CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 48925/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 14/02/2022 della Corte di appello di Torino che, in riforma della sentenza del 14/05/2019 del Tribunale di Biella da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i reati relativi all'anno di imposta 2010 perché estinti per prescrizione, ha confermato nel resto la condanna per i residui reati di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, relativi all'anno di imposta 2011, e ha conseguentemente rideterminato la pena (principale) nella misura di un anno e dieci mesi di reclusione. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen., in relazione al profilo della inutilizzabilità della prova indiziaria, e il travisamento della prova. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 43 cod. pen., e 2, d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo. 1.3.Con il terzo motivo lamenta l'immotivata severità del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche, l'imrnotivata conferma della durata delle pene accessorie, l'immotivato diniego dei doppi benefici. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è fondato limitatamente alla durata delle pene accessorie e al diniego della non menzione. 3.11 primo motivo è inammissibilmente fattuale. 3.1.0sserva, al riguardo, il Collegio: 3.2.si imputa al [OSCURATO:PERSONA] di aver indicato nella dichiarazione annuale della società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», della quale era legale rappresentante, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da tre società ritenute, in sede di merito, mere "cartiere" sulla base degli elementi di prova analiticamente descritti dalla sentenza impugnata; 3.3.11 ricorrente ne deduce il travisamento e lamenta il malgoverno dell'art.192 cod. proc. pen.; 3.4.premesso che la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., non può mai costituire specifico motivo di ricorso (trattandosi di norme processuali la cui inosservanza non è stabilita a pena di nullità), va ribadito che oggetto di cognizione in sede di legittimità non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione deve, cioè, essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei (inequivoco il riferimento al "testo del provvedimento impugnato" contenuto nella lettera "e" del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); 3.5.1a Corte di cassazione può conoscere «gli atti del processo specificamente indicati» (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) quando ne viene dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 3.6.in tal caso, però, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.); 3.7. è necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035); 3.8.il principio di autosufficienza del ricorso trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ove a ciò egli non abbia provveduto nei modi sopra indicati (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01); 3.9.inoltre, poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, R V. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438); 3.10.in conclusione: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne deduce il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", dedurre il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado; 3.11.il ricorrente, a sostegno del dedotto travisamento, propone un esame diretto delle prove assunte nel corso del processo i cui verbali, però, in violazione del principio di autosufficienza, non allega nella loro interezza, né spiega se le prove indicate dalla Corte di appello sono diverse da quelle utilizzate dal Tribunale (ed, in tal caso, eventualmente travisate sin dal primo Giudice). 4.A non diversi rilievi si espone il secondo motivo, anch'esso fattuale, oltre che generico, non potendosi più mettere in discussione, attesa l'irrituale deduzione del travisamento della prova, l'affermata piena consapevolezza del ricorrente di utilizzare fatture per operazioni mai poste in essere dalle società emittenti con le quali - sostiene la Corte di appello - egli aveva avuto, negli anni, rapporti diretti, oltre ad essersi occupato personalmente dei trasporti della merce. 5.E' invece parzialmente fondato il terzo motivo. 5.1.La Corte di appello ha rideterminato la pena per i residui reati di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, relativi all'anno di imposta 2011 e commessi nel 2012, nella misura di un anno e dieci mesi di reclusione. 5.2.Si tratta di pena prossima al minimo edittale di un anno e sei mesi di reclusione vigente all'epoca dei fatti. Da tempo, ormai, questa Corte afferma che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Non è inutile sottolineare, peraltro, che la pena irrogata dalla Corte di appello è inferiore a quella (due anni di reclusione) applicata in primo grado per uno solo dei delitti di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000. 5.3.Le circostanze attenuanti generiche erano state negate in primo grado per l'assenza di positivi elementi di valutazione in tal senso. La Corte di appello non ha espressamente affrontato l'argomento e, tuttavia, nel negare il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha fatto riferimento ai precedenti penali del ricorrente, con ciò palesando argomenti a sostegno dell'implicito rigetto della richiesta. 5.4.Si aggiunga, in termini generali, che la applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. Sicché il loro diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). 5.5.Già prima della suddetta modifica normativa, questa Corte aveva affermato il principio di diritto secondo il quale, posto che la ragion d'essere della previsione normativa delle circostanze attenuanti generiche è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affe-mi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696, che ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza; nello stesso senso, Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044 - 01). Ne consegue che l'obbligo di motivazione non sussiste tanto se la richiesta manca, quanto in caso di richiesta generica che non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena (sulla necessità della specificità della richiesta, oltre le pronunce già citate, anche Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 1, n. 5917 del 12/03/1990, Bagli, Rv. 184129; Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987, Trocarico, Rv. 177678). La presunzione di non meritevolezza, in ultima analisi, non impone al giudice di spiegare le ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta generica (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460). 5.6.Nel caso di specie, l'appello era generico perché, più che confutare le ragioni del diniego positivamente espresse dal primo Giudice, il ricorrente nulla aveva dedotto se non limitarsi ad allegare l'oggettività del fatto e la propria soggettività (non ostando, a suo dire, i precedenti penali alla applicazione delle attenuanti generiche). 5.7.Anche il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato motivatamente non concesso sulla base di considerazioni (l'oggettività del fatto ed i precedenti penali dell'imputato) non sindacabili in questa sede, certamente non in base ad una rivalutazione degli elementi di fatto utilizzati dal (o comunque del) giudice di merito in sede di valutazione prognostico. 5.8.11 ricorso è invece fondato per quanto riguarda la durata delle pene accessorie temporanee di cui all'art. 12, d.lgs. n. 74 del 2000, e l'omessa motivazione sul diniego del beneficio della non menzione. 5.9.Quanto alla durata delle pene accessorie temporanee, la Corte di appello, pur avendo diminuito la pena principale, ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla durata delle pene accessorie temporanee senza spiegarne la ragione. Il Tribunale, infatti, a fronte della condanna alla pena principale di due anni e sei mesi di reclusione, aveva determinato la durata di tali pene accessorie nella misura di un anno e sei mesi di reclusione; la Corte di appello ha immotivatamente mantenuto la durata di tali pene nonostante abbia sensibilmente ridotto la pena principale. Sicché, mentre in primo grado la durata delle pene accessorie era inferiore a quella della pena principale, in appello quest'ultima è risultata inferiore alla pena accessoria. 5.10.Secondo l'autorevole arresto di Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01 (ripreso e ribadito, in tema di pene accessorie di cui all'art. 12, d.lgs. n. 74 del 2000, da Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972 - 01), la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen., come precedentemente sostenuto dalla ormai superata Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Rv. 262328 - 01 5.11.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. 5.12.La sentenza deve essere annullata con rinvio anche in relazione al beneficio della non menzione della condanna, richiesto con l'appello ed in relazione al quale la sentenza impugnata si è limitata a confermare quella di primo grado senza spiegare le ragioni del diniego. 5.13.Secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è diverso da quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (così, da ultimo, Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253484; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509; Sez. 1, n. 45756 del 14/11/2007, Della Corte, Rv. 238137; si veda, altresì, Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01 secondo cui il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. peli.). 5.14.Ne consegue che, stante la diversità dei presupposti, le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena non assorbono quelle relative al mancato riconoscimento dei beneficio della non menzione, sicché l'omissione, sul punto, resta patologica. 5.15.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata anche limitatamente al beneficio della non menzione del certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per esame sul punto. 5.16.Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente affermazione irrevocabile della responsabilità dell'imputato e della pena principale (non sospesa) applicata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie e all'omessa motivazione sul diniego della non menzione della condanna e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello