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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17521/2022

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e esecuzioni ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1510/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55H02 A662W), rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - controrícorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Bari cron. n. 4363/2020, pubblicato il 1° dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2020, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di difensore distrattario di [OSCURATO:PERSONA], adiva la Corte d'appello di Bari al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole della causa previdenziale intrapresa dalla sua assistita contro l'Inps dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Bari, iniziata in prime cure con ricorso depositato il 3 dicembre 2003 e definita con sentenza n. 1298/2008, depositata il 31 gennaio 2008, proseguita in sede di gravame, davanti alla sezione lavoro della Corte d'appello di Bari, con ricorso depositato il 26 agosto 2008, e definita con sentenza n. 4654/2010, depositata il 7 gennaio 2010.

Seguiva l'azione esecutiva instaurata dal difensore - al quale era stata riconosciuta la distrazione delle spese legali per entrambi i gradi del giudizio di cognizione -, dapprima con pignoramento presso terzi notificato il 5 ottobre 2010, cui si opponeva l'Inps, conseguendo in data 6 ottobre 2011 la sospensione dell'esecuzione, e successivamente con pignoramento presso terzi notificato il 15 giugno 2015, cui si opponeva nuovamente l'Inps, conseguendo in data 10 giugno 2016 la sospensione dell'esecuzione, con susseguente introduzione del giudizio di merito mediante notifica perfezionata in data 13 luglio 2016, definito con provvedimento di estinzione del 13 settembre 2017, impugnato in appello con atto notificato il 30 dicembre 2017 ed ancora in corso all'epoca del deposito del ricorso ex lege Pinto. 2.- Con decreto n. 2126/2020, depositato in data 8 luglio 2020, il Giudice monocratico designato respingeva la domanda di liquidazione dell'equo indennizzo e all'uopo sosteneva: a) che solo la parte avrebbe potuto dolersi della durata della causa previdenziale, non già il suo difensore antistatario, non costituendo la richiesta di distrazione una domanda autonoma; b) che i successivi procedimenti esecutivi, dei quali il difensore era stato parte, non avevano superato la durata ragionevole; c) che il processo esecutivo e il giudizio di opposizione dovevano essere considerati separatamente ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per durata non ragionevole. 3.- Proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], il quale - per un verso - affermava la sua qualità di parte nella causa previdenziale, avendo sin dall'inizio del processo avanzato domanda di distrazione delle spese, e - per altro verso - argomentava la natura unitaria del processo esecutivo e del giudizio di opposizione, essendo essi finalizzati al conseguimento di un'unica pretesa non ancora soddisfatta. 4.- La Corte d'appello di Bari, con il decreto di cui in epigrafe, rigettava l'opposizione e confermava il decreto del Giudice monocratico.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che l'istanza di distrazione delle spese processuali non integrava una domanda autonoma, di talché l'istante non avrebbe potuto qualificarsi come parte del giudizio; b) che, infatti, il difensore antistatario non avrebbe potuto impugnare in proprio il capo relativo alle spese, sia con riferimento all'an che al quantum della condanna, ma avrebbe potuto solo conseguire direttamente la prestazione dalla parte processuale soccombente, tenuta al pagamento di dette spese; c) che l'esperibilità del rimedio della correzione di errore materiale, in caso di omessa pronuncia sulla distrazione, non presupponeva affatto che l'istanza di distrazione fosse una domanda autonoma; d) che la durata del primo processo esecutivo era limitata ad un anno e un giorno, ossia dal 5 ottobre 2010 al 6 ottobre 2011, non potendosi dar conto del tempo in cui l'esecuzione era sospesa, senza che fosse dato ricavare l'esistenza di un giudizio di opposizione intrapreso nella fase di merito; e) che, con riferimento alla seconda esecuzione, sussisteva autonomia strutturale tra vicenda esecutiva e rimedi oppositivi, con la conseguente predicabilità di due differenti pretese, pur cumulabili nello stesso ricorso, volte a conseguire l'indennizzo per l'irragionevole durata; f) che nella fattispecie l'opposizione esecutiva insinuatasi nel corso di un processo esecutivo pendente si stava svolgendo nel tempo in cui l'esecuzione era sospesa; g) che, pur considerando unitariamente i due procedimenti, alla data di proposizione del ricorso per equa riparazione doveva comunque essere escluso il superamento della durata ragionevole; h) che, infatti, dalla notifica del secondo pignoramento sino al deposito del ricorso erano decorsi quattro anni, sei mesi e ventidue giorni, da cui doveva essere detratto il periodo di un mese e due giorni trascorso tra la disposta sospensione del 10 giugno 2016 e la notifica dell'atto di opposizione del 13 luglio 2016 e il periodo di tre mesi e diciassette giorni trascorso tra la definizione dell'opposizione in prime cure con provvedimento del 13 settembre 2017 e la proposizione dell'impugnazione in appello del 30 dicembre 2017, sicché non risultava superata la prescritta durata di cinque anni; i) che non potevano essere considerati unitariamente i due procedimenti esecutivi promossi, trattandosi di procedimenti autonomi che avevano fatto seguito alla notifica di distinti atti di precetto, sebbene originati dal medesimo titolo esecutivo, ognuno relativo ad una pretesa distintamente articolata (con il primo era stato fatto valere il credito di euro 280,00, oltre accessori, per la maggiore quantificazione delle spese riconosciuta in sede di gravame in ordine al giudizio di primo grado, con il secondo era stato azionato il credito riconosciuto alla parte [OSCURATO:PERSONA] unitamente al credito riconosciuto al suo difensore distrattario per le spese del giudizio di primo grado, rideterminato in euro 780,00, oltre accessori); /) che, quindi, non potevano essere valutati cumulativamente due procedimenti esecutivi autonomi, separatamente promossi a distanza di cinque anni, in virtù di scelte processuali rimesse all'esecutante. 5.- Avverso il decreto d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia. 6.- Il ricorrente ha presentato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal controricorrente, in ordine all'asserita inammissibilità del ricorso per la pedissequa riproduzione del contenuto degli atti processuali e per l'impossibilità di desumere la sintetica esposizione dei fatti.

