CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00682/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36869/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 416, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta FINSTORE di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] n. 189/2019 pubblica ta i l 19/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo n. 998/13 del 4 febbraio 2013 il Tribunale di Sassari intimava alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (d’ora in avanti, per brevità, [OSCURATO:SOCIETA].) di pagare a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale denominata Finstore, la somma di 5.958,93 euro, oltre interessi, a titolo di compenso per l’attività di intermediazione finanziaria da questi svolta in qualità di collaboratore della predetta società. L’opposizione spiegata avverso tale decreto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dal socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] veniva respinta dallo stesso Tribunale con decisione confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari -sezione distaccata di Sassari, la quale, con sentenza n. 189/2019 del 19 aprile 2019, pubblicata in pari data, rigettava il gravame interposto dai soccombenti, condannandoli alla rifusione delle spese del grado. Contro quest’ultima sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti con controricorso dal Carmelita. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022. Le parti non hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione omessa o meramente apparente e comunque contraddittoria in ordine alle ragioni che non consentono l’applicazione al rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( rectius : s.a.s. -n.d.r.) e [OSCURATO:PERSONA] delle medesime condizioni che regolavano il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e la [OSCURATO:SOCIETA]. , nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., dell’art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., con riferimento all’art. 111, comma 6, Cost.. A sostegno della censura si deduce quanto segue: -la Corte sarda si è soffermata ad evidenziare la mancanza di un rapporto contrattuale diretto fra il Carmelita e la [OSCURATO:SOCIETA]., trascurando tuttavia di considerare che fra gli stessi intercorre un rapporto indiretto…, mediato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , per il tramite della quale vengono collocati sul mercato i prodotti offerti dalla [OSCURATO:SOCIETA].; -in forza del collegamento negoziale tra di loro sussistente, al rapporto fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Carmelita devono ritenersi applicabili le medesime clausole disciplinanti il rapporto fra la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., e in particolare quella subordinante il pagamento delle provvigioni alla condizione sospensiva del buon fine dei prestiti accordati; -alcune pratiche di finanziamento curate dal Carmelita sono state stornate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto non perfezionatesi (estinte anticipatamente, in sofferenza, ecc. ): per questo motivo, dal totale delle provvigioni liquidabili in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. è stato scomputato il complessivo importo di 2.719,29 euro, di cui invece il Carmelita pretende il pagamento; -il ragionamento seguìto dal giudice d’appello conduce all’assurda conclusione per cui dovrebbero ritenersi spettanti al Carmelita le provvigioni che la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA]., sua mandataria. Con il secondo motivo si rimprovera alla Corte d’appello di non aver ritenuto applicabili al rapporto contrattuale fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Carmelita - una volta esclusa la sua soggezione alla disciplina contenuta nella convenzione stipulata dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. con la [OSCURATO:SOCIETA].- le norme del codice civile in materia di mediazione, le quali subordinano il diritto alla provvigione alla positiva conclusione dell’affare. Con il terzo motivo viene dedotta la nullità del contrattodedotto in giudizio per violazione dell’art. 107, comma 1, lettera a), T.U.B., avendo il Carmelita svolto attività di intermediazione finanziaria come ditta individuale, in contrasto con la citata norma imperativa che ne prescrive l’esercizio in forma di società di capitali. Il primo mezzo è anzitutto ammissibile, diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, poichè lascia comprendere con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali si sostiene che la motivazione della sentenza gravata risulterebbe omessa o meramente apparente e comunque contraddittoria , indicando anche le norme di diritto asseritamente violate dal giudice a quo. Esso è altresì fondato. Come è noto, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54 D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, è scomparso il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata con riferimento al parametro della sufficienza, ma è pur sempre rimasto operante il controllo sull’esistenza - sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza- e sulla coerenza ( sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione stessa-, ossia con riguardo a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e danno pertanto luogo a nullità della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Tanto premesso, ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio di illogicità manifesta. Gli odierni ricorrenti hanno impugnato davanti alla Corte d’Appello di Cagliari -sezione distaccata di Sassari la decisione di primo grado assunta dal Tribunale sassarese, che aveva escluso l’applicabilità al rapporto contrattuale fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Carmelita, oggetto del presente giudizio, delle clausole contenute nella convenzione regolante il diverso rapporto intercorrente fra la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].. Tale convenzione, con specifico riguardo al pagamento delle provvigioni spettanti alla [OSCURATO:SOCIETA]., espressamente prevede che dai compensi di intermediazione debbano essere sempre decurtati quelli relativi a finanziamenti stornati, estinti anticipatamente… ceduti a terzi… o passati alla gestione legale . La Corte territoriale ha respinto ilgravame ritenendo condivisibile il rilievo già svolto dal primo giudice, secondo cui «nessun rapporto diretto intercorreva… tra il Carmelita e la [OSCURATO:SOCIETA], che collocava i suoi prodotti sul mercato per il tramite della [OSCURATO:SOCIETA]» (pag. 2 della sentenza, righi 27-30). Nell’impugnata pronuncia è stato inoltre osservato che il regolamento contrattuale del rapporto fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. «non può assolutamente essere opposto al Carmelita, in quanto ha per oggetto condizioni generali neppure sottoscritte e di cui nulla è dato sapere in ordine al rapporto cui le stesse ineriscono e non contenente non solo alcuna sottoscrizione dell’appellato ma neppure alcun riferimento allo stesso» (pag. 2, righi 31-37); di qui la conclusione che non può pretendersi di «dimostrare la disciplina applicabile al rapporto contrattuale di cui è controversia mediante il rinvio a norme disciplinanti un diverso contratto stipulato tra altri soggetti»(pag. 3, righi 5-7). Il ragionamento condotto dal collegio sardo si appalesa illogico, i n quanto muove da una premessa minore all’evidenza errata, e cioè che la tesi difensiva della [OSCURATO:SOCIETA]. si fondi sulla supposta esistenza di un rapporto contrattuale diretto fra il Carmelita e la [OSCURATO:SOCIETA].. In realtà, la [OSCURATO:SOCIETA]. sostiene una cosa ben diversa, e cioè che le clausole disciplinanti il suo rapporto contrattuale con la [OSCURATO:SOCIETA]. debbano applicarsi anche al rapporto con il Carmelita, formalmente regolato da un diverso accordo, in virtù del collegamento funzionale esistente tra i due negozi, desumibile, fra l’altro, dall’esplicito richiamo alle nuove condizioni concordate con [OSCURATO:SOCIETA] operato nella nota del 19 settembre 2012, inviata a mezzo posta elettronica al Carmelita in data 22 ottobre 2012. In un simile contesto, si rivela inconferente l’argomento fondamentale utilizzato dalla Corte sassarese a sostegno della decisione, ovvero quello per cui la disciplina convenzionale del rapporto fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. dovrebbe ritenersi inopponibile al Carmelita per essere contenuta in un documento da lui non sottoscritto e non operante alcun riferimento alla sua persona, risultando evidente come le suddette circostanze di fatto non valgano di per sè ad escludere che la cennata disciplina possa ugualmente trovare applicazione nei confronti del Carmelita, una volta riconosciuta la configurabilità di un collegamento funzionale tra il contratto che egli ha concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]. e quello che quest’ultima ha stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA].. Peraltro, lo stesso controricorrente, allorchè deduce di aver svolto l’attività per cui è causa quale sub-agente di Agente assicurativo (pag. 13 del controricorso, ultimi 2 righi), finisce per confermare l’esistenza del collegamento negoziale prospettato dalla controparte, ove si consideri che lasubagenzia costituisce una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto) unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale diagenzia, che ne rappresenta il necessario presupposto (cfr. Cass.n. 9489/2020, Cass. n. 23973/2019, Cass. n. 15645/2017, Cass. n. 15190/2004). Per quanto precede, il primo motivo di ricorso merita di essere accolto, dovendo ritenersi sussistente la denunciata anomalia motivazionale produttiva della nullità della sentenza gravata. Gli altri due mezzi rimangono, conseguentemente, assorbiti. In conclusione, a norma dell’art. 383, comma 1, c.p.c., va disposta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa alla stessa Corte d’Appello di Cagliari -sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, la quale provvederà a riesaminare la vicenda tenendo conto dei rilievi sopra illustrati. Al giudice di rinvio viene rimessa, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c., la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Cagl