. e N.N. non si pone nel caso di specie.

Il giudice del rinvio non ha dubbi sul fatto che dette parti abbiano compiuto entro i termini tutti gli atti riguardanti la rinuncia all’eredità previsti dal diritto olandese.

Lo stesso non ha, altresì, dubbi sul fatto che tutti i documenti richiesti dal giudice della successione siano stati infine presentati a tale organo giurisdizionale unitamente alla traduzione nella lingua di quest’ultimo.

Infine, alla luce del contenuto della decisione del rinvio, si deve ritenere che l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema) abbia emesso la decisione impugnata non a motivo del fatto che, nel corso del procedimento, T.N. e N.N. non hanno fornito una prova adeguata della rinuncia all’eredità dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia) o che non hanno rispettato determinati obblighi procedurali, ma in quanto non hanno presentato al giudice competente per la successione gli atti ai quali è subordinata la validità della loro dichiarazione di rinuncia all’eredità entro il termine stabilito dall’articolo 1944 del BGB.

79. In considerazione di quanto sopra, ritengo che la valutazione della circostanza riguardante l’obbligo di depositare copie, originali e di traduzioni di documenti redatti in un altro Stato membro al fine di dimostrare che è stata resa una valida dichiarazione di rinuncia all’eredità non sia necessaria per fornire una risposta utile ai fini della decisione da parte del giudice del rinvio nella controversia in esame.

V. Conclusioni

80. In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali formulate dallo [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore anseatico di Brema, Germania) nei seguenti termini: Gli articoli 13 e 28 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, devono essere interpretati nel senso che il requisito, previsto dalla legge applicabile alla successione, di presentare una dichiarazione di rinuncia all’eredità al giudice competente per la successione, vale a dire il giudice della residenza abituale del de cuius al momento della sua morte, costituisce un requisito di validità formale di siffatta dichiarazione.

Pertanto, nell’ipotesi in cui la validità quanto alla forma della dichiarazione venga valutata in base alla legge indicata all’articolo 28, lettera b), del regolamento n. 650/2012, l’inosservanza di siffatto requisito non comporta l’invalidità della dichiarazione resa davanti ad un organo giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 13 di detto regolamento. ( 1 ) Lingua originale: il polacco. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2012, L 201, pag. 107 ). ( 3 ) A fini di semplificazione, nel prosieguo delle presenti conclusioni con l’espressione «dichiarazioni di accettazione o di rinuncia all’eredità» mi riferirò a tutte queste dichiarazioni congiuntamente. ( 4 ) BGBl.

I, pag. 1077. ( 5 ) BGBl.

I, pag. 2586. ( 6 ) D.W.

Najdecki, BGB § 1945 Form der Ausschlagung, in: W. Burandt, D. Rojahn (red.),

[OSCURATO:PERSONA]

, 3 a ed., C.H.

Beck, Monaco, 2019, punto 2; J. Heinemann, BGB § 1945 Form der Ausschlagung, in: beck-online.GROSSKOMMENTAR , C.H.

Beck, Monaco, versione del 15 luglio 2021, punto

10. ( 7 ) V., ad esempio, A. Dutta, EuErbVO Artikel 28 Formgültigkeit einer Annahme- oder Ausschlagungserklärung, in: [OSCURATO:PERSONA] zum [OSCURATO:PERSONA] , 8 a ed., C.H.

Beck, Monaco, 2020, punto 5; J.P.

Schmidt, EuErbVO Art. 28 Formgültigkeit einer Annahme- oder Ausschlagungserklärung, in: A. Dutta, J. Weber (eds),

[OSCURATO:PERSONA]

, 2 a ed., C.H.

Beck, Monaco, 2021, punto

16. Per sottolineare la summenzionata specificità, nel prosieguo delle presenti conclusioni, riguardo alla condizione prevista nel diritto tedesco, indicherò che si tratta di una dichiarazione di rinuncia presentata «al» giudice (conformemente all’articolo 1945 BGB), e non «dinanzi» al giudice (conformemente all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012). ( 8 ) Approfondirò tale questione nella sezione D della presente analisi. ( 9 ) Al contempo, sembra che, nella situazione giuridica applicabile nel procedimento principale, una dichiarazione di rinuncia all’eredità potrebbe essere resa non solo al giudice territorialmente competente in base all’ultima residenza abituale del de cuius in Germania al momento della sua morte, ma anche presso il giudice competente in base alla residenza abituale in Germania della persona che rende la dichiarazione.

Quest’ultimo giudice sarebbe comunque tenuto a trasmettere la dichiarazione al giudice territorialmente competente del luogo di residenza abituale del defunto al momento del suo decesso.

Vedi, a questo proposito, l’articolo 344, paragrafo 7, della legge sulla procedura in materia di famiglia e nelle questioni di volontaria giurisdizione. ( 10 )

V. P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 28, in: U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. [OSCURATO:PERSONA], F. [OSCURATO:PERSONA], B. Reinhartz, Commentaire du règlement européen sur les successions , Dalloz, Parigi, 2015, punto 4, pag.

140. ( 11 ) W. Ludwiczak, Międzynarodowe prawo prywatne , 5 a ed., Ars boni et aequi, Poznań 1996, pag.

280. ( 12 ) Nella dottrina francese tale diritto viene definito come «option de l’héritier».

V. P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 28 – Validité quant à la forme de la déclaration concernant l’acceptation ou la renonciation, in: A. Bonomi, P. [OSCURATO:PERSONA], Le droit européen des successions , 2 a ed., Bruxelles, Bruylant, 2016, punto 5, pag.

478. ( 13 ) Così, ad esempio, P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 13 – Acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire, ou renonciation à ceux-ci, in: A. Bonomi, P. [OSCURATO:PERSONA], Le droit européen des successions , 2 a ed., Bruylant, Bruxelles, 2016, punto 3, pag. 258; E. Lein, EuErbVO Artikel 13 Annahme oder Ausschlagung der Erbschaft, eines Vermächtnisses oder eines Pflichtteils, in: A. Dutta, J. Weber (eds),

[OSCURATO:PERSONA]

, 2 a ed., C.H.

Beck, Monaco, 2021, punto

9. ( 14 ) Così, ad esempio, P. [OSCURATO:PERSONA], Articolo 13 (...), op. cit., pagg. 258 e 259; E. Lein, EuErbVO Artikel 13 (…), op. cit., punto

5. Ciò trova conferma anche nel considerando 33 del regolamento n. 650/2012. ( 15 ) Con riserva di un’eventuale possibilità di impedire gli effetti della dichiarazione resa, se tale possibilità è prevista dalla legge applicabile alle successioni. ( 16 ) Ad esempio, validità di un atto che dipende dall’età della persona che ha reso la dichiarazione. ( 17 ) W. Ludwiczak, op. cit., pag.

175. ( 18 )

V. sentenza del 23 maggio 2019, WB ( C‑658/17 , EU:C:2019:444 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). ( 19 ) Così anche in relazione all’articolo 11 del regolamento n. 593/2008/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( GU L 177, pag. 6 ), L.D.

Loacker, [OSCURATO:PERSONA] I Regulation. [OSCURATO:PERSONA]

11. Formal validity, in: G.-P.

Calliess, M. Renner (red.), [OSCURATO:PERSONA]: Commentary , 3 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aan den Rijn, 2020, punto 29, pag.

302. ( 20 ) Non escludo che le considerazioni e le conclusioni esposte nel prosieguo siano valide anche per altri tipi di dichiarazioni.

Tuttavia, non valuterò tale aspetto nelle presenti conclusioni. ( 21 ) V., ad esempio, Relazione sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del prof. [OSCURATO:PERSONA], docente all’Università di Milano, e del prof. [OSCURATO:PERSONA], docente all’Università di Parigi I ( GU 1980, C 282, pag. 1 ) e osservazioni sull’articolo 9 di tale convenzione. ( 22 )

V. L.D.

Loacker, op. cit, punto 30, pag.

303. ( 23 ) Osservo, al contempo, che l’articolo 28 del regolamento n. 650/2012 non si applica solo alle dichiarazioni rese davanti all’organo giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 13 di tale regolamento. ( 24 ) In linea di principio, il mancato rispetto delle condizioni formali potrebbe verificarsi solo se l’organo giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 violasse le proprie regole procedurali. ( 25 ) I motivi possono essere, ovviamente, di vario tipo, anche di natura puramente morale, come ad esempio la convinzione che l’eredità dovrebbe spettare ad un altro erede. ( 26 ) Ciò può non essere evidente nemmeno per gli eredi aventi maggiore conoscenza del de cuius.

Basti richiamare l’ampio considerando 23 del regolamento n. 650/2012 relativo all’interpretazione della nozione di residenza abituale, ai sensi del quale al fine di determinare la residenza abituale, l’autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso.