Seppure attraverso una faticosa lettura del corposo atto introduttivo, è possibile ricavare l'evoluzione dei fatti processuali e cogliere, con sufficiente specificità, le ragioni per le quali si sollecita l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89/2001, dell'art. 6 CEDU nonché degli artt. 93 e 100 c.p.c.

Deduce, in proposito, l'istante che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la qualità di parte del difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese di lite, come tale legittimato ad invocare la durata non ragionevole del processo, all'esito di una valutazione unitaria del processo di cognizione e di quello esecutivo. 2.1.- Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato orientamento nomofilattico, ai fini della legittimazione a proporre la domanda dì riconoscimento dell'equa riparazione per durata non ragionevole del processo, occorre considerare le sole parti del giudizio presupposto, tra cui non rientra il difensore che abbia avanzato istanza di distrazione delle spese di lite.

Infatti, il difensore antistatario non è parte del giudizio in cui ha patrocinato la parte - chiedendo la distrazione - e la sua istanza di distrazione non costituisce domanda autonoma.

A supporto di questa conclusione si rileva che, nel delibare la sussistenza del diritto del difensore distrattario, anticipatario delle spese di lite nel giudizio presupposto, ad ottenere l'indennizzo per violazione del diritto alla ragionevole durata di detto giudizio, occorre tener conto della circostanza che il conseguimento della pronuncia sulla distrazione delle spese processuali anticipate è evento che dipende, sia nell'an che nel quando, dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l'insorgere del relativo processo, sicché l'istanza di distrazione, proprio per il suo carattere eminentemente accessorio, non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa "principale" (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 21654 del 26/10/2016; Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012).

Ne discende che l'impugnato decreto deve essere confermato, nella parte in cui ha escluso la spettanza dell'indennizzo ex lege n. 89/2001 in capo al difensore antistatario nel giudizio presupposto, in quanto privo della qualità di parte, anche solo processuale, con la conseguente aleatorietà della prestazione professionale avvertita come tale dal suo autore.

La valenza incidentale dell'istanza di distrazione delle spese, così da doversi escludere che essa possa costituire una domanda autonoma, si sostanzia nel fatto che essa si identifica in una postulazione soltanto complementare e sussidiaria, occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito resta condizionata.

Si tratta, peraltro, di accessorietà derivata ed ulteriore rispetto alla natura già accessoria dell'istanza di liquidazione delle spese, la quale necessariamente presuppone che, nei confronti della parte soccombente, siano state proposte ed accolte domande, eccezioni o difese, processuali o di merito.

Una siffatta connotazione si coglie proprio nel legame tra la domanda principale - quella che dà impulso all'esercizio della giurisdizione, postulando il conseguimento di un bene della vita - e l'istanza di distrazione delle spese di lite anticipate dal difensore, la prima segnando irrimediabilmente la sorte della seconda, sia nel senso che l'esito della domanda giudiziale condiziona necessariamente la sorte della pronuncia sulle spese e, dunque, dell'istanza di distrazione, sia nel senso che quest'ultima, proprio per il suo carattere accessorio, non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa principale.

Né l'istanza di distrazione delle spese può essere spiegata in un giudizio separato e successivo a quello cui afferisce la pretesa sostanziale patrocinata.

Peraltro, deve escludersi, in ogni caso, la sussistenza di un danno patrimoniale in capo all'istante, per essere i compensi sempre e comunque dovuti all'avvocato dal proprio cliente, indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Ed ancora, il principio enunciato, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, dalle Sezioni unite civili (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010) - secondo cui, in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, è configurabile non già l'impugnazione della sentenza, ma soltanto il procedimento di correzione dell'errore materiale - corrobora la ricostruzione volta ad escludere la legittimazione di esso istante nel giudizio ex lege n. 89 del 2001, appunto perché l'individuazione del rimedio deriva proprio dalla circostanza che la richiesta di distrazione non può qualificarsi come domanda autonoma. 3.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89/2001 nonché degli artt. 112 e 113 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente computato la durata del processo presupposto.

Sostiene, al riguardo, l'istante che la Corte d'appello avrebbe in modo erroneo valutato autonomamente le due procedure esecutive e il giudizio di merito, così decidendo su domanda diversa da quella formulata, e avrebbe disatteso il consolidato principio di diritto secondo cui, ai fini della quantificazione dell'equa riparazione, il computo della durata del processo di cognizione e del processo esecutivo deve essere considerato unitariamente. 3.1.- Il motivo è fondato nei termini che seguono.3.2.- Il decreto della Corte d'appello ha chiarito che: a) le due procedure esecutive intraprese non hanno superato il termine di durata ragionevole, non potendo essere computati i periodi in cui è stata disposta la sospensione; b) anche all'esito di una valutazione unitaria della seconda procedura esecutiva e del rimedio oppositivo intrapreso, ancora pendente alla data della proposizione del ricorso ai sensi della legge n. 89/2001, il termine di durata ragionevole prescritto per ciascuna delle procedure non è stato superato (precisamente non sarebbe stato superato il termine normativamente fissato di cinque anni); c) i tempi di durata delle due autonome procedure esecutive non possono essere cumulati, concernendo pretese diverse, seppure derivanti dal medesimo titolo, azionate in successione per scelta rimessa ad una valutazione propria dell'esecutante. 3.3.- Occorre premettere che la possibilità di valutare unitariamente il processo di cognizione da cui trae origine il titolo esecutivo e il processo di esecuzione volto a permetterne l'effettiva attuazione, nella prospettiva del collegamento teleologico tra la tutela giurisdizionale e il raggiungimento dello scopo di consentire l'effettiva soddisfazione della pretesa, non esclude in ogni caso le differenze strutturali tra i due procedimenti e il conteggio di plurimi termini di durata ragionevole, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001 (3+2+1 anni per il processo di cognizione in prime cure, d'appello e di legittimità nonché 3 anni per il procedimento di esecuzione forzata).

L'unicità procedimentale in senso finalistico non può dunque essere intesa in senso assoluto, vale a dire tralasciando la valutazione delle differenze — strutturali e di finalità — che nell'ordinamento nazionale permangono tra il giudizio di cognizione e il procedimento di esecuzione, quale emerge anche dal valore del temine "decisione" usato dal legislatore nell'art. 4 della legge n. 89/2001.

Nell'ipotesi in cui, invece, si predicasse un rigido rinvio al principio "unitario" - ritenendo con ciò solo di rafforzare la tutela del diritto al ristoro per la durata non congrua del processo - e, dunque, ove si collocasse lo spirare del termine semestrale all'esito della fase di esecuzione, se essa abbia avuto luogo, o addirittura solo allorché quel diritto irrevocabilmente accertato sia stato soddisfatto, si determinerebbe un vulnus al principio di certezza delle situazioni giuridiche.

Alla luce di tale principio, quand'anche si agisse in giudizio per far valere, con una singola richiesta, la durata irragionevole del processo di cognizione e del susseguente processo esecutivo, il conteggio dei termini di durata massima tollerabile sarebbe comunque cumulabile, dovendo aversi riguardo ai limiti temporali massimi sanciti per ciascuno di essi.

Solo a questi effetti, ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata, il procedimento di cognizione e quello di esecuzione devono essere considerati unitariamente o separatamente in base alla condotta di parte, allo scopo di preservare la certezza delle situazioni giuridiche e di evitarne l'esercizio abusivo.

Pertanto, ove si sia attivata per l'esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89/2001, la parte può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come unicum, mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l'irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 229 del 09/01/2017; Sez.

U, Sentenza n. 9142 del 06/05/2016).

Fermo restando in ogni caso che, ai fini del computo dei termini, i limiti massimi di durata del processo di cognizione e del processo esecutivo si cumulano anche laddove si valutino unitariamente.

Costituisce un'eccezionale deroga a tale principio la sola ipotesi in cui si tratti del processo di cognizione e del processo di esecuzione aventi ad oggetto la pretesa al conseguimento dell'equo indennizzo da durata non ragionevole del giudizio presupposto.

Infatti, in questa ipotesi, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della legge n. 89/2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n.83/2012, conv. dalla legge n. 134/2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva.

Nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non va considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva, quest'ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 19883 del 23/07/2019). 3.4.- Discorso a parte deve essere prospettato con riferimento al rapporto tra processo esecutivo e processi di cognizione al primo incidentali.

In base al consolidato orientamento di questa Corte, rispetto alla vicenda esecutiva cui i rimedi oppositivi ineriscono e che li occasiona, i processi di cognizione incidentali all'esecuzione conservano un'indubitabile autonomia strutturale, sicché la parte, che ritenga di aver subito un pregiudizio anche per la loro eccessiva durata, deve azionare due differenti pretese - pur cumulabili nello stesso ricorso, ex art. art. 104 c.p.c. -, volte a conseguire l'indennizzo per l'irragionevole durata, rispettivamente, del processo di esecuzione e di quello, distinto ed autonomo, di opposizione all'esecuzione.

Nondimeno ciò vale con precipuo riferimento all'ipotesi in cui il processo esecutivo resti sospeso.

Infatti, in tale evenienza dovrà tenersi conto dei tempi ragionevoli prescritti per la durata del processo di cognizione incidentale all'esecuzione sospesa, poiché altrimenti sarebbe giustificabile una protrazione sine che della durata ragionevole, fino a quando la sospensione perduri, nonostante siano in corso i correlati giudizi incidentali di cognizione.

Si rammenta, in proposito, che, in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'art. 2, comma 2-quater, della legge n. 89/2001, nel prevedere che non si tiene conto ai fini del computo della durata "del tempo in cui il processo è sospeso", include non solo l'ipotesi di sospensione ex art. 295 c.p.c. ma anche quella regolata dall'art. 624 c.p.c., attesa l'ampiezza della formula introdotta dal legislatore del 2012, restando comunque salva la possibilità per la parte, che ritenga di aver subito un pregiudizio dall'eccessiva durata del processo pregiudicante, di proporre un'autonoma domanda di equa riparazione specificamente riferita a quest'ultimo giudizio (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16328 del 30/07/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 5769 del 07/03/2017; Sez. 6-2, Sentenza n. 18197 del 16/09/2015).

Nel caso in cui, per converso, il processo esecutivo sia incardinato e progredisca nel suo corso, nella durata complessiva delle procedure esecutive immobiliari e, analogamente, di quelle fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali (quali eventuali giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi o al piano di riparto), trattandosi di fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico processo di esecuzione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 39564 del 13/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 28499 del 15/12/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 28498 del 15/12/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 7 del 03/01/2019; Sez. 6-2, Sentenza n. 15734 del 28/07/2016; Sez. 6-1, Sentenza n. 9254 del 07/06/2012; Sez. 1, Sentenza n. 28858 del 27/12/2011).

In base a queste direttrici, il superamento del termine triennale del processo esecutivo, a cui siano collegati dei processi di cognizione incidentale, una volta decurtati i periodi di sospensione, determina la violazione della soglia massima consentita della durata ragionevole, diversamente dall'assunto su cui si fonda il decreto impugnato, che ha parametrato la durata massima di tale processo al limite-soglia di cinque anni (a fronte del raggiungimento di una durata in concreto di circa quattro anni). 3.5.- Per contro, conformemente all'assunto del decreto impugnato, non possono essere considerati unitariamente i due procedimenti esecutivi avviati, trattandosi di procedimenti autonomi che hanno fatto seguito alla notifica di distinti atti di precetto, sebbene originati dal medesimo titolo esecutivo, ognuno relativo ad una pretesa distintamente articolata, separatamente promossi a distanza di cinque anni, in virtù di scelte processuali rimesse all'insindacabile valutazione dell'esecutante.

Il primo processo esecutivo si è chiuso senza che sia stato superato il limite triennale, sicché - rispetto alla sua durata - nessun indennizzo può essere invocato, come è stato argomentato dalla Corte territoriale.

Solo rispetto al secondo processo esecutivo, ancora in corso al momento in cui è stato proposto il ricorso per la liquidazione dell'equo indennizzo, deve essere, dunque, rivalutato il rispetto del termine di durata ragionevole. 4.- In ragione delle argomentazioni innanzi esposte consegue il rigetto del primo motivo e l'accoglimento, nei sensi di cui motivazione, del secondo motivo.

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo e accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo, cassa in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e esecuzioni ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1510/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55H02 A662W), rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - controrícorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Bari cron. n. 4363/2020, pubblicato il 1° dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2020, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di difensore distrattario di [OSCURATO:PERSONA], adiva la Corte d'appello di Bari al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole della causa previdenziale intrapresa dalla sua assistita contro l'Inps dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Bari, iniziata in prime cure con ricorso depositato il 3 dicembre 2003 e definita con sentenza n. 1298/2008, depositata il 31 gennaio 2008, proseguita in sede di gravame, davanti alla sezione lavoro della Corte d'appello di Bari, con ricorso depositato il 26 agosto 2008, e definita con sentenza n. 4654/2010, depositata il 7 gennaio 2010. Seguiva l'azione esecutiva instaurata dal difensore - al quale era stata riconosciuta la distrazione delle spese legali per entrambi i gradi del giudizio di cognizione -, dapprima con pignoramento presso terzi notificato il 5 ottobre 2010, cui si opponeva l'Inps, conseguendo in data 6 ottobre 2011 la sospensione dell'esecuzione, e successivamente con pignoramento presso terzi notificato il 15 giugno 2015, cui si opponeva nuovamente l'Inps, conseguendo in data 10 giugno 2016 la sospensione dell'esecuzione, con susseguente introduzione del giudizio di merito mediante notifica perfezionata in data 13 luglio 2016, definito con provvedimento di estinzione del 13 settembre 2017, impugnato in appello con atto notificato il 30 dicembre 2017 ed ancora in corso all'epoca del deposito del ricorso ex lege Pinto. 2.- Con decreto n. 2126/2020, depositato in data 8 luglio 2020, il Giudice monocratico designato respingeva la domanda di liquidazione dell'equo indennizzo e all'uopo sosteneva: a) che solo la parte avrebbe potuto dolersi della durata della causa previdenziale, non già il suo difensore antistatario, non costituendo la richiesta di distrazione una domanda autonoma; b) che i successivi procedimenti esecutivi, dei quali il difensore era stato parte, non avevano superato la durata ragionevole; c) che il processo esecutivo e il giudizio di opposizione dovevano essere considerati separatamente ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per durata non ragionevole. 3.- Proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], il quale - per un verso - affermava la sua qualità di parte nella causa previdenziale, avendo sin dall'inizio del processo avanzato domanda di distrazione delle spese, e - per altro verso - argomentava la natura unitaria del processo esecutivo e del giudizio di opposizione, essendo essi finalizzati al conseguimento di un'unica pretesa non ancora soddisfatta. 4.- La Corte d'appello di Bari, con il decreto di cui in epigrafe, rigettava l'opposizione e confermava il decreto del Giudice monocratico. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che l'istanza di distrazione delle spese processuali non integrava una domanda autonoma, di talché l'istante non avrebbe potuto qualificarsi come parte del giudizio; b) che, infatti, il difensore antistatario non avrebbe potuto impugnare in proprio il capo relativo alle spese, sia con riferimento all'an che al quantum della condanna, ma avrebbe potuto solo conseguire direttamente la prestazione dalla parte processuale soccombente, tenuta al pagamento di dette spese; c) che l'esperibilità del rimedio della correzione di errore materiale, in caso di omessa pronuncia sulla distrazione, non presupponeva affatto che l'istanza di distrazione fosse una domanda autonoma; d) che la durata del primo processo esecutivo era limitata ad un anno e un giorno, ossia dal 5 ottobre 2010 al 6 ottobre 2011, non potendosi dar conto del tempo in cui l'esecuzione era sospesa, senza che fosse dato ricavare l'esistenza di un giudizio di opposizione intrapreso nella fase di merito; e) che, con riferimento alla seconda esecuzione, sussisteva autonomia strutturale tra vicenda esecutiva e rimedi oppositivi, con la conseguente predicabilità di due differenti pretese, pur cumulabili nello stesso ricorso, volte a conseguire l'indennizzo per l'irragionevole durata; f) che nella fattispecie l'opposizione esecutiva insinuatasi nel corso di un processo esecutivo pendente si stava svolgendo nel tempo in cui l'esecuzione era sospesa; g) che, pur considerando unitariamente i due procedimenti, alla data di proposizione del ricorso per equa riparazione doveva comunque essere escluso il superamento della durata ragionevole; h) che, infatti, dalla notifica del secondo pignoramento sino al deposito del ricorso erano decorsi quattro anni, sei mesi e ventidue giorni, da cui doveva essere detratto il periodo di un mese e due giorni trascorso tra la disposta sospensione del 10 giugno 2016 e la notifica dell'atto di opposizione del 13 luglio 2016 e il periodo di tre mesi e diciassette giorni trascorso tra la definizione dell'opposizione in prime cure con provvedimento del 13 settembre 2017 e la proposizione dell'impugnazione in appello del 30 dicembre 2017, sicché non risultava superata la prescritta durata di cinque anni; i) che non potevano essere considerati unitariamente i due procedimenti esecutivi promossi, trattandosi di procedimenti autonomi che avevano fatto seguito alla notifica di distinti atti di precetto, sebbene originati dal medesimo titolo esecutivo, ognuno relativo ad una pretesa distintamente articolata (con il primo era stato fatto valere il credito di euro 280,00, oltre accessori, per la maggiore quantificazione delle spese riconosciuta in sede di gravame in ordine al giudizio di primo grado, con il secondo era stato azionato il credito riconosciuto alla parte [OSCURATO:PERSONA] unitamente al credito riconosciuto al suo difensore distrattario per le spese del giudizio di primo grado, rideterminato in euro 780,00, oltre accessori); /) che, quindi, non potevano essere valutati cumulativamente due procedimenti esecutivi autonomi, separatamente promossi a distanza di cinque anni, in virtù di scelte processuali rimesse all'esecutante. 5.- Avverso il decreto d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia. 6.- Il ricorrente ha presentato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal controricorrente, in ordine all'asserita inammissibilità del ricorso per la pedissequa riproduzione del contenuto degli atti processuali e per l'impossibilità di desumere la sintetica esposizione dei fatti. Seppure attraverso una faticosa lettura del corposo atto introduttivo, è possibile ricavare l'evoluzione dei fatti processuali e cogliere, con sufficiente specificità, le ragioni per le quali si sollecita l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89/2001, dell'art. 6 CEDU nonché degli artt. 93 e 100 c.p.c. Deduce, in proposito, l'istante che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la qualità di parte del difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese di lite, come tale legittimato ad invocare la durata non ragionevole del processo, all'esito di una valutazione unitaria del processo di cognizione e di quello esecutivo. 2.1.- Il motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento nomofilattico, ai fini della legittimazione a proporre la domanda dì riconoscimento dell'equa riparazione per durata non ragionevole del processo, occorre considerare le sole parti del giudizio presupposto, tra cui non rientra il difensore che abbia avanzato istanza di distrazione delle spese di lite. Infatti, il difensore antistatario non è parte del giudizio in cui ha patrocinato la parte - chiedendo la distrazione - e la sua istanza di distrazione non costituisce domanda autonoma. A supporto di questa conclusione si rileva che, nel delibare la sussistenza del diritto del difensore distrattario, anticipatario delle spese di lite nel giudizio presupposto, ad ottenere l'indennizzo per violazione del diritto alla ragionevole durata di detto giudizio, occorre tener conto della circostanza che il conseguimento della pronuncia sulla distrazione delle spese processuali anticipate è evento che dipende, sia nell'an che nel quando, dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l'insorgere del relativo processo, sicché l'istanza di distrazione, proprio per il suo carattere eminentemente accessorio, non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa "principale" (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 21654 del 26/10/2016; Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012). Ne discende che l'impugnato decreto deve essere confermato, nella parte in cui ha escluso la spettanza dell'indennizzo ex lege n. 89/2001 in capo al difensore antistatario nel giudizio presupposto, in quanto privo della qualità di parte, anche solo processuale, con la conseguente aleatorietà della prestazione professionale avvertita come tale dal suo autore. La valenza incidentale dell'istanza di distrazione delle spese, così da doversi escludere che essa possa costituire una domanda autonoma, si sostanzia nel fatto che essa si identifica in una postulazione soltanto complementare e sussidiaria, occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito resta condizionata. Si tratta, peraltro, di accessorietà derivata ed ulteriore rispetto alla natura già accessoria dell'istanza di liquidazione delle spese, la quale necessariamente presuppone che, nei confronti della parte soccombente, siano state proposte ed accolte domande, eccezioni o difese, processuali o di merito. Una siffatta connotazione si coglie proprio nel legame tra la domanda principale - quella che dà impulso all'esercizio della giurisdizione, postulando il conseguimento di un bene della vita - e l'istanza di distrazione delle spese di lite anticipate dal difensore, la prima segnando irrimediabilmente la sorte della seconda, sia nel senso che l'esito della domanda giudiziale condiziona necessariamente la sorte della pronuncia sulle spese e, dunque, dell'istanza di distrazione, sia nel senso che quest'ultima, proprio per il suo carattere accessorio, non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa principale. Né l'istanza di distrazione delle spese può essere spiegata in un giudizio separato e successivo a quello cui afferisce la pretesa sostanziale patrocinata. Peraltro, deve escludersi, in ogni caso, la sussistenza di un danno patrimoniale in capo all'istante, per essere i compensi sempre e comunque dovuti all'avvocato dal proprio cliente, indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali. Ed ancora, il principio enunciato, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, dalle Sezioni unite civili (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010) - secondo cui, in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, è configurabile non già l'impugnazione della sentenza, ma soltanto il procedimento di correzione dell'errore materiale - corrobora la ricostruzione volta ad escludere la legittimazione di esso istante nel giudizio ex lege n. 89 del 2001, appunto perché l'individuazione del rimedio deriva proprio dalla circostanza che la richiesta di distrazione non può qualificarsi come domanda autonoma. 3.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89/2001 nonché degli artt. 112 e 113 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente computato la durata del processo presupposto. Sostiene, al riguardo, l'istante che la Corte d'appello avrebbe in modo erroneo valutato autonomamente le due procedure esecutive e il giudizio di merito, così decidendo su domanda diversa da quella formulata, e avrebbe disatteso il consolidato principio di diritto secondo cui, ai fini della quantificazione dell'equa riparazione, il computo della durata del processo di cognizione e del processo esecutivo deve essere considerato unitariamente. 3.1.- Il motivo è fondato nei termini che seguono.3.2.- Il decreto della Corte d'appello ha chiarito che: a) le due procedure esecutive intraprese non hanno superato il termine di durata ragionevole, non potendo essere computati i periodi in cui è stata disposta la sospensione; b) anche all'esito di una valutazione unitaria della seconda procedura esecutiva e del rimedio oppositivo intrapreso, ancora pendente alla data della proposizione del ricorso ai sensi della legge n. 89/2001, il termine di durata ragionevole prescritto per ciascuna delle procedure non è stato superato (precisamente non sarebbe stato superato il termine normativamente fissato di cinque anni); c) i tempi di durata delle due autonome procedure esecutive non possono essere cumulati, concernendo pretese diverse, seppure derivanti dal medesimo titolo, azionate in successione per scelta rimessa ad una valutazione propria dell'esecutante. 3.3.- Occorre premettere che la possibilità di valutare unitariamente il processo di cognizione da cui trae origine il titolo esecutivo e il processo di esecuzione volto a permetterne l'effettiva attuazione, nella prospettiva del collegamento teleologico tra la tutela giurisdizionale e il raggiungimento dello scopo di consentire l'effettiva soddisfazione della pretesa, non esclude in ogni caso le differenze strutturali tra i due procedimenti e il conteggio di plurimi termini di durata ragionevole, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001 (3+2+1 anni per il processo di cognizione in prime cure, d'appello e di legittimità nonché 3 anni per il procedimento di esecuzione forzata). L'unicità procedimentale in senso finalistico non può dunque essere intesa in senso assoluto, vale a dire tralasciando la valutazione delle differenze — strutturali e di finalità — che nell'ordinamento nazionale permangono tra il giudizio di cognizione e il procedimento di esecuzione, quale emerge anche dal valore del temine "decisione" usato dal legislatore nell'art. 4 della legge n. 89/2001. Nell'ipotesi in cui, invece, si predicasse un rigido rinvio al principio "unitario" - ritenendo con ciò solo di rafforzare la tutela del diritto al ristoro per la durata non congrua del processo - e, dunque, ove si collocasse lo spirare del termine semestrale all'esito della fase di esecuzione, se essa abbia avuto luogo, o addirittura solo allorché quel diritto irrevocabilmente accertato sia stato soddisfatto, si determinerebbe un vulnus al principio di certezza delle situazioni giuridiche. Alla luce di tale principio, quand'anche si agisse in giudizio per far valere, con una singola richiesta, la durata irragionevole del processo di cognizione e del susseguente processo esecutivo, il conteggio dei termini di durata massima tollerabile sarebbe comunque cumulabile, dovendo aversi riguardo ai limiti temporali massimi sanciti per ciascuno di essi. Solo a questi effetti, ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata, il procedimento di cognizione e quello di esecuzione devono essere considerati unitariamente o separatamente in base alla condotta di parte, allo scopo di preservare la certezza delle situazioni giuridiche e di evitarne l'esercizio abusivo. Pertanto, ove si sia attivata per l'esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89/2001, la parte può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come unicum, mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l'irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 229 del 09/01/2017; Sez. U, Sentenza n. 9142 del 06/05/2016). Fermo restando in ogni caso che, ai fini del computo dei termini, i limiti massimi di durata del processo di cognizione e del processo esecutivo si cumulano anche laddove si valutino unitariamente. Costituisce un'eccezionale deroga a tale principio la sola ipotesi in cui si tratti del processo di cognizione e del processo di esecuzione aventi ad oggetto la pretesa al conseguimento dell'equo indennizzo da durata non ragionevole del giudizio presupposto. Infatti, in questa ipotesi, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della legge n. 89/2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n.83/2012, conv. dalla legge n. 134/2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva. Nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non va considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva, quest'ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19883 del 23/07/2019). 3.4.- Discorso a parte deve essere prospettato con riferimento al rapporto tra processo esecutivo e processi di cognizione al primo incidentali. In base al consolidato orientamento di questa Corte, rispetto alla vicenda esecutiva cui i rimedi oppositivi ineriscono e che li occasiona, i processi di cognizione incidentali all'esecuzione conservano un'indubitabile autonomia strutturale, sicché la parte, che ritenga di aver subito un pregiudizio anche per la loro eccessiva durata, deve azionare due differenti pretese - pur cumulabili nello stesso ricorso, ex art. art. 104 c.p.c. -, volte a conseguire l'indennizzo per l'irragionevole durata, rispettivamente, del processo di esecuzione e di quello, distinto ed autonomo, di opposizione all'esecuzione. Nondimeno ciò vale con precipuo riferimento all'ipotesi in cui il processo esecutivo resti sospeso. Infatti, in tale evenienza dovrà tenersi conto dei tempi ragionevoli prescritti per la durata del processo di cognizione incidentale all'esecuzione sospesa, poiché altrimenti sarebbe giustificabile una protrazione sine che della durata ragionevole, fino a quando la sospensione perduri, nonostante siano in corso i correlati giudizi incidentali di cognizione. Si rammenta, in proposito, che, in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'art. 2, comma 2-quater, della legge n. 89/2001, nel prevedere che non si tiene conto ai fini del computo della durata "del tempo in cui il processo è sospeso", include non solo l'ipotesi di sospensione ex art. 295 c.p.c. ma anche quella regolata dall'art. 624 c.p.c., attesa l'ampiezza della formula introdotta dal legislatore del 2012, restando comunque salva la possibilità per la parte, che ritenga di aver subito un pregiudizio dall'eccessiva durata del processo pregiudicante, di proporre un'autonoma domanda di equa riparazione specificamente riferita a quest'ultimo giudizio (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16328 del 30/07/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 5769 del 07/03/2017; Sez. 6-2, Sentenza n. 18197 del 16/09/2015). Nel caso in cui, per converso, il processo esecutivo sia incardinato e progredisca nel suo corso, nella durata complessiva delle procedure esecutive immobiliari e, analogamente, di quelle fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali (quali eventuali giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi o al piano di riparto), trattandosi di fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico processo di esecuzione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 39564 del 13/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 28499 del 15/12/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 28498 del 15/12/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 7 del 03/01/2019; Sez. 6-2, Sentenza n. 15734 del 28/07/2016; Sez. 6-1, Sentenza n. 9254 del 07/06/2012; Sez. 1, Sentenza n. 28858 del 27/12/2011). In base a queste direttrici, il superamento del termine triennale del processo esecutivo, a cui siano collegati dei processi di cognizione incidentale, una volta decurtati i periodi di sospensione, determina la violazione della soglia massima consentita della durata ragionevole, diversamente dall'assunto su cui si fonda il decreto impugnato, che ha parametrato la durata massima di tale processo al limite-soglia di cinque anni (a fronte del raggiungimento di una durata in concreto di circa quattro anni). 3.5.- Per contro, conformemente all'assunto del decreto impugnato, non possono essere considerati unitariamente i due procedimenti esecutivi avviati, trattandosi di procedimenti autonomi che hanno fatto seguito alla notifica di distinti atti di precetto, sebbene originati dal medesimo titolo esecutivo, ognuno relativo ad una pretesa distintamente articolata, separatamente promossi a distanza di cinque anni, in virtù di scelte processuali rimesse all'insindacabile valutazione dell'esecutante. Il primo processo esecutivo si è chiuso senza che sia stato superato il limite triennale, sicché - rispetto alla sua durata - nessun indennizzo può essere invocato, come è stato argomentato dalla Corte territoriale. Solo rispetto al secondo processo esecutivo, ancora in corso al momento in cui è stato proposto il ricorso per la liquidazione dell'equo indennizzo, deve essere, dunque, rivalutato il rispetto del termine di durata ragionevole. 4.- In ragione delle argomentazioni innanzi esposte consegue il rigetto del primo motivo e l'accoglimento, nei sensi di cui motivazione, del secondo motivo. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo e accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo, cassa in
Decreto Cassazione n. 17521/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris