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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 24225/2026

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ia Gandolfo-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] società di locazione finanziaria per azioni, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. di Sassari n. 246/2024depositata il 24/07/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore Generale che ha chiesto l’accoglimento del quartomotivo;Numero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/2026uditi i difensori di parte ricorrente e controricorrente:1.- La controversia trae origine da un contratto di locazione finanziaria(leasing) per beni mobiliari, stipulato l'11 dicembre 2008 tra SardaleasingS.p.A. (concedente) e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (utilizzatrice), avente adoggetto uno stampo per barca a vela.Il contratto è stato risolto per inadempimento dell'utilizzatrice in data 17novembre 2009, mediante invio di raccomandata a.r. da parte dellaconcedente.Nel 2010, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale diChiavari (Fall. n. 6/2010).

Nell'ambito della procedura, [OSCURATO:SOCIETA] hapresentato domanda di rivendicazione dello stampo ex artt. 93 e 103 L.F.,che è stata accolta dal Tribunale fallimentare in data 14 marzo 2011, concontestuale dichiarazione di esecutività dello stato delle rivendiche.

Lostampo era ubicato in una porzione degli immobili del Fallimento siti a PortoTorres.[OSCURATO:PERSONA], con raccomandata del 12 aprile 2011, ha comunicato aSardaleasing l'accoglimento della domanda di rivendica, invitando la societàa prendere contatto per concordare le modalità di riconsegna.

Sardaleasingnon ha provveduto al ritiro, costringendo la procedura a sostenere spese dicustodia, sorveglianza e assicurazione.Nel 2017, [OSCURATO:SOCIETA] ha comunicato informalmente di aver venduto lostampo nel 2012 a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (S.N.A.), con la quale avevaun contenzioso in corso. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato tale cessione comeinopponibile alla procedura.Sempre nel 2017, il Fallimento ha ottenuto dal Tribunale di Genoval'autorizzazione ad agire giudizialmente contro [OSCURATO:SOCIETA] ed ha inviatoulteriori solleciti.

In data 27 gennaio 2018, il Fallimento ha notificato aSardaleasing un atto di intimazione ex art. 1209 c.c., con il quale l'UfficialeGiudiziario di Sassari ha fissato per il 19 febbraio 2018 la data per laNumero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/2026riconsegna dello stampo.

A tale data nessuno si è presentato perSardaleasing.2.- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha dunque agito con ricorso ex art.702-bis c.p.c. per ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dellaindennità di occupazione, del rimborso oneri di custodia; della quota dispese di sorveglianza; della quota costi di assicurazione (dal 2016).[OSCURATO:SOCIETA] si è costituita articolando difese su due soli argomenti: (a)l'intervenuta cessione dello stampo a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., conconseguente difetto di legittimazione passiva; (b) la prescrizione del dirittoall'indennizzo.3.- Con sentenza n. 240/2023 del 6 marzo 2023, il Tribunale di Sassari haaccolto integralmente il ricorso del Fallimento, condannando Sardaleasingal pagamento dei rimborsi e delle spese sostenute per la custodia dellostampo.Ciò sul presupposto che, risolto il leasing, era sorto in capo all'utilizzatricel'obbligo di rilasciare lo stampo e, specularmente, in capo alla concedentel'obbligo di ritirarlo.

La cessione a terzi veniva ritenuta irrilevante.4.- [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello con atto notificato il 21 marzo 2023,chiedendo l'integrale riforma della sentenza.

Ed ha eccepito l'applicabilitàdell'art. 14 delle condizioni generali del contratto di leasing del 2008, amente del quale, in caso di risoluzione per inadempimento, l'utilizzatore eratenuto a restituire i beni «a propria cura e spese, nel luogo e nel modoindicati dal concedente».4.1.-Con sentenza n. 246/2024 del 17 luglio 2024 (pubblicata il 24 luglio2024), la Corte d'Appello di Sassari, applicando il principio della "ragionepiù liquida", ha accolto l'appello di [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che in baseall'art. 14 delle condizioni generali, non sussisteva un obbligo di ritiro incapo alla concedente, ma un mero onere di indicare luogo e modalità diconsegna; che il Fallimento non aveva validamente costituito in moraSardaleasing; che le raccomandate del 2011 erano qualificate come mereNumero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/2026intimazioni secondo gli usi (art. 1214 c.c.) non seguite da deposito; chel'offerta per intimazione del 2018 era inefficace perché il Fallimento avrebbedovuto prima intimare a [OSCURATO:SOCIETA] di indicare il luogo di consegna e solodopo procedere con l'offerta formale.5.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Fallimentocon sei motivi di ricorso e memoria.

Si è costituita [OSCURATO:SOCIETA] concontroricorso e memoria.In vista della pubblica udienza, dove la trattazione del ricorso è statarinviata dalla camera di consiglio, il PG ha chiesto l’accoglimento del quartomotivo.Vi è successiva memoria di parte resistente, tuttavia tardiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio della decisione impugnata.Sostanzialmente, la questione è se la società concedente, che ha ottenutola restituzione del bene, possa far valere la clausola del contratto di leasingche le dà diritto a riavere il bene presso il proprio domicilio, o comunque nelluogo da essa indicato, oppure se quella clausola non si applica, attesol’intervenuto fallimento.La decisione impugnata ha ritenuto che secondo l’appellante, a mentedella clausola di cui all’art. 14 delle condizioni generali della locazionefinanziaria ignorata dal giudice di primo grado: - - [OSCURATO:SOCIETA] non eraobbligata al ritiro; [OSCURATO:SOCIETA] era semplicemente onerata dell’indicazionedel modo e luogo della consegna e a ciò avrebbe provveduto medianteindicazione di un terzo (la società alla quale aveva ceduto i beni in oggetto)al quale gli stampi andavano restituiti.

La censura è fondata.

Recita, invero,la menzionata clausola di cui all’art. 14 che nelle ipotesi, quale quella inesame, di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore,questi dovrà restituire a proprie cura e spese i beni completi di ogniaccessorio nel luogo e nel modo indicato dallo stesso concedente, dalmomento della risoluzione fino a quello della effettiva restituzione del beneNumero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/2026l'utilizzatore è costituito custode (art. 14, condizioni generali delleasing)” Ebbene, in ossequio a quanto pattuito, l'obbligo, gli oneri e lespese di restituzione dei beni sono, dunque, interamente a caricodell'utilizzatore, mentre, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, incapo a [OSCURATO:SOCIETA]., è ravvisabile non già un obbligo di ritiro bensìunicamente un onere di indicare il modo e il luogo di restituzione: ciò che,peraltro, risulta pienamente coerente con i principi generali, in forza deiquali non è ravvisabile un obbligo del creditore, ma un mero onere, diricevere la prestazione, di cui costituisce espressione, nella specie, l’oneredi indicare modo e luogo di consegna .Questa ratio è contestata dal Fallimento, qui ricorrente, con sei motivi diricorso.2.- Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 167, 345 comma 2c.p.c., 24 e 111 comma 6 Cost., in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4c.p.c.La Corte d'Appello ha erroneamente qualificato come «mera difesa»l'eccezione di applicabilità dell'art. 14 delle condizioni generali del contrattodi leasing, sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] per la prima volta in appello.

In realtà,trattandosi di un'eccezione volta a produrre un effetto impeditivo del dirittoazionato dal Fallimento, essa costituisce eccezione in senso stretto, cometale soggetta alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e al divieto di nova inappello ex art. 345 comma 2 c.p.c.

La Corte ha così violato anche l'art. 112c.p.c., pronunciandosi su un'eccezione non ritualmente proposta.

Né puòsostenersi la rilevabilità d'ufficio di tale eccezione: il Giudice di primo gradoaveva fatto riferimento alla risoluzione del leasing come mero fatto storico,non applicando mai la disciplina contrattuale.3.- Il secondo motivo prospetta violazione degli artt. 24 e 111 Cost., art.132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.La motivazione della Corte d'Appello sul rigetto dell'eccezione diinammissibilità per contraddittorietà è meramente apparente, irrazionale eNumero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/2026perplessa.

La Corte ha sostenuto che [OSCURATO:SOCIETA], anche in primo grado,avesse sostenuto non l'assenza di un obbligo di ritiro, ma il difetto dilegittimazione a ritirare per effetto della cessione a terzi.

Tuttavia, dagli attidi primo grado emerge che [OSCURATO:SOCIETA] non negò mai l'obbligo di ritiro,ma affermò che esso si era trasferito a S.N.A. in forza della vendita.

Lamotivazione che mette sullo stesso piano il difetto originario dell'obbligo eil suo venir meno per cessione è intrinsecamente contraddittoria.4.-.

Il terzo motivo prospetta violazione degli artt. 1526 c.c. e 1421 c.c., inrelazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.La Corte d'Appello ha errato nel ritenere applicabile l'art. 14 delle condizionigenerali.

Al contratto di leasing in questione – stipulato nel 2008 e risoltonel 2009, prima del fallimento e prima della L. 124/2017 – si applica in viaanalogica l'art. 1526 c.c., come stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenzan. 2061/2021.

Tale norma è imperativa e prevale sulle pattuizionicontrattuali (cfr. Cass. Sez.

III, n. 3930/2024).

La clausola di cui all'art. 14è peraltro nulla ex art. 1421 c.c., in quanto rimette alla totale discrezionalitàdel concedente la determinazione del luogo e delle modalità di restituzione,vanificando l'equilibrio contrattuale.

La nullità avrebbe dovuto essererilevata d'ufficio.5.- Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 93 e 103 L.F. (R.D.267/1942), in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.La Corte d’appello ha omesso di considerare che la vicenda nasce dalladomanda di rivendica ex art. 93 L.F. accolta nel 2011.

Il contratto di leasingera stato risolto prima del fallimento e l'unico titolo restitutorio èl'accoglimento della domanda di rivendica.

Ogni questione relativa aglieffetti della risoluzione contrattuale avrebbe dovuto trovare la sua disciplinanella procedura fallimentare di rivendica, non nelle pattuizioni contrattuali.La Corte ha errato nell'inquadramento della fattispecie, ignorandocompletamente le norme fallimentari.Numero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/20266.- Il quinto motivo prospetta violazione degli artt. 115 c.p.c. e 132 comma2 n. 4 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 3) e omesso esame di fatto decisivo (art.360 comma 1 n. 5).La Corte territoriale ha totalmente travisato la consistenza materiale delbene – uno stampo di 423,60 mq e 1.273,05 mc – trattandolo alla streguadi un qualsiasi bene mobile, chiedendosi se fosse necessaria un'offerta realeo per intimazione al domicilio del creditore.

Ha omesso di valutare: ledimensioni dello stampo, i costi di sgombero (79.000-125.000 euro), il fattoche [OSCURATO:SOCIETA] commerciò il bene lasciandolo sempre nel capannone delvidero lo stampo sempre e solo ubicato a [OSCURATO:PERSONA].7.- Il sesto motivo lamenta violazione degli artt. 115 c.p.c., 51 e 52 L.F., inrelazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.Il giudice d’appello ha omesso di considerare che la parte attrice è unaprocedura liquidatoria concorsuale, soggetta alle norme della leggefallimentare.

Non ha valutato che i costi di sgombero stimati (79.000-125.000 euro), il deprezzamento dell'immobile, le spese di assicurazione ecustodia pagate dalla procedura costituiscono un danno per la massa deicreditori.

Trattando la controversia come una lite tra privati, la sentenza hafinito per favorire un creditore ([OSCURATO:SOCIETA]) a scapito degli altri, inviolazione del principio della par condicio creditorum ex artt. 51 e 52 L.F.8.- Il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 1206, 1207, 1208,1214, 1215 e 1375 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.La Corte territoriale ha scambiato i concetti di «obbligo» e «onere».

Ancheammettendo che l'indicazione del luogo di consegna configuri un onere perSardaleasing, non si comprende perché graverebbe sul Fallimento il doveredi intimare alla concedente di indicare tale luogo: l'onere è funzionaleall'interesse del creditore, non del debitore.

Nessuna norma tra gli artt.1206 ss. c.c. prevede l'obbligo per il debitore di una previa intimazione alcreditore quanto al luogo dell'adempimento prima di procedere con l'offertaNumero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/2026per intimazione.

La Corte ha inoltre omesso di valutare il comportamentocomplessivo di [OSCURATO:SOCIETA], gravemente contrario ai principi dicorrettezza, buona fede e cooperazione ex art. 1375 c.c., avendo la stessasempre frapposto ostacoli al ritiro (prima sostenendo di aver ceduto il bene,poi rifiutandosi di indicare il luogo di consegna).

