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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 47159/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe questa Corte di cassazione, Prima Sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso in data 9 novembre 2023 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze che aveva rigettato un'istanza di affidamento in prova avanzata dal predetto; - che il ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la predetta sentenza da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile in quanto il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione della Corte di cassazione riguardi i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza (Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, D'Ausilio, Rv. 279413); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 21- 44/42-- Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe questa Corte di cassazione, Prima Sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso in data 9 novembre 2023 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze che aveva rigettato un'istanza di affidamento in prova avanzata dal predetto; - che il ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la predetta sentenza da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile in quanto il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione della Corte di cassazione riguardi i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza (Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, D'Ausilio, Rv. 279413); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 21- 44/42-- Così deciso
Decreto Cassazione n. 47159/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris