CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 20261/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7033-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4805/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 28 luglio 2020, n. 526, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello avverso la decisione del T.a.r. Calabria-Catanzaro, concernente una ordinanza di demolizione. Per la cassazione di questa sentenza è proposto ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1 e 362, comma 1, cod. proc. civ., sulla base di tre motivi. Non svolge difese il Comune intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 cost., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 110 c.p.a., esponendo la sentenza una motivazione apparente, situazione integrante eccesso di potere giurisdizionale e denegata giustizia: infatti, l'ordinanza amministrativa di demolizione non permetteva di individuare il manufatto, in relazione all'esatto foglio di mappa e particella, non essendo essa affetta da mero errore materiale, come ritenuto dal Consiglio di Stato, ma da carenza di istruttoria. E ciò basta ad integrare una vizio motivazionale della impugnata decisione, nonché integrale stravolgimento delle norme di riferimento e manifesta denegata giustizia. Con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 cost., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 110 c.p.a., per superamento dei limiti esterni con riguardo alla sfera del legislatore o della p.a., in quanto il Consiglio di Stato non ha ammesso la c.t.u., volta a verificare la costruzione dell'edificio prima del 1967. Ric. 2021 n. 07033 sez. 5U - ud. 07-06-2022 -2- Con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 110 c.p.a., per omessa pronuncia su motivi di appello, situazione integrante eccesso di potere giurisdizionale e denegata giustizia: ciò, laddove il Consiglio di Stato ha ritenuto assorbiti tutti i rimanenti motivi, ulteriori rispetto a quelli disattesi. 2. - Il Consiglio di Stato con l'impugnata decisione ha, in punto di fatto, rilevato che il foglio di mappa, relativo all'edificio oggetto dell'ordine, è stato individuato infine in modo inequivoco come il foglio 42, mappale 2574; in punto di diritto, che l'erronea individuazione catastale del manufatto abusivo, dovuta nella specie al riferimento all'originario identificativo senza le modifiche intervenute, non è idonea ad inficiare l'ordine di demolizione, nell'ipotesi in cui il destinatario sia comunque in grado di identificare univocamente il bene. Ha aggiunto che l'ordinanza è diretta all'appellante non quale proprietario, ma in quanto responsabile dell'abuso. Né è provato trattarsi di manufatto anteriore al 1967. 3. - Il ricorso è inammissibile. Le sentenze del Consiglio di Stato sono ricorribili per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, ma la questione posta dal motivo esula con evidenza da quelle scrutinabili in sede di ricorso ex art. 362 cod. proc. civ. Per consolidato orientamento di questa Corte, nei riguardi delle decisioni del Consiglio di Stato il ricorso è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo delle Sezioni unite è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Al contrario, anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'accertamento in ordine ad errores in procedendo o in iudicando rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione, trattandosi di Ric. 2021 n. 07033 sez. SU - ud. 07-06-2022 -3- violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata (fra le molte, Cass., sez. un., 4 dicembre 2020, n. 27770; Cass., sez. un., 30 ottobre 2020, n. 24103, in motiv.; 15 ottobre 2020, n. 22375; 11 novembre 2019, n. 29082; 3 agosto 2018, n. 20529). Si è, in definitiva, affermato il granitico principio, secondo cui non ogni pretesa deviazione dal corretto esercizio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale, si risolve in un vizio di giurisdizione sindacabile ad opera della Corte di cassazione, nel sistema che risulta delineato dall'art.111 Cost., comma 8, e dall'art. 362 cod. proc. civ. Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate invece escludono. Nonostante il richiamo delle formule astratte, invero, tutti i motivi non fanno che denunziare vizi del procedimento o di interpretazione ed applicazione di legge sostanziale, senza nessuna attinenza con i concetti ora esposti e senza nessun possibile sindacato, al riguardo, delle Sezioni unite. 4. - Nulla sulle spese di lite, non svolgendo difese l'intimato. P.Q.M. La Corte, a Sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso. Ric. 2021 n. 07033 sez. SU - ud. 07-06-2022 -4- Così decis