CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 21946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cagliari avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cagliari in funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Zacco, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. La difesa, avv. R. Floris, ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c. del 12 gennaio 2023, richiesta di procedere in sua assenza e ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Cagliari in funzione di riesame ha confermato il provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro preventivo della somma di euro 51.230,00, già sottoposta a sequestro probatorio, rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], in data 11 luglio 2022. 1.1.Si tratta del sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, con provvedimento del 20 luglio 2022, in quanto Flore, sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 416 (capo 1), 110, 432 (capo 14), 56, 575 (capo 15), 635 (capo 16) cod. pen. di cui ai capi 1, 14, 15, 16 della incolpazione provvisoria, e destinatario di misura cautelare degli arresti domiciliari perché reputato gravemente indiziato di tali condotte (nella veste di dirigente dell'associazione finalizzata alla commissione di reati (gruppo ultras denominato [OSCURATO:PERSONA] 1987) commesse con violenza alla persona, minacce, danneggiamento aggravato, attentato alla sicurezza dei trasporti, nella veste anche di gestore della cassa, alimentata dalla vendita di gadget e maglie autografate dei giocatori del Cagliari calcio, con partecipazione anche ai gravi delitti di cui ai capi 14, 15 e 16, commessi ai danni di esponenti di tifoserie avversarie, veniva trovato, presso la sua abitazione, in possesso dell'indicata somma di danaro in banconote di vario taglio„ unitamente a un registro di cassa e altri oggetti poi sottoposti a sequestro probatorio. Il sequestro preventivo della somma risulta disposto ai sensi dell'art. 240 comma secondo cod. pen. e 321 comma 2, cod. proc. pen., ritenendo la sussistenza del fumus dei reati contestati in via provvisoria e l'esigenza di evitare che il danaro possa essere utilizzato o disperso e, comunque, sottratto alla finalità di confisca. 1.2. Il Tribunale con funzione di riesame ha confermato il provvedimento (cfr. pag. 3) sulla base della ritenuta utilizzazione del danaro reperito, quale cosa pertinente al reato, per favorire le condotte illecite addebitate al ricorrente, indicato come destinato a commettere ulteriori, analoghi reati, quali l'organizzazione di trasferte e spedizioni punitive ai danni di tifosi avversari. Inoltre, non vi sarebbe dimostrazione dia parte della difesa, se non quanto all'attività di infermiere svolta dall'indagato, della sussistenza di elementi atti a superare il periculum in mora, considerato che Flore è indiziato di essere cassiere del gruppo, attività espletata attraverso le indicate somme collegate all'attività illecita svolta, perché destinate al finanziamento del gruppo medesimo, potrebbe agevolare la commissione di ulteriori reati, analoghi a quelli per i quali sui procede a suo carico. Infine, si evidenzia che le doglianze difensive, relative alla destinazione, almeno parziale, della somma al finanziamento dell'attività lecita di tifo organizzato, non possono essere considerate, stante la commistione tra attività lecite ed illecite attuate dal sodalizio. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, avv. R. Floris, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 253, 321 comma 2 cod. proc. pen., 240, comma secondo, cod. pen. e vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e illogicità, circa la sussistenza dei presupposti della confisca diretta della somma quale prezzo dei reati ascritti all'indagato in via provvisoria. 2.1. Si denuncia vizio di motivazione deducendo che l'ordinanza impugnata si limiterebbe a richiamare i presupposti del fumus e del periculum, senza indicare, rispetto alla previsione di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen. a quale specifica ipotesi si debba fare riferimento. Invero, secondo il ricorrente, non sarebbero specificate le ragioni per ritenere la somma prezzo del reato, bene o strumento utilizzato per commettere i reati di cui all'art. 240, comma secondo, n. 1-bis cod. pen., o cose la cui fabbricazione, porto, detenzione o alienazione costituisca reato. Né tale precisazione risulterebbe contenuta nel provvedimento genetico confermato in sede di riesame. Anzi, a pag. 3 del provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro, si indicherebbe la somma sottoposta a sequestro quale profitto dei reati commessi, fattispecie diversa da quella di cui all'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen. ove si fa riferimento esclusivo al prezzo del reato. Peraltro, i reati ascritti all'indagato non sarebbero generatori di profitto in quanto non annoverabili nella tipologia di reati contro il patrimonio. 