CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10888/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 16/05/2022, la Corte di appello di Bari ha riformato solo sotto il profilo sanzionatorio la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputata personalmente, con atto depositato il 07/11/2022. 3. Il ricorso è inammissibile per due concorrenti ragioni. 3.1. Anzitutto, perché è stato vergato personalmente dall'interessata. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Del resto, «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive" (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3.2. Il ricorso è pure tardivo. Risulta che: - la sentenza è stata pronunciata il 14/02/2022 e nel dispositivo è stato indicato il termine di deposito di novanta giorni, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - nel caso di rispetto del termine (cioè, di deposito della sentenza al novantesimo giorno o prima di tale giorno), dalla sua scadenza decorreva il termine per impugnare; - la sentenza è stata depositata il 16/05/2022, e dunque entro il termine di novanta giorni di cui si è detto (termine che scadeva il 15/05/2022, domenica, sicché è stato prorogato al primo giorno feriale successivo); - dalla scadenza dei novanta giorni decorrenti dalla data della pronuncia del dispositivo, decorrevano i quarantacinque giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per esercitare il diritto di impugnazione;- il termine per impugnare, dunque, scadeva il 30/06/2022; - il ricorso è stato depositato il 07/11/2022, all'evidenza a termini scaduti. 4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile e tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che va determinata in euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell