CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 31588/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32165/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 3535 /20 21 depositata i l 15/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa (di seguito indicata per brevità CRI) per l’ammissione del credito di complessivi €7.784,66 a titolo di trattamento incentivante dovuto per il periodo di lavoro subordinato svolto tra il 1.1.2010 e il 31.12.2010 e accertato con sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, del 22 luglio 2016, n. 7279. 2. Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione rilevando che il ricorrente non aveva soddisfatto l’onere probatorio a suo carico; e, infatti, il giudice del lavoro con la sentenza n. 7279/2016 aveva pronunciato una condanna generica, data la mancanza degli elementi necessari alla quantificazione delle somme dovute, e tale carenza probatoria non è stata successivamente sanata dal ricorrente. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. CRI ha svolto difese depositando controricorso. 4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta omessa e/o insufficiente e/o contradditoria motivazione circa un punto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; si sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la sentenza della sezione lavoro ha pronunciato una condanna generica e non specifica, nonostante essa indichi gli elementi per la quantificazione degli importi dovuti, e che erroneamente abbia posto l’onere della prova a carico del ricorrente. 2. In data 21/9/2022 è stato depositato, tramite PCT, atto di rinuncia, sottoscritto dal ricorrente e controfirmato dai suoi legali, comunicato all’Avvocatura dello Stato che rappresenta e difende CRI; non vi è prova dell’accettazione della rinuncia. 2.1Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c. ; tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la possibile condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass. 9474/2020, 3971/2020, 3971/2015 e 17187/2014). 3. Le spese vanno quindi, nella vicenda, poste a carico del ricorrente avendo egli dato causa alla controversia così costringendo controparte a difendersi e non sussistendo ragioni particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, dette spese fanno carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione 4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 2.500 oltre esbor