La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici di tale regolamento. ( 27 ) Ovviamente, la legge applicabile alla successione determina se è possibile rinunciare all’eredità ai sensi degli articoli 13 e 28 del regolamento n. 650/2012.

Pertanto anche una persona che rinuncia all’eredità deve compiere alcune considerazioni su quale legge sia applicabile alla successione del de cuius.

È altresì il motivo per il quale un presupposto della competenza sussidiaria ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 è la possibilità di fare una dichiarazione di rinuncia all’eredità dinanzi ad un organo giurisdizionale in base alla legge applicabile alla successione.

Tuttavia, la validità di una dichiarazione resa davanti a un organo giurisdizionale non dipende dalla fondatezza della convinzione della persona che ha reso la dichiarazione ma dalla previsione, nella legge accertata infine come applicabile alla successione, della facoltà di rinunciare all’eredità con una dichiarazione resa davanti ad un organo giurisdizionale.

Nel caso di una dichiarazione di rinuncia all’eredità è inoltre molto probabile che una dichiarazione avente un determinato contenuto possa avere lo stesso effetto in base a diversi ordinamenti giuridici. ( 28 ) Confronta le mie conclusioni nella causa Mahnkopf ( C‑558/16 , EU:C:2017:965 , paragrafo 114 ). ( 29 ) Tuttavia, le opinioni in dottrina si dividono.

Si sono pronunciati contro la sussistenza di tale obbligo autori tedeschi come A. Dutta, EuErbVO Artikel 28 Formgültigkeit einer Annahme- oder Ausschlagungserklärung, in: [OSCURATO:PERSONA] zum [OSCURATO:PERSONA] , 8 a ed., C.H.

Beck, Monaco, 2020, punto 13, che parla di «sicurezza» (Sollerfordernis); J.P.

Schmidt, [OSCURATO:PERSONA] der Erbschaft in grenzüberschreitenden Sachverhalten unter besonderer Berücksichtigung der EuErbVO, Zeitschrift für [OSCURATO:PERSONA] und Vermögensnachfolge , 2014, 455, pag.

460. P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 13, op. cit., punto 20, pag. 264, sembra guardare con un occhio più favorevole a tale obbligo di trasmissione della dichiarazione specificando, tuttavia, che il mancato adempimento di detto obbligo non può comportare la nullità della dichiarazione.

F. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 13, in: U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. [OSCURATO:PERSONA], F. [OSCURATO:PERSONA], B. Reinhartz, Commentaire du règlement européen sur les successions , Dalloz, Parigi, 2015, punto 2, pag. 84, si pronuncia a favore della sanzione della nullità derivante dall’inadempimento di tale obbligo. ( 30 ) V., in particolare, sentenza del 3 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑398/13 P , EU:C:2015:535 , punti da 64 a 67 ). ( 31 ) Con la differenza che nel considerando 32 del regolamento n. 650/2012 si fa riferimento alla questione di informare in merito alla dichiarazione effettuata e non della sua trasmissione all’organo giurisdizionale competente per la successione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0617 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 20 gennaio 2022 ( 1 ) Causa C‑617/20 T.N., N.N. contro E.G. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore anseatico del Land di Brema, Germania)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o rinuncia ai medesimi – Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità resa dinanzi al giudice dello Stato membro della residenza abituale della persona che rende la dichiarazione – Validità» I. Introduzione 1. Nell’adottare il regolamento n. 650/2012 ( 2 ) il legislatore dell’Unione si è posto come obiettivo la rimozione degli ostacoli alla libera circolazione di persone che incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Per attuare tale obiettivo il legislatore ha stabilito, tra l’altro, che gli eredi e i legatari potranno, di regola, rendere dichiarazioni riguardanti l’accettazione o la rinuncia all’eredità, a un legato o a una quota di legittima o riguardanti la limitazione della responsabilità per i debiti ereditari ( 3 ) nelle forme previste dal diritto dello Stato membro della loro residenza abituale. Il legislatore non ha tuttavia stabilito come tali dichiarazioni debbano essere trasmesse agli organi giurisdizionali aventi una competenza generale a decidere su una determinata successione situati in un altro Stato membro. Inoltre, in un considerando del regolamento ha indicato che devono essere le persone che hanno reso siffatte dichiarazioni ad informare tali organi giurisdizionali del fatto di averle rese. 2. In tale contesto sorgono dubbi sulla validità delle dichiarazioni di accettazione o di rinuncia all’eredità rese dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato di residenza abituale della persona che rende la dichiarazione e che non sono state trasmesse, entro il termine previsto, nella forma appropriata o in una lingua specifica, agli organi giurisdizionali aventi una competenza generale a decidere su una determinata successione. La sentenza della Corte nella presente causa dovrebbe contribuire a chiarirli. 3. A mio parere, la questione cruciale, la cui risoluzione permetterà di chiarire i dubbi di cui sopra, consiste nel determinare la portata degli elementi costitutivi della forma della dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità. In altre parole, si tratta di delimitare – nel contesto del regolamento n. 650/2012 – l’ambito di applicazione della legge applicabile alla successione e quello della legge applicabile alla forma. Come dimostrerò nelle mie conclusioni, la risposta a tale questione permetterà di risolvere i problemi interpretativi incontrati dal giudice del rinvio. II. Quadro giuridico A. Diritto dell’Unione 4. I considerando 7, 32 e 33 del regolamento n. 650/2012 stabiliscono: «(7) È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace. (…) (32) Per semplificare la vita a eredi e legatari abitualmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da quello in cui la successione è o sarà trattata nel presente regolamento occorre permettere a tutti gli aventi diritto, in forza della legge applicabile alla successione, di rendere una dichiarazione concernente l’accettazione ovvero la rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione ai debiti ereditari, di rendere tali dichiarazioni dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro. Ciò non dovrebbe ostare a che le dichiarazioni in questione siano rese davanti ad altre autorità di tale Stato membro, competenti a ricevere dichiarazioni secondo la legislazione nazionale. Dovrebbero essere le stesse persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni nello Stato membro di residenza abituale a informare l’organo giurisdizionale o l’autorità che si occupa o si occuperà della successione dell’esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione. (33) Non dovrebbe essere possibile per una persona che intenda limitare la propria responsabilità per i debiti ereditari conseguire questo obiettivo attraverso una semplice dichiarazione in tal senso resa davanti agli organi giurisdizionali o ad altre autorità competenti dello Stato membro in cui ha la residenza abituale qualora la legge applicabile alla successione le imponga di avviare una specifica procedura giuridica, ad esempio una procedura inventariale, davanti all’organo giurisdizionale competente. Una dichiarazione resa in tali circostanze da una persona nello Stato membro in cui ha la residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro non dovrebbe pertanto essere formalmente valida ai fini del presente regolamento, né gli atti istitutivi della procedura giuridica in quanto tale dovrebbero essere considerati dichiarazioni ai fini del presente regolamento». 5. In base all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 intitolato «Accettazione o rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima»: «Oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale». 6. L’articolo 23 del regolamento n. 650/2012 dal titolo «Ambito di applicazione della legge applicabile» prevede in particolare: «1.   La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione. 2.   Tale legge regola in particolare: (…) e) il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato (…)». 7. Ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 650/2012 dal titolo «Validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia»: «La dichiarazione riguardante l’accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti previsti: a) dalla legge applicabile alla successione a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22; o b) dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale». B. Diritto tedesco 8. Ai sensi delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile, Germania; in prosieguo: il «BGB»): «Articolo 1942. Devoluzione e rinunzia dell’eredità (1) L’eredità si trasmette all’erede chiamato, fatto salvo il diritto di rinunziarvi (devoluzione dell’eredità) (…). Articolo 1943. Accettazione e rinunzia dell’eredità L’erede non può più rinunziare all’eredità se l’ha accettata o se è trascorso il termine prescritto per la rinunzia; con il decorso del termine l’eredità si considera accettata. Articolo 1944. Termine per la rinunzia (1) La rinunzia può avere luogo solo entro sei settimane. (2) Il termine inizia a decorrere dal momento in cui l’erede acquista conoscenza della devoluzione e del titolo della chiamata. (...) (3) Il termine è di sei mesi se il de cuius ha avuto il suo ultimo domicilio solo all’estero o se l’erede, all’inizio del termine, dimora all’estero. Articolo 1945. Forma della rinunzia (1) La rinunzia ha luogo mediante dichiarazione presentata all’organo giurisdizionale competente per la successione; la dichiarazione deve essere resa a verbale o in forma pubblicamente autenticata. (...)». 9. L’articolo 184 del Gerichtsverfassungsgesetz (legge sul sistema giudiziario, Germania) nella versione vigente dal 9 maggio 1975 ( 4 ) prevede: «La lingua ufficiale degli organi giurisdizionali è il tedesco (…)». III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali 10. In data 21 maggio 2018 a Brema (Germania) decedeva il de cuius, W.N. L’istante nel procedimento principale, E.G. (in prosieguo: l’«istante E.G.», l’«istante»), è vedova del de cuius mentre le altre parti nel procedimento principale, T.N. e N.N. (in prosieguo: «T.N. e N.N.», o le «altre parti»), sono discendenti del premorto fratello del de cuius. 11. In data 21 gennaio 2019 l’istante E.G., con atto redatto in forma notarile, chiedeva l’emissione di un certificato successorio (Erbschein) attestante la successione a suo favore per una quota pari a 3/4 e a favore di T.N. e N.N. per una quota pari, rispettivamente, a 1/8. 12. Con atto del 19 giugno 2019 l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema, Germania), il giudice giurisdizionalmente competente per la successione, informava le altre parti della domanda di rilascio del certificato successorio e intimava all’istante il deposito di determinati documenti. 13. In data 13 settembre 2019 T.N. e N.N. rendevano dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «Tribunale dell’Aia») la dichiarazione di rinuncia all’eredità del de cuius, registrata nel registro locale delle successioni il giorno 30 settembre 2019. 14. Dopo che l’istante E.G. ha integrato i documenti, con lettera del 22 novembre 2019 l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema) notificava alle altre parti del procedimento l’istanza e le invitava a prendere posizione in merito. 15. Con lettera del 13 dicembre 2019 – redatta in lingua neerlandese – T.N. e N.N. presentavano all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema), copie dei documenti rilasciati dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia) relativi alle loro dichiarazioni di rinuncia all’eredità. 16. Con lettera del 3 gennaio 2020, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema) comunicava a T.N. e N.N. che i loro atti e documenti non potevano essere evasi in quanto non tradotti in lingua tedesca. 17. A riscontro di ciò, con lettera del 15 gennaio 2020, redatta in lingua tedesca, N.N. comunicava all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema) di aver rinunciato all’eredità e che la dichiarazione di rinuncia all’eredità era stata registrata dall’organo giurisdizionale in lingua neerlandese, conformemente al diritto europeo, e, pertanto, non necessitava di alcuna traduzione. Invece l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema) sottolineava la mancanza della traduzione e i termini per la rinuncia all’eredità. 18. Con decisione del 27 febbraio 2020, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema) accertava i fatti necessari per il rilascio del certificato successorio ai sensi dell’articolo 352e, paragrafo 1, del Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (legge sul procedimento nelle cause in materia familiare e nelle questioni di volontaria giurisdizione) del 17 dicembre 2008 ( 5 ) e dichiarava che anche T.N. e N.N. avevano acquistato l’eredità del de cuius. 