2.2. Si contesta, poi, il riferimento operato dal Tribunale alla previsione di cui all'art. 253 cod. proc. pen. tenuto conto che la norma si riferisce al sequestro probatorio, che presuppone una relazione specifica tra la cosa sequestrata e le ipotesi di reato. Invece, nella specie, il sequestro è stato disposto come sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi del comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen. 2.3. Si censura, infine, la motivazione nella parte in cui individua l'indagato come organizzatore e dirigente del sodalizio sub capo 1 e, in tale veste, gestore della cassa del gruppo che, secondo lo stesso provvedimento impugnato, sarebbe incrementata non da profitto illecito ma dalla vendita di gadget e magliette, dunque attraverso un'attività non illecita. Non sarebbero indicati, in alcuna parte della motivazione, elementi indiziari circa la provenienza illecita della somma fondando la motivazione su una mera presunzione di illiceità di questa. Del resto, si osserva che il prezzo o profitto del reato possono essere oggetto di ablazione, ma deve essere spiegato il nesso eziologico di derivazione dal reato, mentre, nella specie, secondo la motivazione del provvedimento impugnato, il danaro avrebbe provenienza lecita. Sotto tale profilo si assume, anzi, l'apparenza della motivazione, quanto all'indicazione della somma come prezzo dei reati ascritti a Flore in via provvisoria.In definitiva, la difesa assume che la motivazione atterrebbe al sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma 1, cod. proc. pen., diversamente dalla misura applicata in fase genetica che, nella specie, è stata adottata ai sensi del comma 2 del citato art. 321 cod. proc. pen. Si sarebbe, infine, trascurato l'esame degli elementi documentali forniti dalla difesa quanto alla provenienza della somma, circa la regolarità delle scritture contabili reperite, circa le entrate e uscite della cassa. 3.11 difensore, avv. R. Floris ha fatto pervenire richiesta di trattazione in presenza, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modificazioni, nonché successiva p. e. c., del 12 gennaio 2023, con la quale ha concluso con nota scritta, chiedendo di procedere in sua assenza; sicché, all'odierna udienza, la parte ha concluso nel senso precisato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che, in tema di disciplina ennergenziale da Covid-19, questa Corte ha affermato il condivisibile principio, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché Oa parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza. Tanto, in considerazione della necessità di salvaguardare il diritto di difesa delle altre parti, diverse da quella rinunciante unilateralmente, che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte (tra le altre, Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520). Tale interpretazione va estesa al caso di specie, tenuto conto del tenore della p.e.c. fatta pervenire dalla difesa in data 12 gennaio 2013, nonché considerato che è applicabile la disciplina di cui all'art. 23 cit., in quanto estesa ad impugnazioni, proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-auodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022. 2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate. 2.1.Nei confronti del ricorrente risultano adottati due provvedimenti di sequestro, uno probatorio (disposto all'esito della perquisizione domiciliare espletata nei confronti dell'indagato, ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., in sede di esecuzione della misura cautelare personale: cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato) e l'altro preventivo in quanto finalizzato alla confisca, adottato ai sensi degli artt. 240, comma secondo, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen., emesso dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 20 luglio 2022, oggetto di riesame deciso con il provvedimento impugnato nella presente sede. Secondo il Tribunale, il danaro sequestrato all'imputato, anche se fosse di provenienza lecita, comunque reputata non integralmente dimostrata dalla difesa (cfr. pag. 3 del provvedimento, in fine) dovrebbe, in ogni caso, essere considerato come destinato a commettere reati, con particolare riferimento a quello associativo perché utilizzato per finanziare il gruppo u/tras, denominato Sconvolts 1987 (di cui alla contestazione del capo 1 dell'incolpazione provvisoria), dunque per sostenere economicamente lo svolgimento dell'associazione e l'organizzazione di altre spedizioni punitive e trasferte, foriere della commissione di ulteriori reati. Di qui il richiamo alla previsione di cui all'art. 253 cod. pen. perché, evidentemente, a parere del Tribunale, il danaro sequestrato è cosa attraverso la quale potrebbe essere agevolata la commissione del reato contestato in via provvisoria, quanto meno quello associativo, posto che la partecipazione del ricorrente al reato di cui al capo 1, viene ritenuta, dal punto di vista indiziario, per aver assunto la veste di unico gestore della cassa dell'associazione, come dimostrerebbe anche il sequestro di ulteriori beni (contabilità e registro di cassa) in sede di perquisizione domiciliare. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], però, osserva che il sequestro è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi degli artt. 240, comma 2, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen., reputando la somma di danaro suscettibile di confisca, onde evitare che il danaro sia disperso, utilizzato o comunque, sottratto alla misura ablativa. Diversamente, il Tribunale motiva reputando il danaro rinvenuto cosa destinata a commetterlo, con conseguente applicabilità della confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. per la quale, comunque, è consentito il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 comma 2, cod. proc. pen. posto che questo può avere ad oggetto cose di cui è "consentita" la confisca, purché sussista il periculum in mora, oltre al . 2.3. Va dunque rilevato, sia pure nei limiti derivanti dalla natura del provvedimento censurato e, quindi, nei margini del vizio (violazione di legge) rilevabile nella presente sede, che il Tribunale, come dedotto,, non ha assolto al necessario onere motivazionale in tema di periculum, pur ritenendo il bene, in quanto cosa mediante la quale il reato è stato commesso e che potrebbe agevolare la commissione di altri reati, suscettibile di confisca facoltativa. provvedimento impugnato, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893) rilevabile nella presente sede, che il Tribunale, come dedotto, non ha assolto al necessario onere motivazionale in tema di periculum, pur ritenendo il bene, in quanto cosa mediante la quale il reato è stato commesso e che potrebbe agevolare la commissione di altri reati, suscettibile di confisca (facoltativa). Sul punto, infatti, questa Corte ha esposto il principio secondo il quale a tal fine, è necessaria l'indicazione delle ragioni per le quali, nelle more, il bene potrebbe essere modificato, disperso, utilizzato. Nell'ipotesi di sequestro preventivo, ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca facoltativa, invero, si è rilevato in giurisprudenza che il giudice deve dare conto del periculum in mora che giustifica l'apposizione del vincolo, dovendosi escludere qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro (tra le altre, Sez. 5, n. 2308 del 10/11/2017, dep. 2018, Greci, Rv. 271999). Invero questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848) ha sottolineato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca, rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confisca bili ex lege. Diversamente, il Tribunale (cfr. pag. 3 - 4 della ordinanza impugnata) si limita a sostenere che, nelle more, il danaro potrebbe essere usato per finanziare il gruppo, limitandosi ad un ragionamento assertivo e rendendo, sul punto, motivazione apparente, rilevando che si tratta di cosa pertinente al reato, che dunque, per tale natura, potrebbe servire a commettere altri reati, assumendo, senza indicazione di elementi di fatto in tal senso conducenti, che l'intera somma in sequestro, è destinata al finanziamento dell'associazione sub 1. Tanto senza fornire, peraltro, alcuna motivazione esauriente nei limiti sopra precisati, rispetto alla tesi difensiva che vuole la somma in sequestro estranea agli scopi dell'associazione sub 1, perché destinata allo svolgimento di attività ulteriori, di interesse del gruppo, risultate, comunque, collegate al tifo organizzato. In ogni caso, non si ricava dalla motivazione, alcuna indicazione circa la natura delle cose sequestrate come rientranti in quelle di cui all'art. 240, comma 2, cod. pen., per le quali il Giudice ha adottato il provvedimento cautelare.3.Segue a quanto sin qui esposto„ l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, perché all'esito di nuovo giudizio, sia sanata la riscontrata violazione di legge e rimodulata la motivazione secondo i canoni interpretativi fissati al § 2. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugna