CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 36403/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21173-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], Ric. 2021 n. 21173 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 21173 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la sentenza n. 108/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 11/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 108 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Perugia, accogliendo in parte il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la declaratoria di nullità degli artt. 18.11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto dai lavoratori indicati in epigrafe ai fini degli aumenti periodici di anzianità; ha accertato il diritto dei lavoratori all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale ;ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione, escludendo, peraltro, la quota di incidenza sul TFR in quanto non esigibile in costanza di rapporto (nonché il periodo di aspettativa non retribuita del dipendente Bordoni) e prendendo a riferimento le date in cui alcuni lavoratori hanno stipulato una conciliazione con l’impresa. 2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la società affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori in epigrafe indicati. Ric. 2021 n. 21173 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- 3. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. 4. La parte ricorrente ha comunicato in via telematica“nota di deposito”, del 4 novembre 2022, ove ha dato atto di depositare “ricevute pec di accettazione e consegna dell’atto di rinuncia al ricorso per Cassazione proposto dalla soc. [OSCURATO:SOCIETA] notificato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 3 novembre 2022” nonché “notifica pec del 3 novembre 2022 di accettazione alla rinuncia nell’interesse dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] + altri effettuato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; 1.1.la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte; 1.2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto sia sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche solo dall’avvocato munito di mandato speciale e sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuatasenza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 1.3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata, perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass.n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010); 1.4. nel caso di specie, la parte si è limitata a depositare le relate di notifica concernenti l’atto di rinunzia, ma non l’atto di rinunzia, Ric. 2021 n. 21173 sez. ML -ud. 15-11-2022 -5- sicché non è stato consentito, al Collegio, di verificarne la ritualità; del pari, non è stat o depositato atto di accettazione della rinunzia; 2. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiaratal’inammissibilità del ricorso; 3. in mancanza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, commi 2 e 4, c.p.c., il Collegio ritiene che occorra provvedere alla condanna della parte ricorrente che vi ha dato causa (cfr. Cass. SS.UU. n. 19514 del 2008),spese liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, da