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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 febbraio 2021

Cassazione n. 27911/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26289-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso l'ordinanza n. 717/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, del 15/03/2021, pubblicata il 16/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza 15 marzo 2021, n. 717 della Corte d'appello di Brescia, che ha dichiarato inammissibile l'appello perché privo di ragionevole probabilità di accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

I. Quando è pronunciata l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348-bis c.p.c. può essere proposto - così dispone il comma 3 dell'art. 348-ter c.p.c. - ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado.

Nel ricorso in esame l'appellante [OSCURATO:PERSONA] impugna davanti a questa Corte non la sentenza del Tribunale di Cremona che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da lei fatta valere quale amministratore di sostegno del padre [OSCURATO:PERSONA], ma unicamente l'ordinanza di inammissibilità.

II. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1. Con il secondo motivo si lamenta che la Corte d'appello non abbia approfondito "in modo puntuale e dettagliato" le cinque censure d'appello; con il terzo motivo si contestano gli "errori di diritto" [in particolare sulla natura della incapacità di [OSCURATO:PERSONA] e sulla malafede di controparte] dell'ordinanza", nonché la "grave insufficienza, incongruità e illogicità della relativa motivazione"; con il quarto motivo, infine, si denuncia il giudizio di inidoneità delle capitolazioni di prova orale.

Si tratta di censure inammissibili in quanto, hanno precisato le sezioni unite (v.

Cass. n. 1914/2016), "l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni Ric. 2021 n. 26289 sez.

M2 - ud. 08-04-2022 -2- della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348- bis, comma 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.)".

2. Il primo motivo - che denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata per essere stata pronunciata oltre il termine fissato dall'art. 348-ter c.p.c. - è invece ammissibile ("l'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'art. 348-ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.", così da ultimo Cass.15786/2021). [OSCURATO:PERSONA] però reputa, a differenza di quanto aveva ritenuto il giudice relatore nella sua proposta comunicata prima dell'adunanza, che il motivo non possa essere accolto.

Secondo la stessa ricostruzione della ricorrente (cfr. le pp. 13-15 del ricorso): • in data 28 gennaio 2021 l'appellante depositava note scritte (disposte a causa dell'emergenza sanitaria) nelle quali richiamava il contenuto dell'atto d'appello e le sue conclusioni e insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; • all'udienza del 3 febbraio 2021 la Corte d'appello pronunciava una ordinanza con la quale invitava "l'appellante, prima di ogni decisione in merito alla richiesta sospensiva, a provare l'avvenuta notifica [alla parte appellata] onde verificare l'integrità del contraddittorio"; Ric. 2021 ti. 26289 sez.

M2 - ud. 08-04-2022 -3- • con note del 24 febbraio 2021 l'appellante produceva copia degli avvisi di ricevimento delle notificazioni effettuate; • all'udienza del 3 marzo 2021 la Corte d'appello emetteva una ordinanza nella quale dava atto che l'appellante aveva depositato "note scritte con le quali aveva insistito nelle proprie istanze istruttorie e di sospensiva ex art. 283 c.p.c." e si riservava di decidere "sulle istanze dell'appellante".

Ne consegue - non assumendo rilievo l'espressione utilizzata dalla Corte d'appello di udienza "tenutasi nelle forme della trattazione scritta", attenendo tale espressione solo alla modalità di svolgimento dell'udienza - che, quando il 5 marzo 2021 la Corte d'appello, a scioglimento della riserva, ha pronunciato l'ordinanza di inammissibilità, la "trattazione" della causa non era ancora iniziata, non avendo ancora il giudice pronunciato sulla sospensione della sentenza di primo grado e avendo unicamente verificato la regolarità del contraddittorio (cfr. al riguardo Cass. 18876/2020, per cui "la disposizione dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. deve essere interpretata nel senso che il giudice d'appello è in ogni caso tenuto a procedere alla preliminare verifica della corretta instaurazione del contraddittorio", così che "se dall'esame degli atti risultano vizi di invalidità della notifica dell'atto di appello o risulta che sia stata pretermessa la notifica dell'impugnazione a taluno dei litisconsorti necessari o delle altre parti che abbiano interesse a contraddire, il giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c." prima di pronunciare l'ordinanza di inammissibilità).

III. Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo la società intimata proposto difese.

