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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26872/2022

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to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30/11/2020 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 1 kvk [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 12 maggio del 2015 che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione a due reati di rapina di telefoni cellulari e portafogli commessi, in due distinte occasioni e con l'ausilio di un terzo complice non identificato, nei confronti della medesima persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) vizio della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità.

In relazione al reato di rapina di cui al capo A, la Corte non avrebbe adeguatamente valutato le contraddizioni ed inesattezze contenute nel racconto della persona offesa, giudicandola attendibile in punto di individuazione dell'imputato come uno degli autori del fatto nonostante l'indicazione della vittima, non conforme al vero, che il ricorrente avesse accento campano, circostanza idonea a smentire l'individuazione fotografica, avvenuta a notevole distanza temporale dai fatti; In relazione alla rapina di cui al capo B, la persona offesa avrebbe riferito della sola presenza del ricorrente davanti al pub ove egli aveva rivisto i rapinatori dell'episodio precedente; l'imputato, tuttavia, non sarebbe stato presente sul luogo della aggressione, il vicolo ove la vittima era stata trasportata dagli altri due correi, sicché avrebbe dovuto essere escluso il concorso nel reato.

2. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte avrebbe condannato l'imputato pressoché esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, senza vagliarne l'attendibilità e senza tenere conto delle contrarie deduzioni difensive e delle obbiettive incertezze del racconto reso nelle indagini preliminari in diverse occasioni con indicazioni contrastanti tra loro, come specificato ai fgg. 8 e seguenti del ricorso, riprendendo interi passaggi dei verbali resi in fase di indagini preliminari, volti a mettere in evidenza come il teste avesse reso differenti versioni in relazione alla violenza subita in occasione della prima rapina.

Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 500 cod. proc. pen., segnalando di non aver potuto procedere alle contestazioni e che la Corte non avrebbe indicato le ragioni che l'avevano condotta a privilegiare la scelta di ritenere attendibili le dichiarazioni in danno dell'imputato anziché quelle nelle quali la persona offesa non aveva dichiarato di aver subito violenza in occasione della prima rapina, circostanza che sarebbe confermata dai toni colloquiali avutisi in occasione di un successivo incontro avvenuto tra la vittima e l'imputato prima della seconda rapina.

Il ricorrente segnala ulteriori elementi di contraddizione nel racconto della persona offesa, costituiti dalla presenza/assenza di un suo amico al secondo episodio, dalla descrizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], dalla descrizione del secondo episodio, dalle smentite del teste Moncini proprietario del pub ove vittima e rapinatori si erano incontrati. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati.

1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Secondo il pacifico principio della giurisprudenza di legittimità, ancora di recente ribadito, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).

Nel caso in esame, entrambi i giudici di merito, con conforme decisione idonea a relegare il vizio di travisamento della prova ad ipotesi macroscopiche, hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, superando anche le incertezze ricostruttive manifestate, alla luce di una serie di riscontri estrinseci dei quali il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] (ed anche quello del Gori) non tiene conto.

Essi sono costituiti dalla certificazione medica attestante le lesioni riportate dalla vittima in esito alla rapina, dai tabulati telefonici dai quali si evidenziava il collegamento tra il cellulare oggetto di uno dei due reati e gli imputati, dal fatto che il portafoglio della persona offesa era stato ritrovato vicino ai luoghi oggetto del fatto, dalla testimonianza di polizia giudiziaria intervenuta subito dopo la seconda rapina ed, infine, sebbene con notevoli incertezze, dal teste Moncini, che aveva dichiarato al dibattimento come la vittima gli aveva riferito di aver subito una rapina da parte di tre giovani (cfr. fgg. 6, 7 e 10 della sentenza impugnata, 9-12 della sentenza di primo grado).

Ne consegue, alla luce di tali importanti elementi dimostrativi che il ricorso tende ad offuscare, che la sentenza impugnata non è incorsa in vizi logico -giuridici allorché ha riconosciuto maggiore attendibilità all'individuazione fotografica del ricorrente effettuata dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari e poi con certezza ribadita al dibattimento a fronte del fatto, per di più successivamente chiarito dalla vittima (fg. 9 della sentenza impugnata), che l'imputato avesse accento napoletano (come il correo rimasto sconosciuto) anziché fiorentino.

Si ricordi, in punto di diritto, che l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416).

L'individuazione fotografica, peraltro, recuperata attraverso le dichiarazioni del testimone od il cui verbale sia stato acquisito al dibattimento sull'accordo delle parti, è considerata una prova atipica, un accertamento di fatto che, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Verde, Rv. 266023; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908).

Quanto al reato di rapina di cui al capo B, il ricorrente non mette chiaramente in luce il fatto che la persona offesa aveva dichiarato, sia pure senza ricordare esattamente chi lo avesse colpito, che il ricorrente era presente sia al momento dell'incontro davanti al pub sia allorquando ella era stata trasportata in un vicolo da tutti e tre i rapinatori ed aveva subito la violenza fisica e la sottrazione di un telefono cellulare e del portafoglio poi ritrovato per strada da un terzo (fg. 10 della sentenza impugnata).

Nel che, si riscontra la correttezza della decisione di ritenere sussistente il contributo concorsuale nel delitto.

2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Deve richiamarsi quanto precisato a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per ciò che attiene alla ritenuta attendibilità della persona offesa e della individuazione fotografica, avendo la vittima riconosciuto anche il Gori come autore delle due rapine. 11 ricorrente, tentando di evidenziare discrasie nel racconto della persona offesa di carattere non decisivo in ragione di quanto precisato, non tiene conto, a proposito della prima rapina, che in tutte le versioni, più o meno nitidamente e fino al dibattimento, la vittima aveva riferito che l'imputato ed il [OSCURATO:PERSONA] gli avevano impedito con violenza, strattonandolo, di recuperare il cellulare che il terzo soggetto era riuscito a farsi consegnare, così adoperando quella violenza fisica della cui esistenza il ricorso dubita.

Le altre discrasie segnalate dal ricorrente sono state superate dai giudici di merito in forza dei riscontri attestanti la attendibilità del racconto della persona offesa e, come la Corte ha evidentiato, costei aveva alla fine confermato al dibattimento, sia pure con il meccanismo delle contestazioni, le accuse precedentemente formulate a carico degli imputati (fg. 11 della sentenza impugnata), mentre il nucleo centrale della narrazione non era stato intaccato dal controesame difensivo e dalle contestazioni effettuate, in ordine alle quali non si rinviene alcun vizio formale.

Tanto supera ed assorbe ogni altra argomentazione difensiva.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30/11/2020 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 1 kvk [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 12 maggio del 2015 che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione a due reati di rapina di telefoni cellulari e portafogli commessi, in due distinte occasioni e con l'ausilio di un terzo complice non identificato, nei confronti della medesima persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) vizio della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità. In relazione al reato di rapina di cui al capo A, la Corte non avrebbe adeguatamente valutato le contraddizioni ed inesattezze contenute nel racconto della persona offesa, giudicandola attendibile in punto di individuazione dell'imputato come uno degli autori del fatto nonostante l'indicazione della vittima, non conforme al vero, che il ricorrente avesse accento campano, circostanza idonea a smentire l'individuazione fotografica, avvenuta a notevole distanza temporale dai fatti; In relazione alla rapina di cui al capo B, la persona offesa avrebbe riferito della sola presenza del ricorrente davanti al pub ove egli aveva rivisto i rapinatori dell'episodio precedente; l'imputato, tuttavia, non sarebbe stato presente sul luogo della aggressione, il vicolo ove la vittima era stata trasportata dagli altri due correi, sicché avrebbe dovuto essere escluso il concorso nel reato. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe condannato l'imputato pressoché esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, senza vagliarne l'attendibilità e senza tenere conto delle contrarie deduzioni difensive e delle obbiettive incertezze del racconto reso nelle indagini preliminari in diverse occasioni con indicazioni contrastanti tra loro, come specificato ai fgg. 8 e seguenti del ricorso, riprendendo interi passaggi dei verbali resi in fase di indagini preliminari, volti a mettere in evidenza come il teste avesse reso differenti versioni in relazione alla violenza subita in occasione della prima rapina. Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 500 cod. proc. pen., segnalando di non aver potuto procedere alle contestazioni e che la Corte non avrebbe indicato le ragioni che l'avevano condotta a privilegiare la scelta di ritenere attendibili le dichiarazioni in danno dell'imputato anziché quelle nelle quali la persona offesa non aveva dichiarato di aver subito violenza in occasione della prima rapina, circostanza che sarebbe confermata dai toni colloquiali avutisi in occasione di un successivo incontro avvenuto tra la vittima e l'imputato prima della seconda rapina. Il ricorrente segnala ulteriori elementi di contraddizione nel racconto della persona offesa, costituiti dalla presenza/assenza di un suo amico al secondo episodio, dalla descrizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], dalla descrizione del secondo episodio, dalle smentite del teste Moncini proprietario del pub ove vittima e rapinatori si erano incontrati. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati. 1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Secondo il pacifico principio della giurisprudenza di legittimità, ancora di recente ribadito, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Nel caso in esame, entrambi i giudici di merito, con conforme decisione idonea a relegare il vizio di travisamento della prova ad ipotesi macroscopiche, hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, superando anche le incertezze ricostruttive manifestate, alla luce di una serie di riscontri estrinseci dei quali il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] (ed anche quello del Gori) non tiene conto. Essi sono costituiti dalla certificazione medica attestante le lesioni riportate dalla vittima in esito alla rapina, dai tabulati telefonici dai quali si evidenziava il collegamento tra il cellulare oggetto di uno dei due reati e gli imputati, dal fatto che il portafoglio della persona offesa era stato ritrovato vicino ai luoghi oggetto del fatto, dalla testimonianza di polizia giudiziaria intervenuta subito dopo la seconda rapina ed, infine, sebbene con notevoli incertezze, dal teste Moncini, che aveva dichiarato al dibattimento come la vittima gli aveva riferito di aver subito una rapina da parte di tre giovani (cfr. fgg. 6, 7 e 10 della sentenza impugnata, 9-12 della sentenza di primo grado). Ne consegue, alla luce di tali importanti elementi dimostrativi che il ricorso tende ad offuscare, che la sentenza impugnata non è incorsa in vizi logico -giuridici allorché ha riconosciuto maggiore attendibilità all'individuazione fotografica del ricorrente effettuata dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari e poi con certezza ribadita al dibattimento a fronte del fatto, per di più successivamente chiarito dalla vittima (fg. 9 della sentenza impugnata), che l'imputato avesse accento napoletano (come il correo rimasto sconosciuto) anziché fiorentino. Si ricordi, in punto di diritto, che l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416). L'individuazione fotografica, peraltro, recuperata attraverso le dichiarazioni del testimone od il cui verbale sia stato acquisito al dibattimento sull'accordo delle parti, è considerata una prova atipica, un accertamento di fatto che, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Verde, Rv. 266023; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908). Quanto al reato di rapina di cui al capo B, il ricorrente non mette chiaramente in luce il fatto che la persona offesa aveva dichiarato, sia pure senza ricordare esattamente chi lo avesse colpito, che il ricorrente era presente sia al momento dell'incontro davanti al pub sia allorquando ella era stata trasportata in un vicolo da tutti e tre i rapinatori ed aveva subito la violenza fisica e la sottrazione di un telefono cellulare e del portafoglio poi ritrovato per strada da un terzo (fg. 10 della sentenza impugnata). Nel che, si riscontra la correttezza della decisione di ritenere sussistente il contributo concorsuale nel delitto. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Deve richiamarsi quanto precisato a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per ciò che attiene alla ritenuta attendibilità della persona offesa e della individuazione fotografica, avendo la vittima riconosciuto anche il Gori come autore delle due rapine. 11 ricorrente, tentando di evidenziare discrasie nel racconto della persona offesa di carattere non decisivo in ragione di quanto precisato, non tiene conto, a proposito della prima rapina, che in tutte le versioni, più o meno nitidamente e fino al dibattimento, la vittima aveva riferito che l'imputato ed il [OSCURATO:PERSONA] gli avevano impedito con violenza, strattonandolo, di recuperare il cellulare che il terzo soggetto era riuscito a farsi consegnare, così adoperando quella violenza fisica della cui esistenza il ricorso dubita. Le altre discrasie segnalate dal ricorrente sono state superate dai giudici di merito in forza dei riscontri attestanti la attendibilità del racconto della persona offesa e, come la Corte ha evidentiato, costei aveva alla fine confermato al dibattimento, sia pure con il meccanismo delle contestazioni, le accuse precedentemente formulate a carico degli imputati (fg. 11 della sentenza impugnata), mentre il nucleo centrale della narrazione non era stato intaccato dal controesame difensivo e dalle contestazioni effettuate, in ordine alle quali non si rinviene alcun vizio formale. Tanto supera ed assorbe ogni altra argomentazione difensiva. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica de
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