19. Le altre parti impugnavano tale decisione con atto del 19 marzo 2020, chiedendo una proroga del termine per presentare ulteriori prove. Il 30 luglio 2020 le stesse depositavano copie a colori dei documenti rilasciati dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia) con relativa traduzione in lingua tedesca e successivamente, il 17 agosto 2020, depositavano gli originali dei documenti. 20. Con decisione del 2 settembre 2020 l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema) trasmetteva la causa per la decisione all’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore anseatico del Land di Brema, Germania) (il giudice del rinvio). Nella motivazione l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema) ha indicato che T.N. e N.N. sono diventati (co) eredi del de cuius in quanto non avrebbero rispettato il termine per la rinuncia all’eredità. Per un’efficace rinuncia all’eredità non sarebbero sufficienti né il mero rinvio alla rinuncia all’eredità resa dinanzi al giudice olandese né l’invio di copie dei documenti. Tale dichiarazione diventerebbe efficace solo al momento della ricezione dell’originale degli atti da parte del giudice competente per le successioni. Tali documenti sono stati depositati dinanzi allo stesso solo dopo la scadenza del termine di sei mesi stabilito per la rinuncia all’eredità. 21. Il giudice del rinvio osserva che risulta controversa la validità di una dichiarazione di rinuncia all’eredità resa dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova il giudice della successione. Secondo una delle tesi, lo stesso fatto di rendere la dichiarazione di rinuncia all’eredità dinanzi al giudice del luogo di residenza abituale del dichiarante comporta che la dichiarazione di rinuncia all’eredità sia efficace nei confronti del giudice competente per la successione, ossia che si verifichi la cosiddetta sostituzione. Secondo una tesi contraria, per essere valida la dichiarazione deve essere trasmessa nelle dovute forme al giudice competente per la successione o quantomeno comunicata al medesimo. Tale seconda tesi può essere fondata sul considerando 32 del regolamento, dal quale si deduce che il legislatore è partito dal presupposto che una dichiarazione di rinuncia all’eredità resa dinanzi all’organo giurisdizionale del luogo di residenza abituale del dichiarante possa produrre effetti giuridici solo quando l’organo giurisdizionale competente per la successione ne sia informato. Ciò è avvalorato, in particolare, dal fatto che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 – contrariamente alla norma di diritto tedesco – non prevede l’obbligo dell’organo giurisdizionale del luogo di residenza del dichiarante di informare l’organo giurisdizionale competente per la successione in merito al deposito di una dichiarazione di rinuncia all’eredità. 22. Il giudice del rinvio rileva che, in caso di accoglimento della tesi dottrinale prevalente che presuppone una sostituzione della dichiarazione di rinuncia all’eredità, detta dichiarazione di rinuncia all’eredità sarebbe efficace già al momento in cui essa è stata resa al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia) il giorno 13 settembre 2019; il termine legale di cui all’articolo 1944, paragrafo 3, del BGB, sarebbe stato rispettato e i ricorrenti non sarebbero diventati eredi. Qualora invece, sul fondamento del considerando 32 del regolamento n. 650/2012, si sostenga che una sostituzione completa non si è verificata, la validità della rinuncia all’eredità potrebbe dipendere, inoltre, dalla circostanza che l’organo giurisdizionale competente per la successione venga a conoscenza della dichiarazione resa. In questo caso si pone, tuttavia, la questione relativa a quali requisiti formali debbano essere soddisfatti affinché la rinuncia all’eredità sia considerata valida, in particolare: se sia sufficiente una semplice comunicazione al giudice competente per la successione, eventualmente il deposito di copie semplici dei documenti e all’occorrenza la trasmissione di informazioni nella lingua del giudice competente per la successione o se invece sia necessario depositare i documenti in originale unitamente alla loro traduzione giurata nella lingua del giudice competente per la successione. 23. In tali circostanze l’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore anseatico del Land di Brema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, ai fini dell’interpretazione degli articoli 13 e 28 del regolamento n. 650/2012, le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se la dichiarazione di rinuncia di un erede, resa dallo stesso dinanzi al giudice dello Stato membro giurisdizionalmente competente in base alla sua residenza abituale e conformemente ai requisiti di forma ivi vigenti, sostituisca la dichiarazione di rinuncia da presentare al giudice di un altro Stato membro, giurisdizionalmente competente per la successione mortis causa, cosicché venga considerata efficace al momento del rilascio della dichiarazione (sostituzione). 2. Nell’ipotesi in cui si debba rispondere in senso negativo alla questione sub 1): Se, ai fini dell’efficacia della dichiarazione di rinuncia, occorra che l’autore, oltre alla dichiarazione resa in forma valida al giudice giurisdizionalmente competente in base alla sua residenza abituale, comunichi l’avvenuto rilascio di tale dichiarazione anche al giudice giurisdizionalmente competente per la successione. 3. Nell’ipotesi in cui si debba rispondere in senso negativo alla questione sub 1) e in senso affermativo alla questione sub 2): a. Se, ai fini dell’efficacia della dichiarazione di rinuncia, in particolare ai fini del rispetto dei termini vigenti in loco per la presentazione della dichiarazione, occorra rivolgersi al giudice competente per la successione nella lingua ufficiale della sua giurisdizione. b. Se, ai fini dell’efficacia della dichiarazione di rinuncia, in particolare ai fini del rispetto dei termini vigenti in loco per la presentazione della dichiarazione, occorra presentare al giudice giurisdizionalmente competente per la successione una copia originale dell’atto di rinuncia emesso dal giudice competente in base alla residenza abituale del suo autore, corredato di traduzione». 24. Nel procedimento davanti alla Corte sono state depositate osservazioni scritte dal governo spagnolo e italiano e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. L’udienza pubblica non si è tenuta. IV. Analisi A. Questioni pregiudiziali 25. Come emerge dalle osservazioni scritte presentate dai governi spagnolo e italiano e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, le questioni pregiudiziali proposte dal giudice del rinvio possono essere intese in modi diversi. 26. Il governo spagnolo sembra considerare le questioni pregiudiziali come riguardanti non tanto la mera validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità quanto i determinati effetti che questa dichiarazione produce nel procedimento davanti al giudice che decide in una causa in materia di successione; infatti, tale dichiarazione, anche se valida, non produce invero effetti se non viene comunicata al giudice della causa in materia di successione nei termini e nelle forme dovuti. 27. Secondo il governo italiano, le questioni poste dal giudice del rinvio riguardano la validità formale della dichiarazione di rinuncia all’eredità, precisamente se la stessa sia valida qualora non venga redatta nella lingua ufficiale del luogo di apertura della successione. 28. [OSCURATO:PERSONA], in considerazione delle circostanze di fatto del procedimento principale, ritiene, invece, che la prima e la seconda questione proposte dal giudice del rinvio siano volte a stabilire se, nell’ipotesi in cui la legge applicabile alla successione preveda un termine perentorio per rendere la dichiarazione di rinuncia all’eredità, tale termine debba essere considerato rispettato alla data in cui la dichiarazione viene resa dinanzi all’organo giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 o, invece, alla data in cui l’organo giurisdizionale avente una competenza generale a decidere sulla successione viene informato del fatto che tale dichiarazione è stata resa. 29. Nella causa prevista all’articolo 267, paragrafo 3, TFUE il compito della Corte è quello di dare una risposta sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione che sia utile al giudice del rinvio nel procedimento in cui tale giudice ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale. 30. Dalla motivazione della questione pregiudiziale risulta che l’esito del procedimento davanti al giudice del rinvio dipende dall’accertamento se, affinché si possa considerare che le altre parti hanno rispettato il termine per la rinuncia all’eredità previsto dalla legge applicabile alla successione, sia sufficiente: a) già il fatto che sia stata presentata la dichiarazione di rinuncia all’eredità dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia), o invece se siano necessari b) la comunicazione della rinuncia al giudice della successione di Brema, o c) il deposito presso quest’ultimo giudice delle copie dei documenti che dimostrano l’avvenuta dichiarazione, o d) il deposito presso quest’ultimo giudice degli originali di tali documenti con le loro traduzioni in lingua tedesca. Il giudice del rinvio qualifica la questione giuridica costituente l’oggetto della domanda pregiudiziale come un problema di validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità e parte dal presupposto che la chiave per risolvere tale questione risieda nell’interpretazione degli articoli 13 e 28, lettera b), del regolamento n. 650/2012 e nello stabilire se nel caso di cui all’articolo 13 di tale regolamento si verifichi una sostituzione. 31. Inoltre, bisogna sottolineare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che in base al diritto tedesco la dichiarazione di rinuncia all’eredità è una dichiarazione di volontà che deve essere ricevuta dal destinatario (la stessa è «empfangsbedürftig» o «amtsempfangsbedürftig»). Quindi, la dottrina tedesca sembra ritenere che, per essere valida, tale dichiarazione debba essere presentata entro il termine legale al giudice della successione ( 6 ), vale a dire il giudice della residenza abituale del de cuius al momento della sua morte, e che il requisito consistente nella presentazione al giudice della successione sia qualificabile come un requisito di validità sostanziale e non formale di siffatto atto giuridico ( 7 ). 