CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08697/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19890/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso l a sentenza n. 313 /202 2 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 10 febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che nell’anno 2018, innanzi il Tribunale di Monza, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti, quale terzo pignorato, della Assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 19890/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., vennero intraprese due procedure di espropriazione ex art. 543 cod. proc. civ.: la prima (iscritta al R.G. Es. n. 934/2018) ad istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la seconda (iscritta al R.G.Es. n. 1390/2018) ad iniziativa di [OSCURATO:PERSONA]; formulatecontestazioni sulla dichiarazion e di quantità del terzo da parte di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa il 28 marzo 2019 il giudice dell’esecuzione, all’esito di subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo e previa riunione delle procedure espropriative, dichiarò la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. debitrice di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 28.735,86, di cui, con provvedimento contestuale, disposel’assegnazione in favore di [OSCURATO:PERSONA]; avverso l’ordinanza conclusiva dell’accertamento dell’obbligo del terzo spiegarono distinte opposizioni agli atti esecutivi (poi riunite) la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA]; per quanto qui ancora d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, definendo le controversie oppositive, ha: (i) accertato l’inesistenza del credito attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] a titolo di manleva verso l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dall’ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ. azionata come titolo esecutivo, in difetto di alcun pagamento (nemmeno allegato) effettuato dall’assicurato al soggetto danneggiato; (ii) accertato l’esistenza del credito riconosciuto dalla medesima ordinanza ad AlbertoAntonio Poli verso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a titolo di spese legali soltanto nella misura di euro 7.676,90, ovvero al netto della ritenuta d’acconto «che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dovrà versare al fisco»; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, illustrati da memoria; non svolgono difese in grado di legittimità, benché ritualmente intimati, [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; r.g. n. 19890/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che preliminarmente regolare risulta l’evocazione nel presente grado di giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contumaci nel giudizio di merito: per entrambi la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata mediante inoltro ai rispettivi indirizzi PEC (in relata di notifica dichiarati come) estratti dall’elenco pubblico INIPEC, di copia informatica dell’atto, sottoscritto digitalmente, consegnato nelle rispettive caselle. della regolarità di siffatte notifiche la documentazione versata nel fascicolo del ricorrente (copie del messaggio di posta elettronica, del ricorso, della procura alle liti, della relazione di notifica, delle ricevute di accettazioni e di consegna, tutte corredate da attestazione di conformità con sottoscrizione autografa) offre sufficiente ed idonea prova, non occorrendo, a tal fine, l’allegazione di certificazioni o visure del registro pubblico di estrazione delle caselle PEC adoperate come destinatarie, sia perché adempimento non previsto dalla norma regolatrice della notifica con modalità telematica effettuata dall’avvocato (art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53) sia in ragione dei poteri certificatori allo stesso difensore riconosciuti; il primo motivo, per violazione dell’art. 1917 cod. civ. e dell’art. 12 disp. att. cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., censura il negato riconoscimento del credito dell’esecutato [OSCURATO:PERSONA] verso la compagnia assicuratrice; in senso contrario, parte ricorrente asserisce, in estrema sintesi, che il credito derivante da manleva sorge in capo all’assicurato nei confronti dell’assicuratore nel momento in cui il primo propone domanda giudiziale di manleva chiamando in causa il terzo garante, r.g. n. 19890/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atteso che già con l’istanza risarcitoria del danneggiato sussiste concreta ed attuale minaccia al patrimonio dell’assicurato; la doglianza è fondata; in fattispecie pianamente sovrapponibile a quella in vaglio, questa Corte ha affermato che, i n tema di assicurazione della responsabilit à civile, il credito all’indennizzo assicurativo è pignorabile anche in pendenza del giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato danneggiante, poiché l’espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura (così Cass. 24/05/2023, n. 14419, con la precisazione che, ai fini della sottoposizione a pignoramento, è irrilevante che il diritto dell’assicurato alla garanzia della compagnia assicuratrice sia subordinato all’effettivo adempimento, da parte del primo, dell’obbligazione risarcitoria); da questo principio di diritto - cui si intende dare qui convinta continuità - si è discostato il giudice territoriale, sull’assunto (invece non pertinente) del mancato versamento della posta risarcitoria dall’assicurato al danneggiato; il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto (in specie, dell’art. 64 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., contesta la decurtazione, da quanto dovuto dal terzo a titolo di spese legali, dell’importo per ritenuta d’acconto: sostiene l’inoperatività nel caso del meccanismo della sostituzione d’imposta, non versandosi in fattispecie di pagamento di compendi professionali; anche questo motivo è fondato; basti, al riguardo, osservare che la ritenuta d’acconto, prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, attua l’anticipata riscossione della imposta dovuta dalla persona fisica che riceve un pagamento r.g. n. 19890/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] imputabile a reddito di lavoro autonomo, sicché i sostituti d’imposta (ovvero i soggetti menzionati nell’art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973) sono tenuti a praticare detta ritenuta quando le somme da loro pagate siano giuridicamente ascrivibili atitolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo, come accade, in ipotesi di condanna per spese legali, quando sia stata disposta la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa (Cass., Sez. U, 25/10/1996, n. 9332; Cass., Sez. U, 12/11/1996, n. 9872; Cass., Sez. U, 17/07/2008, n. 19594; Cass.19/09/2014, n. 19739; Cass. 26/05/2020, n. 9702); nella vicenda in parola, mancando nel provvedimento giudiziale fonte dell’obbligo accertato l’attribuzione al difensore, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in favore di [OSCURATO:PERSONA] (e, quindi, quanto da erogare per siffatta causale) assume il significato di ristorare la parte vittoriosa in giudizio dell’onere sopportato per le spese di lite inerenti la prestazione del proprio avvocato, sicché i relativi importi sono esonerati dall’applicazione della ritenuta d’acconto, in quanto non imputati a reddito da lavoro autonomo; errata risulta, per conseguenza, la determinazione della somma dovuta dal terzo contenuta nella pronuncia gravata; in accoglimento di ambedue i motivi di ricorso, va disposta la cassazione della impugnata sentenza, con rinvio, quale giudice di unico grado, al Tribunale di Monza, in persona di diverso magistrato; al giudice del rinvio è altresì demandata la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità; p. q. m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Monza, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di l