Ric. 2021 n. 26289 sez.

M2 - ud. 08-04-2022 -4- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26289-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso l'ordinanza n. 717/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, del 15/03/2021, pubblicata il 16/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza 15 marzo 2021, n. 717 della Corte d'appello di Brescia, che ha dichiarato inammissibile l'appello perché privo di ragionevole probabilità di accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Quando è pronunciata l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348-bis c.p.c. può essere proposto - così dispone il comma 3 dell'art. 348-ter c.p.c. - ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado. Nel ricorso in esame l'appellante [OSCURATO:PERSONA] impugna davanti a questa Corte non la sentenza del Tribunale di Cremona che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da lei fatta valere quale amministratore di sostegno del padre [OSCURATO:PERSONA], ma unicamente l'ordinanza di inammissibilità. II. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1. Con il secondo motivo si lamenta che la Corte d'appello non abbia approfondito "in modo puntuale e dettagliato" le cinque censure d'appello; con il terzo motivo si contestano gli "errori di diritto" [in particolare sulla natura della incapacità di [OSCURATO:PERSONA] e sulla malafede di controparte] dell'ordinanza", nonché la "grave insufficienza, incongruità e illogicità della relativa motivazione"; con il quarto motivo, infine, si denuncia il giudizio di inidoneità delle capitolazioni di prova orale. Si tratta di censure inammissibili in quanto, hanno precisato le sezioni unite (v. Cass. n. 1914/2016), "l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni Ric. 2021 n. 26289 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -2- della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348- bis, comma 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.)". 2. Il primo motivo - che denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata per essere stata pronunciata oltre il termine fissato dall'art. 348-ter c.p.c. - è invece ammissibile ("l'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'art. 348-ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.", così da ultimo Cass.15786/2021). [OSCURATO:PERSONA] però reputa, a differenza di quanto aveva ritenuto il giudice relatore nella sua proposta comunicata prima dell'adunanza, che il motivo non possa essere accolto. Secondo la stessa ricostruzione della ricorrente (cfr. le pp. 13-15 del ricorso): • in data 28 gennaio 2021 l'appellante depositava note scritte (disposte a causa dell'emergenza sanitaria) nelle quali richiamava il contenuto dell'atto d'appello e le sue conclusioni e insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; • all'udienza del 3 febbraio 2021 la Corte d'appello pronunciava una ordinanza con la quale invitava "l'appellante, prima di ogni decisione in merito alla richiesta sospensiva, a provare l'avvenuta notifica [alla parte appellata] onde verificare l'integrità del contraddittorio"; Ric. 2021 ti. 26289 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -3- • con note del 24 febbraio 2021 l'appellante produceva copia degli avvisi di ricevimento delle notificazioni effettuate; • all'udienza del 3 marzo 2021 la Corte d'appello emetteva una ordinanza nella quale dava atto che l'appellante aveva depositato "note scritte con le quali aveva insistito nelle proprie istanze istruttorie e di sospensiva ex art. 283 c.p.c." e si riservava di decidere "sulle istanze dell'appellante". Ne consegue - non assumendo rilievo l'espressione utilizzata dalla Corte d'appello di udienza "tenutasi nelle forme della trattazione scritta", attenendo tale espressione solo alla modalità di svolgimento dell'udienza - che, quando il 5 marzo 2021 la Corte d'appello, a scioglimento della riserva, ha pronunciato l'ordinanza di inammissibilità, la "trattazione" della causa non era ancora iniziata, non avendo ancora il giudice pronunciato sulla sospensione della sentenza di primo grado e avendo unicamente verificato la regolarità del contraddittorio (cfr. al riguardo Cass. 18876/2020, per cui "la disposizione dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. deve essere interpretata nel senso che il giudice d'appello è in ogni caso tenuto a procedere alla preliminare verifica della corretta instaurazione del contraddittorio", così che "se dall'esame degli atti risultano vizi di invalidità della notifica dell'atto di appello o risulta che sia stata pretermessa la notifica dell'impugnazione a taluno dei litisconsorti necessari o delle altre parti che abbiano interesse a contraddire, il giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c." prima di pronunciare l'ordinanza di inammissibilità). III. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo la società intimata proposto difese. Ric. 2021 n. 26289 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -4- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così d