CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 09486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] natcl_a CASORIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava la richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento del medesimo fatto — e pertanto l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 649 cod. proc. pen. - relativamente alle imputazioni del reato previsto all'art. 216 della legge fallimentare e del reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, per le quali i predetti erano stati giudicati e condannati con sentenze divenute irrevocabili rispettivamente il 9 settembre 2018 e il 7 novembre 2020. Accoglieva, invece, la richiesta in subordine avanzata con la stessa istanza di riconoscimento della disciplina del reato continuato in ordine alle pene inflitte per i predetti reati, determinando, in ragione dell'aumento ex art. 81 cod. pen. di anno uno di reclusione per il reato meno grave di cui all'art. 11, d. Igs. n. 74 del 2000, il complessivo trattamento sanzionatorio di anni cinque di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e di anni sei e mesi due di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e Silvestro, a mezzo del comune difensore e con unico atto articolato in due motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione. Rileva, quanto ai fatti giudicati, che la condotta qualificata ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 costituiva un'attività di distrazione priva di connotazioni autonome rispetto alle condotte integranti la bancarotta fraudolenta patrimoniale per la quale era intervenuta l'altra condanna, sicché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, il primo reato risultava assorbito nel secondo e, in ogni caso, in sede di decisione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., si imponeva di ricondurre l'intero fatto alla disciplina dell'art. 219, comma 2, della legge fallimentare. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio ex art. 81 cod. pen., essendosi esposte al riguardo solamente inconferenti o insufficienti asserzioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono nel complesso infondati per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo richiama preliminarmente principi in tema di individuazione di un unico reato di bancarotta fraudolenta in presenza di più fatti distrattivi riguardanti il medesimo fallimento. Epperò, la questione posta attiene invece alla configurabilità o meno del concorso fra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Al riguardo, la difesa fa riferimento a un precedente di legittimità nel senso della possibilità dell'assorbimento del secondo reato nel primo (Sez. 5, n. 42156 del 29/09/2011, Borsano, Rv. 251698). La Corte di cassazione tuttavia, anche dopo le modifiche del testo dell'art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotte dalla legge n. 122 del 2010, ha avuto modo di pronunziarsi ripetutamente in senso opposto (Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli, Rv. 270810; Sez. 3, n. 3539 del 20/11/2015, dep. 2016, Cepparo, Rv. 266133; Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011, dep. 2012, Mazzieri, Rv. 2534799), rilevando che è configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, atteso che le relative norme incriminatrici non regolano la "stessa materia" ex art.15 cod. pen., data la diversità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, da un lato, ed interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti, dall'altro), della natura delle fattispecie astratte (di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare) e dell'elemento soggettivo (dolo specifico quanto alla prima, generico quanto alla seconda). [OSCURATO:PERSONA] condivide e intende dare continuità a tale indirizzo. Gli altri rilievi esposti nel motivo continuano nella sostanza a sostenere la stessa infondata tesi dell'assorbimento, ma con riguardo alla fattispecie aggravata del reato di bancarotta prevista dall'art. 219, comma 2 n. 1, I.f., invocando modifiche della decisione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la cui applicabilità, però, deriva proprio dal concorso dei due reati. Da ciò deriva l'infondatezza di tutte le censure mosse con il primo motivo. 3. Il secondo motivo pone rilievi inammissibili, poiché, oltre a continuare a sovrapporre erroneamente i tratti offensivi dei due reati, introduce alternative letture di merito, misurandosi solo con alcune delle spiegazioni intervenute, che nella loro interezza danno adeguatamente conto del percorso seguito ai fini della determinazione della misura dell'aumento per continuazione, risultando esso basato su appropriati apprezzamenti riferiti sia all'elevata entità economica delle operazioni di sottrazione dal pagamento delle imposte, sia alla loro reiterazione che, stante la natura fraudolenta, rimane significativa anche di un maggior dolo. 4. Ne discende il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. ( P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]