32. È in tale contesto che interpreto le questioni pregiudiziali. Ritengo, quindi, che le questioni non riguardino il modo in cui debba essere dimostrato, in un qualsiasi procedimento giurisdizionale, la circostanza che sia stata resa una valida dichiarazione di rinuncia all’eredità ( 8 ) in un qualsivoglia procedimento giurisdizionale. Le intendo come riguardanti la validità di una dichiarazione di rinuncia all’eredità resa davanti ad un organo giurisdizionale dello Stato in cui l’erede ha la sua residenza abituale, quando la legge applicabile alla successione prevede come requisito di validità sostanziale di tale dichiarazione la sua presentazione nei termini previsti al giudice della successione, vale a dire il giudice della residenza abituale del de cuius al momento della sua morte ( 9 ). 33. Dal fatto che il giudice del rinvio abbia ritenuto il punto cruciale della prima questione il problema della sostituzione desumo che tale giudice parta dal presupposto che il requisito previsto dal diritto tedesco, in forza del quale la dichiarazione di rinuncia deve essere resa al giudice della successione, non costituisca un requisito riguardante la validità formale della dichiarazione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 650/2012. Tuttavia, la questione relativa all’eventuale sostituzione sarà giustificata solo nel caso di conferma di siffatto postulato. In primo luogo bisogna infatti verificare se tale requisito sia una condizione di validità formale o sostanziale dell’atto in questione. ( 10 ) 34. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di riformulare le questioni e di determinare, in primo luogo, se le disposizioni degli articoli 13 e 28 del regolamento n. 650/2012 debbano essere interpretate nel senso che il requisito, previsto dalla legge applicabile alla successione, di presentare la dichiarazione di rinuncia all’eredità al giudice della successione, vale a dire il giudice della residenza abituale del de cuius al momento della sua morte, debba essere considerato una condizione di validità formale di detta dichiarazione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 650/2012. B. Osservazioni generali riguardanti la validità della dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità ai sensi del regolamento n. 650/2012 1. Dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità 35. Già da tempo è stato rilevato che tutti gli ordinamenti giuridici del mondo concordano sul fatto che può essere erede una persona sopravvissuta al de cuius ma qui si esaurisce la convergenza delle opinioni in materia di successioni ( 11 ). È quindi necessario procedere con cautela nel definire le nozioni di diritto dell’Unione in materia di diritto successorio che non sono stati espressamente definite dal legislatore dell’Unione. Tali nozioni includono l’accettazione e la rinuncia all’eredità. 36. In via di principio una dichiarazione di erede relativa alla rinuncia o all’accettazione dell’eredità è un atto giuridico unilaterale in forza del quale una persona, avente determinati diritti derivanti dalla successione di un de cuius, decide se diventare o no soggetto dei diritti e degli obblighi alla stessa spettanti a titolo di successione o, eventualmente, se diventare soggetto di tali diritti con limitazione della responsabilità per i debiti del de cuius. ( 12 ) 37. Poiché tali dichiarazioni sono di notevole importanza non solo per le persone che hanno acquisito determinati diritti in seguito all’apertura della successione ma anche per i creditori del de cuius, i singoli ordinamenti giuridici stabiliscono determinati requisiti di validità di dette dichiarazioni. I motivi di certezza del diritto e di tutela dei creditori giustificano, innanzitutto, la previsione di un termine legale entro il quale siffatte dichiarazioni possono essere rese dagli eredi; la loro mancata presentazione entro tale termine comporta, generalmente, l’acquisizione definitiva dell’eredità. Tali motivi giustificano altresì l’introduzione di requisiti specifici per quanto riguarda la forma delle dichiarazioni, compreso l’intervento di un organo giurisdizionale o di un notaio. 38. Le questioni pregiudiziali del giudice del rinvio riguardano le dichiarazioni di rinuncia all’eredità rese dinanzi ad un organo giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, alle quali si applica anche l’articolo 28 del medesimo regolamento. Ritengo che si debba condividere la tesi, espressa in dottrina, secondo la quale l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che è applicabile solo alle dichiarazioni rese dopo l’apertura della successione ( 13 ) e che non trova applicazione nelle situazioni in cui, ai fini della produzione di determinati effetti giuridici previsti dalla legge applicabile alla successione, sia necessario che un organo giurisdizionale compia atti che vadano oltre la semplice ricezione di una dichiarazione, come, ad esempio, adottare una decisione o avviare un altro procedimento ( 14 ). 39. Pertanto, occorre considerare che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 si applica alle dichiarazioni di accettazione dell’eredità o di rinuncia all’eredità in forza delle quali una persona, avente un determinato diritto sull’eredità, conformemente alla legge applicabile alla successione, diventa definitivamente ( 15 ) o rinuncia definitivamente a diventare – in forza di una sua dichiarazione di volontà unilaterale, che non richiede l’approvazione da parte di un organo giurisdizionale o l’instaurazione di ulteriori procedimenti – titolare dei diritti e degli obblighi alla stessa spettanti a titolo di successione o, in alternativa, diventa titolare di tali diritti con limitazione della sua responsabilità per i debiti del de cuius. 2. Validità della dichiarazione di accettazione dell’eredità o di rinuncia all’eredità 40. L’adempimento delle condizioni necessarie per produrre gli effetti indicati nel paragrafo precedente può essere qualificato diversamente nei vari ordinamenti giuridici. Ci si può chiedere se un atto volto a raggiungere siffatti effetti sia stato posto in essere, sia valido e sia efficace. Per evitare malintesi terminologici nel prosieguo utilizzerò la nozione di validità. Con la nozione di validità della dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità intendo l’adempimento delle condizioni previste dalla legge applicabile alla successione ai fini della produzione, in forza di una dichiarazione di volontà unilaterale, degli effetti indicati al paragrafo 39 delle presenti conclusioni, consistenti nell’acquisizione definitiva o nella rinuncia definitiva ai diritti e agli obblighi derivanti dalla successione o, in alternativa, nell’acquisizione dei diritti con limitazione della responsabilità per i debiti del de cuius. 41. Il requisito previsto dal diritto tedesco ai sensi del quale la dichiarazione di rinuncia deve essere presentata al giudice competente per la successione rientra tra tali condizioni. 42. Tra i requisiti di validità della dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità è possibile distinguere i requisiti di validità sostanziale e di validità formale previsti dal diritto delle successioni. Per quanto riguarda i requisiti di validità sostanziale si tratta in questo caso solo di quelli previsti dalle disposizioni di diritto successorio e non di quelli rientranti in altri statuti, ad esempio lo statuto personale. ( 16 ) 43. Qualora la validità formale e la validità sostanziale siano disciplinate dallo stesso ordinamento giuridico la valutazione in merito a quali requisiti di tale dichiarazione costituiscano requisiti di validità sostanziale e quali di validità formale non ha molta rilevanza pratica. Diversamente accade nelle ipotesi in cui nelle circostanze di fatto emergano elementi estranei e le vigenti norme di conflitto di diritto internazionale privato prevedano che i requisiti di validità sostanziale e i requisiti di validità formale di un determinato atto siano stabiliti da distinti ordinamenti giuridici («Statute», statuti). 44. Nel caso in cui la validità sostanziale di una dichiarazione di accettazione o di rinuncia sia disciplinata da uno statuto (statuto successorio) e la sua validità formale da un altro statuto (statuto della forma), l’atto giuridico posto in essere sarà valido qualora siano soddisfatti i requisiti di validità sostanziale previsti dal primo statuto e i requisiti di validità formale previsti dal secondo. 3. Statuto alternativo della forma di una dichiarazione relativa all’accettazione dell’eredità o alla rinuncia all’eredità ai sensi del regolamento n. 650/2012 45. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera e), del regolamento n. 650/2012, il trasferimento dell’eredità, le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o della rinuncia all’eredità o al legato sono regolati dal diritto applicabile alla successione a norma degli articoli 21 e 22 del regolamento n. 650/2012. 46. Al contempo, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 650/2012, la dichiarazione di accettazione dell’eredità o di rinuncia all’eredità è valida, quanto alla forma, se soddisfa alternativamente: a) i requisiti previsti dalla legge applicabile alla successione (lex successionis) o b) i requisiti della legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale. 47. Inoltre, l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 prevede una competenza supplementare per la dichiarazione di accettazione dell’eredità o di rinuncia all’eredità dell’organo giurisdizionale del luogo di residenza abituale dell’erede. 48. Il combinato disposto, da un lato, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 650/2012 e, dall’altro, degli articoli 13 e 28, lettera b), del medesimo regolamento comporta che nel caso delle dichiarazioni rese dinanzi agli organi giurisdizionali competenti ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 sarà, di regola, necessario verificare la validità sostanziale di tali dichiarazioni in considerazione del diritto applicabile alla successione mentre la verifica della validità formale delle stesse avverrà in considerazione del diritto del luogo della residenza abituale dell’erede che è, al contempo, il diritto dell’organo giurisdizionale che riceve la sua dichiarazione. 4. Distinzione tra gli elementi relativi alla validità sostanziale e gli elementi relativi alla validità formale di una dichiarazione di accettazione o di rinuncia 49. In base al diritto internazionale privato non è facile determinare il confine tra la forma di un atto giuridico e la natura sostanziale di un atto giuridico, in quanto i diversi sistemi giuridici hanno affrontato in modo diverso tali aspetti. ( 17 ) 50. Nel caso di norme di diritto internazionale privato armonizzate dal diritto dell’Unione europea, tale questione deve essere decisa in modo autonomo. Secondo la giurisprudenza costante della Corte dalla necessità di applicazione uniforme del diritto dell’Unione e dal principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi ( 18 ). 51. In mancanza di un rinvio esplicito al diritto di uno Stato membro, è quindi necessario effettuare una qualificazione autonoma e determinare in modo uniforme la portata degli elementi relativi alla validità sostanziale e degli elementi relativi alla validità formale del negozio giuridico in questione ( 19 ). La qualificazione effettuata nella legge applicabile alla successione – come, nel caso del presente rinvio, nel diritto tedesco - non è pertinente in questo caso. 52. L’eventuale accertamento che un determinato requisito di validità si riferisca alla forma di un atto comporta automaticamente la sua esclusione dal gruppo dei requisiti di validità sostanziale. Lo stesso elemento non può, infatti, essere valutato contemporaneamente alla luce di due status diversi (in questo caso dello statuto della successione e dello statuto della forma). C. Requisito della presentazione della dichiarazione di rinuncia all’organo giurisdizionale della successione come una condizione di validità di detta dichiarazione 1. Oggetto delle presenti conclusioni 53. L’oggetto delle presenti conclusioni è determinato dalla portata delle questioni pregiudiziali presentate dal giudice del rinvio e dall’oggetto della controversia nel procedimento principale. I confini della questione giuridica che costituisce l’oggetto delle conclusioni sono delineati da due aspetti: il tipo di dichiarazione resa e i requisiti della sua validità previsti dal diritto tedesco. Più precisamente, le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio riguardano la dichiarazione di rinuncia resa dagli eredi nonché la condizione di validità di siffatta dichiarazione prevista nel diritto tedesco, costituita dalla presentazione di tale dichiarazione nel termine previsto dalla legge all’organo giurisdizionale competente per la successione, vale a dire il giudice della residenza abituale del de cuius al momento della sua morte. 54. Pertanto, nel prosieguo della mia analisi, mi limiterò a valutare la questione della dichiarazione di rinuncia dell’erede e del requisito della sua validità previsto dal diritto nazionale, che consiste nell’obbligo di presentare tale dichiarazione all’organo giurisdizionale della successione ( 20 ). 55. La risposta alle questioni pregiudiziali dipende quindi da un’interpretazione autonoma della nozione di «forma» utilizzata dal legislatore all’articolo 28 del regolamento n. 650/2012, precisamente dall’accertamento se il requisito della presentazione della dichiarazione di rinuncia all’eredità all’organo giurisdizionale competente per la successione costituisca un requisito di validità formale di tale atto giuridico. 56. Nel regolamento n. 650/2012 il legislatore ha esplicitamente effettuato una tale qualificazione autonoma dei requisiti di validità di cui all’articolo 26, paragrafo 1 e 27, paragrafo 3, determinando – per quanto riguarda le disposizioni a causa di morte – quali elementi di tali atti giuridici si riferiscono alla validità sostanziale e quali alla validità formale. Il regolamento n. 650/2012 non contiene, invece, alcuna disposizione che stabilisca quali elementi si riferiscono alla validità sostanziale della dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità e quali alla sua validità formale. Si tratta quindi di un elemento di interpretazione del regolamento. 2. Qualificazione del requisito di presentazione della dichiarazione di rinuncia all’eredità all’organo giurisdizionale competente per la successione come requisito formale di detta dichiarazione 57. In via di principio la nozione di «forma» di un atto giuridico viene intesa come il modo imposto dalla legge all’esternazione da parte di una determinata persona della sua volontà di produrre determinati effetti giuridici, il cui mancato rispetto comporta che tali effetti non si producono ( 21 ). La presentazione della dichiarazione dinanzi ad un organo giurisdizionale costituisce un modo di esternazione della volontà della persona che rende la dichiarazione. Di regola si ritiene, tuttavia, che il requisito relativo alla ricezione della dichiarazione dal destinatario non costituisca un elemento della forma ( 22 ). Ciò configurerebbe un argomento contrario alla qualificazione del requisito di cui trattasi previsto nel diritto tedesco come requisito di validità formale della dichiarazione. 58. Per procedere a un’interpretazione autonoma, occorre tenere conto del tenore della disposizione, del suo contesto e dello scopo della normativa. Il tenore dell’articolo 28 del regolamento n. 650/2012 non fornisce una risposta univoca alla questione della qualificazione del requisito in esame. Tuttavia, l’articolo 28 del regolamento n. 650/2012 è strettamente correlato all’articolo 13 di detto regolamento, anche se il suo ambito di applicazione non è limitato alle dichiarazioni rese dinanzi a un organo giurisdizionale competente in virtù di quest’ultima disposizione. Dall’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 emerge che la competenza dell’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede è subordinata alla condizione che la legge applicabile alla successione in vigore in tale Stato membro preveda la possibilità di effettuare una dichiarazione di rinuncia all’eredità dinanzi ad un organo giurisdizionale. Ne consegue che la competenza in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 è subordinata all’esistenza parallela di due ordinamenti giuridici che prevedono, in via di principio, la stessa soluzione consistente nell’affidare agli organi giurisdizionali la ricezione delle dichiarazioni di rinuncia all’eredità. 59. Pertanto, l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 rinvia direttamente, anche se lo fa solo per determinare i presupposti della competenza di un organo giurisdizionale, alla legge dello Stato della residenza abituale dell’erede. Ciò costituisce un’indicazione del fatto che la portata degli atti da compiere dinanzi ad un organo giurisdizionale debba essere determinata alla luce della legge dello Stato della residenza abituale dell’erede. Con ciò è coerente la soluzione adottata nell’articolo 28 del regolamento n. 650/2012, dal quale emerge che la portata degli atti da compiere dinanzi a un organo giurisdizionale in sede di presentazione di una dichiarazione è determinata, alternativamente, dalla legge applicabile alla successione o dalla legge dell’organo giurisdizionale competente in base alla residenza abituale dell’erede. Ne consegue che l’insieme degli atti da compiere davanti a un organo giurisdizionale dovrebbe essere determinato dall’uno o dall’altro ordinamento giuridico. Nei limiti in cui tali atti riguardano il modo di manifestare e di sancire l’intenzione di rinunciare alla successione da parte dell’erede, gli stessi definiscono la forma della dichiarazione di rinuncia all’eredità. La partecipazione dell’organo giurisdizionale al compimento di tali atti deve essere considerata come un elemento di detta forma. 60. Per quanto riguarda l’obiettivo della normativa, questo emerge direttamente dalla prima parte del considerando 32 del regolamento n. 650/2012. Tale obiettivo consiste nel semplificare la vita a eredi e legatari, consentendo loro di rendere le dichiarazioni relative all’accettazione o alla rinuncia all’eredità nelle forme previste dalla legge dello Stato membro di residenza abituale davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato membro. 61. Per perseguire tale obiettivo, all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 il legislatore dell’Unione ha stabilito la competenza sussidiaria degli organi giurisdizionali dello Stato di residenza abituale della persona chiamata all’eredità di ricevere le dichiarazioni di rinuncia all’eredità. Successivamente, all’articolo 28, lettera b), di tale regolamento ha previsto che la dichiarazione di rinuncia all’eredità è valida, per quanto riguarda la forma, anche quando soddisfa i requisiti della legge dello Stato in cui la persona che effettua la dichiarazione ha la sua residenza abituale ( 23 ). 62. Nei casi delle dichiarazioni di rinuncia all’eredità rese dinanzi ad un organo giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, l’articolo 28, lettera b), di tale regolamento garantisce che la facoltà specifica spettante alla persona avente diritto a rendere le dichiarazioni previste dal considerando 32, attuata mediante la previsione di una competenza speciale ai sensi dell’articolo 13 di tale regolamento, non sia illusoria. Chiedendo all’organo giurisdizionale dello Stato della sua residenza abituale di ricevere una dichiarazione di rinuncia all’eredità, la persona chiamata all’eredità avrà la certezza che la validità formale dell’atto compiuto dinanzi a tale organo giurisdizionale non dipenderà dai requisiti formali di siffatta dichiarazione previsti dalla legge applicabile alla successione ( 24 ). 63. Bisogna richiamare l’attenzione sulla situazione peculiare delle persone che rinunciano all’eredità. A differenza del caso in cui accettano l’eredità, tali persone non devono, di regola, tener conto della necessità di compiere ulteriori atti in futuro. Rendendo tale dichiarazione esse mirano a rinunciare definitivamente ai loro diritti derivanti dalla successione e a liberarsi dagli obblighi su di esse gravanti a tale titolo. Spesso si tratta di persone che non hanno avuto alcun contatto con il de cuius durante la sua vita e quindi non desiderano ereditare dallo stesso, preferendo la loro sicurezza giuridica (nessun rischio di responsabilità per eventuali debiti del de cuius) ai possibili vantaggi materiali (derivanti dall’acquisizione dei beni ereditati) ( 25 ). 64. L’obiettivo del regolamento n. 650/2012, consistente nel consentire agli eredi di rendere dichiarazioni di rinuncia all’eredità nello Stato della loro residenza abituale, richiede che tali persone, quando si rivolgono a un organo giurisdizionale avente una competenza speciale a ricevere le loro dichiarazioni e agiscono dinanzi a tale organo, rispettando quindi i requisiti formali previsti dalla legge del luogo in cui l’atto viene compiuto, non debbano, successivamente, compiere ulteriori atti dinanzi agli organi giurisdizionali di altri Stati affinché tale atto sia ritenuto valido. 65. L’interpretazione contraria implicherebbe che la persona che rinuncia all’eredità dovrebbe compiere una serie di atti al fine di determinare la legge applicabile alla successione, tra cui accertare l’ultima residenza abituale del de cuius al momento della morte (articolo 21 del regolamento n. 650/2012), ( 26 ) nonché accertare se il de cuius abbia scelto una legge applicabile alla successione (articolo 22 del regolamento n. 650/2012). Successivamente, sarebbe necessario accertare quale organo giurisdizionale di un determinato Stato membro sia territorialmente competente a ricevere la dichiarazione, tradurre i documenti pertinenti nella lingua ufficiale dell’organo giurisdizionale della successione e inviarli a tale organo. Tutti questi atti dovrebbero essere compiuti prima della scadenza del termine previsto dalla legge applicabile alla successione. Sarebbe assolutamente eccessivo gravare in questo modo una persona che non intende ereditare dal de cuius, indipendentemente dalla legge applicabile alla successione ( 27 ). 66. Non viene messa in discussione la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, visto la competenza ristretta dell’organo giurisdizionale indicato all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, ritenere che non sia sufficiente una dichiarazione resa dinanzi a tale organo significherebbe che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 non avrebbe alcuna utilità per gli eredi. Anzi, sembrerebbe che l’esercizio della facoltà prevista da tale articolo anziché abbreviare i tempi di definizione della causa successoria da parte di un erede che rinuncia all’eredità li allunghi. Esiste persino il rischio che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 faccia sorgere in capo all’erede l’errato convincimento circa la validità degli atti compiuti davanti all’organo giurisdizionale della residenza abituale e lo esponga, quindi, a un danno. Di conseguenza, non solo gli obiettivi del regolamento n. 650/2012 enunciati nei suoi considerando 7 e 32 non verrebbero raggiunti, ma si verificherebbe l’effetto contrario: il regolamento n. 650/2012 contribuirebbe ad aumentare l’incertezza in merito alla situazione giuridica dell’erede. 67. Tenuto conto dell’obiettivo del legislatore dell’Unione di semplificare la vita a eredi, si deve ritenere che dall’attribuzione, in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, della competenza sussidiaria agli organi giurisdizionali della residenza abituale dell’erede emerga che l’erede deve avere la possibilità di rinunciare definitivamente ai diritti che gli spettano a titolo della successione con un atto posto in essere soltanto dinanzi all’organo giurisdizionale della sua residenza abituale. Pertanto, il compimento di ulteriori atti davanti a un organo giurisdizionale di un altro Stato membro non potrebbe costituire una condizione per conseguire l’effetto consistente nella rinuncia, da parte dell’erede, ai diritti derivanti dalla successione. 68. Le suddette circostanze inducono a ritenere che il requisito, previsto dalla legge applicabile alla successione, della presentazione della dichiarazione di rinuncia all’eredità all’organo giurisdizionale competente per la successione, debba essere qualificato come un requisito di validità quanto alla forma di tale dichiarazione. Ciò è imposto dall’efficacia (effet utile) delle norme che prevedono la possibilità di rendere dichiarazioni di rinuncia all’eredità dinanzi all’organo giurisdizionale della residenza abituale dell’erede ( 28 ). 69. In considerazione di quanto sopra, il termine per rendere una dichiarazione di rinuncia all’eredità previsto dalla legge applicabile alla successione è rispettato se, prima della sua scadenza, sono compiuti davanti all’organo giurisdizionale dello Stato di residenza abituale dell’erede tutti gli atti che devono essere compiuti davanti ad un organo giurisdizionale in base alla legge di tale Stato affinché la dichiarazione possa essere considerata effettuata. Ai fini del rispetto del termine non è necessario che la dichiarazione sia resa all’organo giurisdizionale della successione situato in un altro Stato membro se tale requisito emerge soltanto dalla legge applicabile alla successione. 3. Significato del considerando 32 del regolamento n. 650/2012 70. In tale contesto sorge il dubbio, peraltro all’origine delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, circa il significato dell’ultima frase del considerando 32 del regolamento n. 650/2012. Da tale frase emerge chiaramente che coloro che rendono dichiarazioni di accettazione o di rinuncia all’eredità nello Stato membro della loro residenza abituale devono informare l’organo giurisdizionale o l’autorità che si occupa o che si occuperà della successione dell’esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione. 71. Il significato dell’ultima frase del considerando 32 del regolamento n. 650/2012 è controverso in dottrina. Viene sottolineato che le disposizioni di tale regolamento, in particolare gli articoli 13 e 28, non prevedono l’obbligo di informare gli organi giurisdizionali di un altro Stato membro dell’esistenza di una dichiarazione di rinuncia all’eredità né l’obbligo di trasmettere tali dichiarazioni. Detto obbligo, in particolare nel caso in cui il suo adempimento dovesse configurare un requisito di validità della dichiarazione, non può derivare solo da un considerando di un regolamento ( 29 ). 72. Effettivamente i considerando del regolamento da soli non costituiscono una fonte di diritti e di doveri dei singoli ( 30 ). I considerando assumono un ruolo importante nel processo di interpretazione delle disposizioni contenute nella parte normativa, indicano gli obiettivi del legislatore e, a grandi linee, le misure utilizzate per raggiungerli. Tuttavia, queste misure, in quanto tali, sono determinate dalla parte normativa del regolamento. 73. La circostanza che l’obbligo di informare il giudice previsto all’ultima frase del considerando 32 del regolamento n. 650/2012 non sia espressamente indicato nella parte normativa del regolamento non implica tuttavia che tale obbligo non sussista. L’articolo 28 del regolamento n. 650/2012 è inserito nel capo III di tale regolamento intitolato «Legge applicabile», che contiene norme di conflitto. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 650/2012, l’accettazione dell’eredità, le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato sono regolati dalla legge applicabile alla successione designata a norma degli articoli 21 e 22 di detto regolamento. La validità sostanziale della dichiarazione di rinuncia all’eredità è quindi soggetta alla legge applicabile alla successione. Se, in base a tale legge l’obbligo di informare l’organo giurisdizionale della successione della dichiarazione resa dovesse costituire un requisito di validità sostanziale in merito alla dichiarazione, si potrebbe sostenere che l’ultima frase del considerando 32 si riferisca a un obbligo desumibile della legge applicabile alla successione di cui agli articoli 21 e 22 del regolamento n. 650/2012. Tale ipotesi si verificherebbe se si dovesse applicare la qualificazione della forma della dichiarazione di rinuncia all’eredità come effettuata nel diritto tedesco: la fonte dell’obbligo sarebbe in quel caso l’articolo 21 del regolamento n. 650/2012, in combinato disposto con l’articolo 1945 BGB. ( 31 ) 74. Tuttavia, all’applicazione di detta qualificazione ostano, come emerge dalle presenti conclusioni, le disposizioni del regolamento n. 650/2012. In tale situazione, in assenza di un sistema uniforme a livello dell’Unione per la ricezione delle dichiarazioni di rinuncia all’eredità che preveda la trasmissione delle dichiarazioni relative alla successione di un determinato de cuius a un unico organo giurisdizionale competente per la successione, l’ultima frase del considerando 32 dovrebbe essere intesa come volta a indicare la necessità che la persona che ha reso la dichiarazione di rinuncia all’eredità compia atti che consentano all’organo giurisdizionale che esamina la causa successoria di essere informato del fatto che è stata depositata una dichiarazione valida. Il compimento di tali atti permette di evitare il rischio che sia resa una decisione basata sull’errata constatazione che non è stata resa alcuna dichiarazione di rinuncia all’eredità. L’omissione di tali atti e la mancata comunicazione all’organo giurisdizionale che si occupa della successione non può, tuttavia, invalidare la dichiarazione già resa. 4. Proposta di risposta 75. Alla luce delle suddette osservazioni ritengo che gli articoli 13 e 28 del regolamento n. 650/2012 debbano essere interpretati nel senso che la condizione, prevista dalla legge applicabile alla successione, di rendere una dichiarazione di rinuncia all’eredità all’organo giurisdizionale della successione, vale a dire il giudice della residenza abituale del de cuius al momento della sua morte, costituisce un requisito di validità formale della dichiarazione. Pertanto, nell’ipotesi in cui la validità della dichiarazione resa debba essere valutata, per quanto riguarda la forma, alla luce della legge indicata nell’articolo 28, lettera b), del regolamento n. 650/2012, il mancato rispetto di tale requisito non comporta l’invalidità della dichiarazione resa davanti al giudice competente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento. D. Dimostrazione di aver reso la dichiarazione in un procedimento pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale di un altro Stato membro 76. La questione pregiudiziale proposta dal giudice del rinvio può essere letta anche come inerente alla necessità di dimostrare, e al modo di perseguire tale finalità, nei procedimenti giudiziari pendenti in un altro Stato membro, che una valida dichiarazione di rinuncia all’eredità è stata resa dinanzi a un organo giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012. Gran parte delle osservazioni scritte del governo spagnolo riguarda tale problematica. 77. Si tratta di un problema di rilievo che ha grande incidenza pratica. Che senso ha infatti che un erede proceda a una valida dichiarazione di rinuncia all’eredità se tale dichiarazione non viene presa in considerazione quando un giudice di un altro Stato membro emette una decisione, e ciò a causa dell’inosservanza dei requisiti procedurali in vigore, riguardanti in particolare la prova di un determinato fatto? 78. Alla luce della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, si deve tuttavia considerare che secondo il giudice del rinvio il problema dell’inosservanza dei requisiti procedurali da parte di T.N. e N.N. non si pone nel caso di specie. Il giudice del rinvio non ha dubbi sul fatto che dette parti abbiano compiuto entro i termini tutti gli atti riguardanti la rinuncia all’eredità previsti dal diritto olandese. Lo stesso non ha, altresì, dubbi sul fatto che tutti i documenti richiesti dal giudice della successione siano stati infine presentati a tale organo giurisdizionale unitamente alla traduzione nella lingua di quest’ultimo. Infine, alla luce del contenuto della decisione del rinvio, si deve ritenere che l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Brema) abbia emesso la decisione impugnata non a motivo del fatto che, nel corso del procedimento, T.N. e N.N. non hanno fornito una prova adeguata della rinuncia all’eredità dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia) o che non hanno rispettato determinati obblighi procedurali, ma in quanto non hanno presentato al giudice competente per la successione gli atti ai quali è subordinata la validità della loro dichiarazione di rinuncia all’eredità entro il termine stabilito dall’articolo 1944 del BGB. 79. In considerazione di quanto sopra, ritengo che la valutazione della circostanza riguardante l’obbligo di depositare copie, originali e di traduzioni di documenti redatti in un altro Stato membro al fine di dimostrare che è stata resa una valida dichiarazione di rinuncia all’eredità non sia necessaria per fornire una risposta utile ai fini della decisione da parte del giudice del rinvio nella controversia in esame. V. Conclusioni 80. In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali formulate dallo [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore anseatico di Brema, Germania) nei seguenti termini: Gli articoli 13 e 28 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, devono essere interpretati nel senso che il requisito, previsto dalla legge applicabile alla successione, di presentare una dichiarazione di rinuncia all’eredità al giudice competente per la successione, vale a dire il giudice della residenza abituale del de cuius al momento della sua morte, costituisce un requisito di validità formale di siffatta dichiarazione. Pertanto, nell’ipotesi in cui la validità quanto alla forma della dichiarazione venga valutata in base alla legge indicata all’articolo 28, lettera b), del regolamento n. 650/2012, l’inosservanza di siffatto requisito non comporta l’invalidità della dichiarazione resa davanti ad un organo giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 13 di detto regolamento. ( 1 ) Lingua originale: il polacco. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2012, L 201, pag. 107 ). ( 3 ) A fini di semplificazione, nel prosieguo delle presenti conclusioni con l’espressione «dichiarazioni di accettazione o di rinuncia all’eredità» mi riferirò a tutte queste dichiarazioni congiuntamente. ( 4 ) BGBl. I, pag. 1077. ( 5 ) BGBl. I, pag. 2586. ( 6 ) D.W. Najdecki, BGB § 1945 Form der Ausschlagung, in: W. Burandt, D. Rojahn (red.), [OSCURATO:PERSONA] , 3 a ed., C.H. Beck, Monaco, 2019, punto 2; J. Heinemann, BGB § 1945 Form der Ausschlagung, in: beck-online.GROSSKOMMENTAR , C.H. Beck, Monaco, versione del 15 luglio 2021, punto 10. ( 7 ) V., ad esempio, A. Dutta, EuErbVO Artikel 28 Formgültigkeit einer Annahme- oder Ausschlagungserklärung, in: [OSCURATO:PERSONA] zum [OSCURATO:PERSONA] , 8 a ed., C.H. Beck, Monaco, 2020, punto 5; J.P. Schmidt, EuErbVO Art. 28 Formgültigkeit einer Annahme- oder Ausschlagungserklärung, in: A. Dutta, J. Weber (eds), [OSCURATO:PERSONA] , 2 a ed., C.H. Beck, Monaco, 2021, punto 16. Per sottolineare la summenzionata specificità, nel prosieguo delle presenti conclusioni, riguardo alla condizione prevista nel diritto tedesco, indicherò che si tratta di una dichiarazione di rinuncia presentata «al» giudice (conformemente all’articolo 1945 BGB), e non «dinanzi» al giudice (conformemente all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012). ( 8 ) Approfondirò tale questione nella sezione D della presente analisi. ( 9 ) Al contempo, sembra che, nella situazione giuridica applicabile nel procedimento principale, una dichiarazione di rinuncia all’eredità potrebbe essere resa non solo al giudice territorialmente competente in base all’ultima residenza abituale del de cuius in Germania al momento della sua morte, ma anche presso il giudice competente in base alla residenza abituale in Germania della persona che rende la dichiarazione. Quest’ultimo giudice sarebbe comunque tenuto a trasmettere la dichiarazione al giudice territorialmente competente del luogo di residenza abituale del defunto al momento del suo decesso. Vedi, a questo proposito, l’articolo 344, paragrafo 7, della legge sulla procedura in materia di famiglia e nelle questioni di volontaria giurisdizione. ( 10 ) V. P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 28, in: U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. [OSCURATO:PERSONA], F. [OSCURATO:PERSONA], B. Reinhartz, Commentaire du règlement européen sur les successions , Dalloz, Parigi, 2015, punto 4, pag. 140. ( 11 ) W. Ludwiczak, Międzynarodowe prawo prywatne , 5 a ed., Ars boni et aequi, Poznań 1996, pag. 280. ( 12 ) Nella dottrina francese tale diritto viene definito come «option de l’héritier». V. P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 28 – Validité quant à la forme de la déclaration concernant l’acceptation ou la renonciation, in: A. Bonomi, P. [OSCURATO:PERSONA], Le droit européen des successions , 2 a ed., Bruxelles, Bruylant, 2016, punto 5, pag. 478. ( 13 ) Così, ad esempio, P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 13 – Acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire, ou renonciation à ceux-ci, in: A. Bonomi, P. [OSCURATO:PERSONA], Le droit européen des successions , 2 a ed., Bruylant, Bruxelles, 2016, punto 3, pag. 258; E. Lein, EuErbVO Artikel 13 Annahme oder Ausschlagung der Erbschaft, eines Vermächtnisses oder eines Pflichtteils, in: A. Dutta, J. Weber (eds), [OSCURATO:PERSONA] , 2 a ed., C.H. Beck, Monaco, 2021, punto 9. ( 14 ) Così, ad esempio, P. [OSCURATO:PERSONA], Articolo 13 (...), op. cit., pagg. 258 e 259; E. Lein, EuErbVO Artikel 13 (…), op. cit., punto 5. Ciò trova conferma anche nel considerando 33 del regolamento n. 650/2012. ( 15 ) Con riserva di un’eventuale possibilità di impedire gli effetti della dichiarazione resa, se tale possibilità è prevista dalla legge applicabile alle successioni. ( 16 ) Ad esempio, validità di un atto che dipende dall’età della persona che ha reso la dichiarazione. ( 17 ) W. Ludwiczak, op. cit., pag. 175. ( 18 ) V. sentenza del 23 maggio 2019, WB ( C‑658/17 , EU:C:2019:444 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). ( 19 ) Così anche in relazione all’articolo 11 del regolamento n. 593/2008/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( GU L 177, pag. 6 ), L.D. Loacker, [OSCURATO:PERSONA] I Regulation. [OSCURATO:PERSONA] 11. Formal validity, in: G.-P. Calliess, M. Renner (red.), [OSCURATO:PERSONA]: Commentary , 3 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aan den Rijn, 2020, punto 29, pag. 302. ( 20 ) Non escludo che le considerazioni e le conclusioni esposte nel prosieguo siano valide anche per altri tipi di dichiarazioni. Tuttavia, non valuterò tale aspetto nelle presenti conclusioni. ( 21 ) V., ad esempio, Relazione sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del prof. [OSCURATO:PERSONA], docente all’Università di Milano, e del prof. [OSCURATO:PERSONA], docente all’Università di Parigi I ( GU 1980, C 282, pag. 1 ) e osservazioni sull’articolo 9 di tale convenzione. ( 22 ) V. L.D. Loacker, op. cit, punto 30, pag. 303. ( 23 ) Osservo, al contempo, che l’articolo 28 del regolamento n. 650/2012 non si applica solo alle dichiarazioni rese davanti all’organo giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 13 di tale regolamento. ( 24 ) In linea di principio, il mancato rispetto delle condizioni formali potrebbe verificarsi solo se l’organo giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 violasse le proprie regole procedurali. ( 25 ) I motivi possono essere, ovviamente, di vario tipo, anche di natura puramente morale, come ad esempio la convinzione che l’eredità dovrebbe spettare ad un altro erede. ( 26 ) Ciò può non essere evidente nemmeno per gli eredi aventi maggiore conoscenza del de cuius. Basti richiamare l’ampio considerando 23 del regolamento n. 650/2012 relativo all’interpretazione della nozione di residenza abituale, ai sensi del quale al fine di determinare la residenza abituale, l’autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici di tale regolamento. ( 27 ) Ovviamente, la legge applicabile alla successione determina se è possibile rinunciare all’eredità ai sensi degli articoli 13 e 28 del regolamento n. 650/2012. Pertanto anche una persona che rinuncia all’eredità deve compiere alcune considerazioni su quale legge sia applicabile alla successione del de cuius. È altresì il motivo per il quale un presupposto della competenza sussidiaria ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 è la possibilità di fare una dichiarazione di rinuncia all’eredità dinanzi ad un organo giurisdizionale in base alla legge applicabile alla successione. Tuttavia, la validità di una dichiarazione resa davanti a un organo giurisdizionale non dipende dalla fondatezza della convinzione della persona che ha reso la dichiarazione ma dalla previsione, nella legge accertata infine come applicabile alla successione, della facoltà di rinunciare all’eredità con una dichiarazione resa davanti ad un organo giurisdizionale. Nel caso di una dichiarazione di rinuncia all’eredità è inoltre molto probabile che una dichiarazione avente un determinato contenuto possa avere lo stesso effetto in base a diversi ordinamenti giuridici. ( 28 ) Confronta le mie conclusioni nella causa Mahnkopf ( C‑558/16 , EU:C:2017:965 , paragrafo 114 ). ( 29 ) Tuttavia, le opinioni in dottrina si dividono. Si sono pronunciati contro la sussistenza di tale obbligo autori tedeschi come A. Dutta, EuErbVO Artikel 28 Formgültigkeit einer Annahme- oder Ausschlagungserklärung, in: [OSCURATO:PERSONA] zum [OSCURATO:PERSONA] , 8 a ed., C.H. Beck, Monaco, 2020, punto 13, che parla di «sicurezza» (Sollerfordernis); J.P. Schmidt, [OSCURATO:PERSONA] der Erbschaft in grenzüberschreitenden Sachverhalten unter besonderer Berücksichtigung der EuErbVO, Zeitschrift für [OSCURATO:PERSONA] und Vermögensnachfolge , 2014, 455, pag. 460. P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 13, op. cit., punto 20, pag. 264, sembra guardare con un occhio più favorevole a tale obbligo di trasmissione della dichiarazione specificando, tuttavia, che il mancato adempimento di detto obbligo non può comportare la nullità della dichiarazione. F. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 13, in: U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. [OSCURATO:PERSONA], F. [OSCURATO:PERSONA], B. Reinhartz, Commentaire du règlement européen sur les successions , Dalloz, Parigi, 2015, punto 2, pag. 84, si pronuncia a favore della sanzione della nullità derivante dall’inadempimento di tale obbligo. ( 30 ) V., in particolare, sentenza del 3 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑398/13 P , EU:C:2015:535 , punti da 64 a 67 ). ( 31 ) Con la differenza che nel considerando 32 del regolamento n. 650/2012 si fa riferimento alla questione di informare in merito alla dichiarazione effettuata e non della sua trasmissione all’organo giurisdizionale competente per la successione.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 650/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris