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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03669/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26277-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2058/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali successori della ditta estinta [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] “nonostante fosse già estinta da anni”.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale.

Memoria è stata depositata dai ricorrenti e dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si fonda su due motivi. 1) Il primo motivo denuncia “errores in procedendo per violazione degli artt. 299 e ss. c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata, non applicando la regola c.d. dell’ultrattività del mandato, ha erroneamente dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA], estinta per cancellazione dal registro delle imprese durante il primo grado di giudizio, ma il cui evento interruttivo non era stato dichiarato dal procuratore costituito, in forza di mandato a quest’ultimo concesso per più gradi di giudizio”. 2) Il secondo motivo denuncia “error in procedendo per violazione dell’art. 182 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso senza avere previamente sollecitato la parte appellante a sanare il vizio di rappresentanza, nonché per violazione del medesimo art. 182 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata non attribuisce efficacia sanante alla costituzione dei soci e successori della società”.

Il primo motivo pone la questione del coordinamento tra la regola secondo cui «la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge, o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso» (Cass., sez. un., n. 6070/2013) e la diversa regola c.d. dell’ultrattività del mandato, coordinamento non risolto in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità (si confronti Cass. n. 20565/2018 con Cass. n. 19272/2022). [OSCURATO:PERSONA] pertanto ritiene che la causa non presenti evidenza decisoria e che vada rinviata alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26277-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2058/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali successori della ditta estinta [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] “nonostante fosse già estinta da anni”. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale. Memoria è stata depositata dai ricorrenti e dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si fonda su due motivi. 1) Il primo motivo denuncia “errores in procedendo per violazione degli artt. 299 e ss. c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata, non applicando la regola c.d. dell’ultrattività del mandato, ha erroneamente dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA], estinta per cancellazione dal registro delle imprese durante il primo grado di giudizio, ma il cui evento interruttivo non era stato dichiarato dal procuratore costituito, in forza di mandato a quest’ultimo concesso per più gradi di giudizio”. 2) Il secondo motivo denuncia “error in procedendo per violazione dell’art. 182 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso senza avere previamente sollecitato la parte appellante a sanare il vizio di rappresentanza, nonché per violazione del medesimo art. 182 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata non attribuisce efficacia sanante alla costituzione dei soci e successori della società”. Il primo motivo pone la questione del coordinamento tra la regola secondo cui «la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge, o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso» (Cass., sez. un., n. 6070/2013) e la diversa regola c.d. dell’ultrattività del mandato, coordinamento non risolto in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità (si confronti Cass. n. 20565/2018 con Cass. n. 19272/2022). [OSCURATO:PERSONA] pertanto ritiene che la causa non presenti evidenza decisoria e che vada rinviata alla pubblica udienza della sezione semplice. P.Q.M. La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma,
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