Tale comportamento,unitamente alle raccomandate del 2011 e del 2017, sarebbe stato di per sésufficiente a configurare la mora credendi.9.-Il quarto motivo è fondato, il quinto è infondato, e ciò importaassorbimento degli altri.Come si è detto all’inizio, la società concedente fonda il suo diritto sulcontratto di leasing, che conteneva una clausola relativa alle modalità dellarestituzione del bene.È pacifico che quel contratto è stato risolto prima del fallimento della societàconcessionaria, tenuta dunque alla restituzione.La questione è se l’obbligo di restituzione continui ad essere regolato dalcontratto oppure se, intervenuto il fallimento, dopo che il contratto è statorisolto, l’obbligo di restituzione trovi la sua fonte altrove, e soprattutto se ilfallimento, nel caso in cui dunque non si applichi il contratto, abbia dirittoalle spese di custodia sostenute.Va premesso che qui non è ovviamente in discussione la questione se dallarisoluzione nasca o meno un indebito, ossia se le prestazioni eseguitedivengano indebite e pertanto verso chi debba essere fatto valere il dirittoalla ripetizione: questione posta nella requisitoria del Procuratore Generale.Ed infatti, oggetto della discussione non è se la concedente abbia diritto allarestituzione e se la consegna di quel bene sia quindi diventata indebita dopola risoluzione del contratto; vale a dire, si discute se la concedente abbiadiritto di far valere la clausola del contratto che regola il luogo e le modalitàdell’adempimento della obbligazione restitutoria, e di conseguenza,ammesso che non la regoli, e che dunque la concedente non abbia diritto divedersi consegnate le cose al proprio domicilio, se allora la messa in moraNumero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/2026nei suoi confronti di ritirare le cose al domicilio del fallimento dia o menodiritto a quest’ultimo al rimborso delle spese di custodia.I profili sono dunque due.Il primo attiene alla sopravvivenza del contratto o di alcune sueclausole, e va risolto negativamente.Qui va disattesa l’eccezione di giudicato interno, sempre contenuta nelquarto motivo, e secondo la quale la decisione di primo grado sullaopponibilità del contratto (rectius sulla sua risoluzione) al fallimento non èstata contestata in secondo grado, e pertanto è divenuta giudicato.

Edinvero, non si tratta di un accertamento suscettibile di passare in giudicato,quanto piuttosto dell’affermazione di una regola giuridica (che il contrattogià risolto sia opponibile) che non è suscettibile di giudicato interno, e chepuò essere disattesa dal giudice di appello, nella sua attività di qualificazionedel fatto.Ciò posto e ritenuto dunque che la questione della sopravvivenza delcontratto risolto può essere affrontata in quanto non è stata decisa conefficacia di giudicato, vale la regola dell’art. 72 L.F.: L'azione dirisoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti dellaparte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fattasalva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se ilcontraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzionedi una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporrela domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V .La norma si applica ai contratti di locazione finanziaria in ragione delrichiamo fatto dal successivo articolo 72 quater.Nella fattispecie, tuttavia, l’azione di risoluzione non era pendente quandoè intervenuto il fallimento ma era stata completamente esperita, ed ilcontratto era stato risolto.

Dunque, non vi era un rapporto pendente nelquale far succedere il fallimento.Numero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/2026In altri termini, il Fallimento non subentra in un contratto che, al momentodell’inizio della procedura concorsuale, era già risolto.Ciò non toglie che il Fallimento sia comunque obbligato alla restituzione delbene, e lo è in ragione dell’accoglimento della domanda di rivendicaavanzata dalla concedente, ed accolta dal curatore: quanto al diritto allarestituzione del bene, peraltro, non c’è contestazione.Ciò detto, però è infondato il quinto motivo che presuppone l’obbligo delconcedente di insinuarsi al passivo, e dunque la violazione della par condiciocreditorum, proprio perché è stata accolta la domanda di rivendica (laquestione non è contestata tra l’altro), e dunque il diritto del creditore dellaprocedura trova soddisfazione nell’ambito della relativa disciplina.La seconda questione è che la società creditrice non ha dunque diritto,perché quella clausola non vincola il Fallimento, alla restituzione presso ilproprio domicilio, ma ovviamente neanche può essere obbligata a sostenerele spese di custodia anteriori alla messa in mora, poiché fino a quelmomento l’obbligo di restituzione è ancora inadempiuto.

Solo con la messain mora compiuta dal Fallimento al fine di imporre il ritiro del bene pressola sede le spese vanno rimborsate al custode, o meglio al debitore tenutoalla restituzione.Il ricorso va dunque accolto in tali termini e la decisione cassata, con rinvio- anche per le spese - alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa sezione ecomposizione.

P.Q.Maccoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta il quinto, assorbiti gli altri, cassala sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimitàalla Corte di Appello di Cagliari.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il Consigliere est.

Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] GraziosiNumero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia Gandolfo-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] società di locazione finanziaria per azioni, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. di Sassari n. 246/2024depositata il 24/07/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore Generale che ha chiesto l’accoglimento del quartomotivo;Numero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/2026uditi i difensori di parte ricorrente e controricorrente:1.- La controversia trae origine da un contratto di locazione finanziaria(leasing) per beni mobiliari, stipulato l'11 dicembre 2008 tra SardaleasingS.p.A. (concedente) e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (utilizzatrice), avente adoggetto uno stampo per barca a vela.Il contratto è stato risolto per inadempimento dell'utilizzatrice in data 17novembre 2009, mediante invio di raccomandata a.r. da parte dellaconcedente.Nel 2010, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale diChiavari (Fall. n. 6/2010). Nell'ambito della procedura, [OSCURATO:SOCIETA] hapresentato domanda di rivendicazione dello stampo ex artt. 93 e 103 L.F.,che è stata accolta dal Tribunale fallimentare in data 14 marzo 2011, concontestuale dichiarazione di esecutività dello stato delle rivendiche. Lostampo era ubicato in una porzione degli immobili del Fallimento siti a PortoTorres.[OSCURATO:PERSONA], con raccomandata del 12 aprile 2011, ha comunicato aSardaleasing l'accoglimento della domanda di rivendica, invitando la societàa prendere contatto per concordare le modalità di riconsegna. Sardaleasingnon ha provveduto al ritiro, costringendo la procedura a sostenere spese dicustodia, sorveglianza e assicurazione.Nel 2017, [OSCURATO:SOCIETA] ha comunicato informalmente di aver venduto lostampo nel 2012 a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (S.N.A.), con la quale avevaun contenzioso in corso. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato tale cessione comeinopponibile alla procedura.Sempre nel 2017, il Fallimento ha ottenuto dal Tribunale di Genoval'autorizzazione ad agire giudizialmente contro [OSCURATO:SOCIETA] ed ha inviatoulteriori solleciti. In data 27 gennaio 2018, il Fallimento ha notificato aSardaleasing un atto di intimazione ex art. 1209 c.c., con il quale l'UfficialeGiudiziario di Sassari ha fissato per il 19 febbraio 2018 la data per laNumero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/2026riconsegna dello stampo. A tale data nessuno si è presentato perSardaleasing.2.- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha dunque agito con ricorso ex art.702-bis c.p.c. per ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dellaindennità di occupazione, del rimborso oneri di custodia; della quota dispese di sorveglianza; della quota costi di assicurazione (dal 2016).[OSCURATO:SOCIETA] si è costituita articolando difese su due soli argomenti: (a)l'intervenuta cessione dello stampo a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., conconseguente difetto di legittimazione passiva; (b) la prescrizione del dirittoall'indennizzo.3.- Con sentenza n. 240/2023 del 6 marzo 2023, il Tribunale di Sassari haaccolto integralmente il ricorso del Fallimento, condannando Sardaleasingal pagamento dei rimborsi e delle spese sostenute per la custodia dellostampo.Ciò sul presupposto che, risolto il leasing, era sorto in capo all'utilizzatricel'obbligo di rilasciare lo stampo e, specularmente, in capo alla concedentel'obbligo di ritirarlo. La cessione a terzi veniva ritenuta irrilevante.4.- [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello con atto notificato il 21 marzo 2023,chiedendo l'integrale riforma della sentenza. Ed ha eccepito l'applicabilitàdell'art. 14 delle condizioni generali del contratto di leasing del 2008, amente del quale, in caso di risoluzione per inadempimento, l'utilizzatore eratenuto a restituire i beni «a propria cura e spese, nel luogo e nel modoindicati dal concedente».4.1.-Con sentenza n. 246/2024 del 17 luglio 2024 (pubblicata il 24 luglio2024), la Corte d'Appello di Sassari, applicando il principio della "ragionepiù liquida", ha accolto l'appello di [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che in baseall'art. 14 delle condizioni generali, non sussisteva un obbligo di ritiro incapo alla concedente, ma un mero onere di indicare luogo e modalità diconsegna; che il Fallimento non aveva validamente costituito in moraSardaleasing; che le raccomandate del 2011 erano qualificate come mereNumero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/2026intimazioni secondo gli usi (art. 1214 c.c.) non seguite da deposito; chel'offerta per intimazione del 2018 era inefficace perché il Fallimento avrebbedovuto prima intimare a [OSCURATO:SOCIETA] di indicare il luogo di consegna e solodopo procedere con l'offerta formale.5.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Fallimentocon sei motivi di ricorso e memoria. Si è costituita [OSCURATO:SOCIETA] concontroricorso e memoria.In vista della pubblica udienza, dove la trattazione del ricorso è statarinviata dalla camera di consiglio, il PG ha chiesto l’accoglimento del quartomotivo.Vi è successiva memoria di parte resistente, tuttavia tardiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio della decisione impugnata.Sostanzialmente, la questione è se la società concedente, che ha ottenutola restituzione del bene, possa far valere la clausola del contratto di leasingche le dà diritto a riavere il bene presso il proprio domicilio, o comunque nelluogo da essa indicato, oppure se quella clausola non si applica, attesol’intervenuto fallimento.La decisione impugnata ha ritenuto che secondo l’appellante, a mentedella clausola di cui all’art. 14 delle condizioni generali della locazionefinanziaria ignorata dal giudice di primo grado: - - [OSCURATO:SOCIETA] non eraobbligata al ritiro; [OSCURATO:SOCIETA] era semplicemente onerata dell’indicazionedel modo e luogo della consegna e a ciò avrebbe provveduto medianteindicazione di un terzo (la società alla quale aveva ceduto i beni in oggetto)al quale gli stampi andavano restituiti. La censura è fondata. Recita, invero,la menzionata clausola di cui all’art. 14 che nelle ipotesi, quale quella inesame, di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore,questi dovrà restituire a proprie cura e spese i beni completi di ogniaccessorio nel luogo e nel modo indicato dallo stesso concedente, dalmomento della risoluzione fino a quello della effettiva restituzione del beneNumero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/2026l'utilizzatore è costituito custode (art. 14, condizioni generali delleasing)” Ebbene, in ossequio a quanto pattuito, l'obbligo, gli oneri e lespese di restituzione dei beni sono, dunque, interamente a caricodell'utilizzatore, mentre, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, incapo a [OSCURATO:SOCIETA]., è ravvisabile non già un obbligo di ritiro bensìunicamente un onere di indicare il modo e il luogo di restituzione: ciò che,peraltro, risulta pienamente coerente con i principi generali, in forza deiquali non è ravvisabile un obbligo del creditore, ma un mero onere, diricevere la prestazione, di cui costituisce espressione, nella specie, l’oneredi indicare modo e luogo di consegna .Questa ratio è contestata dal Fallimento, qui ricorrente, con sei motivi diricorso.2.- Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 167, 345 comma 2c.p.c., 24 e 111 comma 6 Cost., in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4c.p.c.La Corte d'Appello ha erroneamente qualificato come «mera difesa»l'eccezione di applicabilità dell'art. 14 delle condizioni generali del contrattodi leasing, sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] per la prima volta in appello. In realtà,trattandosi di un'eccezione volta a produrre un effetto impeditivo del dirittoazionato dal Fallimento, essa costituisce eccezione in senso stretto, cometale soggetta alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e al divieto di nova inappello ex art. 345 comma 2 c.p.c. La Corte ha così violato anche l'art. 112c.p.c., pronunciandosi su un'eccezione non ritualmente proposta. Né puòsostenersi la rilevabilità d'ufficio di tale eccezione: il Giudice di primo gradoaveva fatto riferimento alla risoluzione del leasing come mero fatto storico,non applicando mai la disciplina contrattuale.3.- Il secondo motivo prospetta violazione degli artt. 24 e 111 Cost., art.132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.La motivazione della Corte d'Appello sul rigetto dell'eccezione diinammissibilità per contraddittorietà è meramente apparente, irrazionale eNumero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/2026perplessa. La Corte ha sostenuto che [OSCURATO:SOCIETA], anche in primo grado,avesse sostenuto non l'assenza di un obbligo di ritiro, ma il difetto dilegittimazione a ritirare per effetto della cessione a terzi. Tuttavia, dagli attidi primo grado emerge che [OSCURATO:SOCIETA] non negò mai l'obbligo di ritiro,ma affermò che esso si era trasferito a S.N.A. in forza della vendita. Lamotivazione che mette sullo stesso piano il difetto originario dell'obbligo eil suo venir meno per cessione è intrinsecamente contraddittoria.4.-. Il terzo motivo prospetta violazione degli artt. 1526 c.c. e 1421 c.c., inrelazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.La Corte d'Appello ha errato nel ritenere applicabile l'art. 14 delle condizionigenerali. Al contratto di leasing in questione – stipulato nel 2008 e risoltonel 2009, prima del fallimento e prima della L. 124/2017 – si applica in viaanalogica l'art. 1526 c.c., come stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenzan. 2061/2021. Tale norma è imperativa e prevale sulle pattuizionicontrattuali (cfr. Cass. Sez. III, n. 3930/2024). La clausola di cui all'art. 14è peraltro nulla ex art. 1421 c.c., in quanto rimette alla totale discrezionalitàdel concedente la determinazione del luogo e delle modalità di restituzione,vanificando l'equilibrio contrattuale. La nullità avrebbe dovuto essererilevata d'ufficio.5.- Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 93 e 103 L.F. (R.D.267/1942), in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.La Corte d’appello ha omesso di considerare che la vicenda nasce dalladomanda di rivendica ex art. 93 L.F. accolta nel 2011. Il contratto di leasingera stato risolto prima del fallimento e l'unico titolo restitutorio èl'accoglimento della domanda di rivendica. Ogni questione relativa aglieffetti della risoluzione contrattuale avrebbe dovuto trovare la sua disciplinanella procedura fallimentare di rivendica, non nelle pattuizioni contrattuali.La Corte ha errato nell'inquadramento della fattispecie, ignorandocompletamente le norme fallimentari.Numero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/20266.- Il quinto motivo prospetta violazione degli artt. 115 c.p.c. e 132 comma2 n. 4 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 3) e omesso esame di fatto decisivo (art.360 comma 1 n. 5).La Corte territoriale ha totalmente travisato la consistenza materiale delbene – uno stampo di 423,60 mq e 1.273,05 mc – trattandolo alla streguadi un qualsiasi bene mobile, chiedendosi se fosse necessaria un'offerta realeo per intimazione al domicilio del creditore. Ha omesso di valutare: ledimensioni dello stampo, i costi di sgombero (79.000-125.000 euro), il fattoche [OSCURATO:SOCIETA] commerciò il bene lasciandolo sempre nel capannone delvidero lo stampo sempre e solo ubicato a [OSCURATO:PERSONA].7.- Il sesto motivo lamenta violazione degli artt. 115 c.p.c., 51 e 52 L.F., inrelazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.Il giudice d’appello ha omesso di considerare che la parte attrice è unaprocedura liquidatoria concorsuale, soggetta alle norme della leggefallimentare. Non ha valutato che i costi di sgombero stimati (79.000-125.000 euro), il deprezzamento dell'immobile, le spese di assicurazione ecustodia pagate dalla procedura costituiscono un danno per la massa deicreditori. Trattando la controversia come una lite tra privati, la sentenza hafinito per favorire un creditore ([OSCURATO:SOCIETA]) a scapito degli altri, inviolazione del principio della par condicio creditorum ex artt. 51 e 52 L.F.8.- Il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 1206, 1207, 1208,1214, 1215 e 1375 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.La Corte territoriale ha scambiato i concetti di «obbligo» e «onere». Ancheammettendo che l'indicazione del luogo di consegna configuri un onere perSardaleasing, non si comprende perché graverebbe sul Fallimento il doveredi intimare alla concedente di indicare tale luogo: l'onere è funzionaleall'interesse del creditore, non del debitore. Nessuna norma tra gli artt.1206 ss. c.c. prevede l'obbligo per il debitore di una previa intimazione alcreditore quanto al luogo dell'adempimento prima di procedere con l'offertaNumero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/2026per intimazione. La Corte ha inoltre omesso di valutare il comportamentocomplessivo di [OSCURATO:SOCIETA], gravemente contrario ai principi dicorrettezza, buona fede e cooperazione ex art. 1375 c.c., avendo la stessasempre frapposto ostacoli al ritiro (prima sostenendo di aver ceduto il bene,poi rifiutandosi di indicare il luogo di consegna). Tale comportamento,unitamente alle raccomandate del 2011 e del 2017, sarebbe stato di per sésufficiente a configurare la mora credendi.9.-Il quarto motivo è fondato, il quinto è infondato, e ciò importaassorbimento degli altri.Come si è detto all’inizio, la società concedente fonda il suo diritto sulcontratto di leasing, che conteneva una clausola relativa alle modalità dellarestituzione del bene.È pacifico che quel contratto è stato risolto prima del fallimento della societàconcessionaria, tenuta dunque alla restituzione.La questione è se l’obbligo di restituzione continui ad essere regolato dalcontratto oppure se, intervenuto il fallimento, dopo che il contratto è statorisolto, l’obbligo di restituzione trovi la sua fonte altrove, e soprattutto se ilfallimento, nel caso in cui dunque non si applichi il contratto, abbia dirittoalle spese di custodia sostenute.Va premesso che qui non è ovviamente in discussione la questione se dallarisoluzione nasca o meno un indebito, ossia se le prestazioni eseguitedivengano indebite e pertanto verso chi debba essere fatto valere il dirittoalla ripetizione: questione posta nella requisitoria del Procuratore Generale.Ed infatti, oggetto della discussione non è se la concedente abbia diritto allarestituzione e se la consegna di quel bene sia quindi diventata indebita dopola risoluzione del contratto; vale a dire, si discute se la concedente abbiadiritto di far valere la clausola del contratto che regola il luogo e le modalitàdell’adempimento della obbligazione restitutoria, e di conseguenza,ammesso che non la regoli, e che dunque la concedente non abbia diritto divedersi consegnate le cose al proprio domicilio, se allora la messa in moraNumero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/2026nei suoi confronti di ritirare le cose al domicilio del fallimento dia o menodiritto a quest’ultimo al rimborso delle spese di custodia.I profili sono dunque due.Il primo attiene alla sopravvivenza del contratto o di alcune sueclausole, e va risolto negativamente.Qui va disattesa l’eccezione di giudicato interno, sempre contenuta nelquarto motivo, e secondo la quale la decisione di primo grado sullaopponibilità del contratto (rectius sulla sua risoluzione) al fallimento non èstata contestata in secondo grado, e pertanto è divenuta giudicato. Edinvero, non si tratta di un accertamento suscettibile di passare in giudicato,quanto piuttosto dell’affermazione di una regola giuridica (che il contrattogià risolto sia opponibile) che non è suscettibile di giudicato interno, e chepuò essere disattesa dal giudice di appello, nella sua attività di qualificazionedel fatto.Ciò posto e ritenuto dunque che la questione della sopravvivenza delcontratto risolto può essere affrontata in quanto non è stata decisa conefficacia di giudicato, vale la regola dell’art. 72 L.F.: L'azione dirisoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti dellaparte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fattasalva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se ilcontraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzionedi una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporrela domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V .La norma si applica ai contratti di locazione finanziaria in ragione delrichiamo fatto dal successivo articolo 72 quater.Nella fattispecie, tuttavia, l’azione di risoluzione non era pendente quandoè intervenuto il fallimento ma era stata completamente esperita, ed ilcontratto era stato risolto. Dunque, non vi era un rapporto pendente nelquale far succedere il fallimento.Numero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/2026In altri termini, il Fallimento non subentra in un contratto che, al momentodell’inizio della procedura concorsuale, era già risolto.Ciò non toglie che il Fallimento sia comunque obbligato alla restituzione delbene, e lo è in ragione dell’accoglimento della domanda di rivendicaavanzata dalla concedente, ed accolta dal curatore: quanto al diritto allarestituzione del bene, peraltro, non c’è contestazione.Ciò detto, però è infondato il quinto motivo che presuppone l’obbligo delconcedente di insinuarsi al passivo, e dunque la violazione della par condiciocreditorum, proprio perché è stata accolta la domanda di rivendica (laquestione non è contestata tra l’altro), e dunque il diritto del creditore dellaprocedura trova soddisfazione nell’ambito della relativa disciplina.La seconda questione è che la società creditrice non ha dunque diritto,perché quella clausola non vincola il Fallimento, alla restituzione presso ilproprio domicilio, ma ovviamente neanche può essere obbligata a sostenerele spese di custodia anteriori alla messa in mora, poiché fino a quelmomento l’obbligo di restituzione è ancora inadempiuto. Solo con la messain mora compiuta dal Fallimento al fine di imporre il ritiro del bene pressola sede le spese vanno rimborsate al custode, o meglio al debitore tenutoalla restituzione.Il ricorso va dunque accolto in tali termini e la decisione cassata, con rinvio- anche per le spese - alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa sezione ecomposizione. P.Q.Maccoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta il quinto, assorbiti gli altri, cassala sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimitàalla Corte di Appello di Cagliari.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il Consigliere est. Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] GraziosiNumero registro generale 21840/2024Numero sezionale 1951/2026Numero di raccolta generale 24225/2026Data pubblicazione 29/07/2026