CassazionesentenzaSezione UDecisione del 26 agosto 2026
Cassazione n. 24778/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura della Corte dei conti.-RICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Vescovo pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-CONTRORICORRENTE-e controe [OSCURATO:PERSONA].-CONTRORICORRENTE-nel giudizio pendente dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionaleper la Regione Siciliana, iscritto al n. 69988/2025 R.G..Numero registro generale 14461/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 24778/2026Data pubblicazione 26/08/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il difettodi giurisdizione della Corte dei conti.1. Con citazione notificata in data 3.7.2025 la Procura regionale presso laSezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana haconvenuto in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Trapani,chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno erariale,quantificato in € 403.416,69, oltre accessori. Ha esposto che dagli atti delprocedimento penale instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perpeculato e dagli approfondimenti istruttori della Guardia di finanza eraemerso che il convenuto, abilitato ad operare sui conti correnti della diocesi,aveva distratto a fini privati rilevanti somme di denaro provenienti dai fondidell'otto per mille; che dagli accertamenti patrimoniali e bancari svolti sullacerchia dei più stretti familiari del vescovo, erano emerse disponibilitàeconomiche, acquisizioni immobiliari e flussi finanziari incompatibili con iredditi dichiarati.In pendenza di giudizio, la Procura ha proposto il presente regolamentopreventivo, basato su un unico motivo.Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata.I ricorrenti, sebbene quando è stato proposto il presente regolamento digiurisdizione non fossero costituiti nel giudizio contabile, hanno potuto farNumero registro generale 14461/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 24778/2026Data pubblicazione 26/08/2026valere le proprie ragioni e controdedurre dinanzi a questa Corte senza alcunpregiudizio alle loro facoltà difensive.L’art. 16 del d.lgs. n. 174/2016 – Codice di giustizia contabile- richiamal’art. 41 c.p.c. il cui comma 1 richiede che il regolamento sia proposto inpendenza di giudizio, prima della decisione nel merito, senza porre ulterioribarriere preclusive.Va infine osservato che la questione sottoposta all’esame di queste S.U.appare a prima lettura di incerta soluzione, in mancanza di precedentispecifici, ed è perciò proponibile dalla Procura - a prescindere da eventualicontestazioni sul punto - pur avendo essa stessa dato impulso alprocedimento dinanzi alla Corte dei conti (Cass., SU, n. 4664/2026; Cass.,SU, n. 15122/2022; Cass., SU, n. 32727/2018).2. Con l'unico motivo di ricorso la Procura regionale sostiene che la quotadell’otto per mille, provenendo dal gettito Irpef, fa parte del bilancio statalee che, anche dopo il versamento alla Chiesa cattolica, conserva la natura didenaro pubblico, dovendo essere destinata esclusivamente alperseguimento delle finalità contemplate dagli artt. 47 e 48, legge 20maggio 1985, n. 222.[OSCURATO:PERSONA] ed il Vescovo, avendo il maneggio di denaro pubblico in sensotecnico, assumerebbero la qualifica di agenti contabili con l’obbligo di resadel conto, come parimenti previsto, per la [OSCURATO:PERSONA] italiana(CEI) dall’art. 44 della legge n. 222/1985 - Disposizioni sugli enti e beniecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizionelle diocesi.Sostiene inoltre che la [OSCURATO:PERSONA], ente di diritto privato con personalitàgiuridica, investita di un compito istituzionale a rilievo pubblicistico, edenaro e ne ha disposto l’impiego, sono legati allo Stato italiano da unrapporto di servizio in senso funzionale, dovendo rispondere per ladistrazione delle somme dalle finalità per le quali esse erano state erogate,Numero registro generale 14461/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 24778/2026Data pubblicazione 26/08/2026posto che il criterio che radica la giurisdizione è l'evento dannoso patitodall’erario indipendentemente dalla qualità del responsabile, dovendoinoltre escludersi che la condotta appropriativa abbia arrecato danno al solopatrimonio della Chiesa cattolica, data la provenienza dei fondi dal bilanciodello Stato.2.1. Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo di dichiarare il difetto digiurisdizione della Corte dei conti sul rilievo che il denaro, proveniente dalgettito Irpef, è donato dai contribuenti che esercitano l’opzione previstadall’art. 47, comma 3, della legge n. 222/1985 ed è acquisitodefinitivamente al patrimonio ecclesiastico, non facendo più parte delbilancio statale. Inoltre, ai sensi dell’art. 47, comma 2, la Chiesa, perespressa scelta legislativa, ha la “diretta gestione” delle somme erogatedallo Stato ed agisce liberamente per finalità di culto e caritatevoli.Lo Stato è, pertanto, privo di giurisdizione contabile sull’impiego dellesomme e anche l’obbligo di “rendiconto” di cui all’art. 44 della legge siesaurisce in una verifica tra autorità sovrane da cui può scaturire solo unaresponsabilità di natura politica.Ipotizzare la responsabilità erariale del Vescovo e della Diocesisignificherebbe sopprimere l’autonomia e la sovranità della Chiesa cattolica.3. Deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice contabile.L’art. 103, comma 2, Cost. statuisce che la Corte dei conti ha giurisdizionenelle materie di contabilità pubblica.Detta giurisdizione ricomprende i giudizi di conto e i giudizi di responsabilitàamministrativa a carico di dipendenti pubblici o da soggetti legatiall’amministrazione da un rapporto di servizio (Corte cost., nn. 59/2024,185/ 1982 e 68/1971).La responsabilità contabile in senso stretto, che è oggetto del giudizio diconto (artt. 137 e ss. del d.lgs. n. 174/2016 – Codice di giustizia contabile),presuppone il possesso della qualifica di agente contabile in capo alresponsabile del danno, qualifica che compete, oltre agli agentiNumero registro generale 14461/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 24778/2026Data pubblicazione 26/08/2026consegnatari (addetti alla conservazione di generi, oggetti e materie dipertinenza della pubblica amministrazione), a chi ha riscuote le entratepubbliche, esegue i pagamenti, riceve somme dovute allo Stato o delle qualilo Stato diventa debitore, o, più semplicemente, ha il maneggio di denaropubblico o, anche senza legale autorizzazione, si ingerisce negli incarichianzidetti (cd. agenti contabili di fatto; art. 74 del R.D. n. 2440 del 1923 -Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generaledello Stato – e art. 178 del R.D. n. 827 del 1924 - Regolamento perl'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato),prescindendo dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto - pubblico oprivato – dispone delle somme.Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contrattoo anche mancare del tutto (Cass., SU, n. 12167/2001; Cass., SU, nn.846/74 e n. 232/99).Il giudizio di conto ha, quindi, come destinatari non i cd. ordinatori di spesa,ma gli agenti contabili in senso stretto (Corte cost., n. 292/2001); lagestione del denaro pubblico deve svolgersi «secondo uno schemaprocedimentale di tipo contabile” e comporta l’obbligo di rendicontazionenei rapporti tra l’agente contabile e l’ente proprietario dei beni o del danarogestito; il rendiconto assume la natura di conto giudiziale (Corte cost., n.59/2024; Cass., SU, n. 9204/1994; Cass., SU, n. 12367/2001).3.1 La responsabilità amministrativa disciplinata dall’art. 82 del R.D. n.2440/1923 - Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sullacontabilità generale dello Stato - e dall’art. 52 del R.D. 1214/1934 – Testounico delle leggi sulla Corte dei conti - si configura, invece, a carico degliagenti pubblici, legati all’amministrazione da un rapporto di impiego o diservizio, che con i propri comportamenti o provvedimenti dolosi ogravemente colposi cagionino un danno suscettibile di quantificazioneeconomica alla pubblica amministrazione.Numero registro generale 14461/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 24778/2026Data pubblicazione 26/08/2026In particolare, il rapporto di servizio che rileva ai fini della giurisdizione vienein essere quando il responsabile abbia il compito di svolgere unadeterminata attività in favore della [OSCURATO:PERSONA], assumendovincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento di esigenze diinteresse pubblico (Cass., SU, n. 15599/2009; Cass., SU, n. 22652/2008;Cass., SU, n. 24002/2007; Cass., SU, n. 22513/2006; Cass., SU, n.1377/2006).Anche il privato che ottenga sovvenzioni o fondi pubblici con vincolo didestinazione e li distragga per scopi estranei a quelli per cui sono statierogati è chiamato a rispondere del danno alle casse pubbliche, poiché ètenuto a concorrere alla realizzazione del programma perseguito dallapubblica amministrazione ed assume la stessa posizione di un dipendente oamministratore pubblico (cd. nozione funzionale di rapporto di servizio:Cass., SU, n. 18991/2017, Cass., SU, n. 13245/2019, Cass., SU, n.9768/2023, Cass., SU, n. 33845/2021, Cass., SU, n. 19086/2020, Cass.,SU, n. 9963/2010 e Cass., SU, n. 15490/2020; Cass., SU, nn. 4511/2006,Cass., SU, n. 3367/2007; Cass., SU, n. 14101/2006).3.2. La tesi della Procura contabile, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e il Vescovohanno la qualifica di agenti contabili o che – al pari di ogni altro beneficiariodi sovvenzioni - incorrono in responsabilità amministrativa poiché legati alloStato da un rapporto di servizio, non può essere condivisa.La giurisprudenza costituzionale ha spiegato che la perimetrazione dell’areadella giurisdizione contabile, in relazione alle diverse fattispecie diresponsabilità amministrativa, è rimessa alla discrezionalità del legislatoreordinario e non opera automaticamente in base all'art. 103 Cost. (Cortecost., n. 189/1984), pur essendo suscettibile di espansione in viainterpretativa ove sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi dellaresponsabilità erariale, in carenza di una regolamentazione specifica (Cortecost. nn. 385/1996 e 24/1993).Numero registro generale 14461/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 24778/2026Data pubblicazione 26/08/2026“Lungi dall'essere incondizionata», la sfera di attribuzioni della Corte deiconti deve mantenersi, oltre che all'interno dei confini della materia«contabilità pubblica», anche entro «i limiti segnati da altre norme e principicostituzionali» (Corte cost., nn. 773/ 1988, 129/1981 e 110/1970).Ritengono, perciò, le Sezioni Unite che la questione proposta dalla Procuracontabile deve essere decisa alla luce della complessiva regolazione deirapporti [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 7 Cost., della condizione giuridica dicui godono la Conferenza episcopale italiana (CEI) e gli altri soggetti(persone fisiche ed enti) dell’ordinamento ecclesiastico e della particolaregenesi della disciplina del finanziamento della Chiesa.3.3. La legge n. 222/1985 ha profondamente modificato il regime disostegno alle attività della Chiesa.In luogo del sistema beneficiale-congruale, risalente al periodo post-unitarioe basato su contribuzioni dirette in favore dei ministri di culto cattolico (nelleforme del cd. “beneficio” o del “supplemento di congrua”), è stato introdotto“un meccanismo bilanciato e concorrente di finanziamento autonomo eorientato”, strutturato in due distinti canali: le offerte deducibili el’attribuzione alla Chiesa cattolica della parte dell’8 per mille del gettitodell’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base delle libere sceltedei contribuenti (cfr. Relazione sui principi della Commissione pariteticaistituita all’atto della firma dell’Accordo che apporta modificazioni alConcordato Lateranense).L'art. 47, comma 2, della legge n. 222/1985 prevede che una quota pariall'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagliuffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi diinteresse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, inparte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.Le destinazioni vengono stabilite sulla base delle scelte espresse daicontribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.Numero registro generale 14461/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 24778/2026Data pubblicazione 26/08/2026A decorrere dall’anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente lesomme alla CEI.L'art. 48 stabilisce che dette somme sono utilizzate per: a) esigenze di cultodella popolazione; b) sostentamento del clero; c) interventi caritativi afavore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.L'art. 44 impone alla CEI la trasmissione di un rendiconto annuale che devecomunque indicare: a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio infavore delle diocesi; b) la somma stabilita dalla Conferenza per il lorodignitoso sostentamento; c) l'ammontare complessivo delle somme di cuiagli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero; d) il numero deisacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata l'intera remunerazione; e)il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata unaintegrazione; f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamentiprevidenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25; g) gli interventifinanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli Istituti per ilsostentamento del clero; h) gli interventi operati per le altre finalità previstedall'articolo 48.L'art. 49 prevede l’istituzione di una Commissione paritetica Stato-CEI perla verifica del funzionamento del sistema al fine di concordare la revisionedell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e procedere alla valutazione delgettito della quota Irpef di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventualimodifiche.3.4. L’art. 75 dispone, infine, che l'autorità statale e l'autorità ecclesiasticacompetenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni perl’attuazione della legge n. 222/1985.Il regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985 adottato con D.P.R.13.2.1987, n. 33 non contiene previsioni in tema di rendicontazione o dicontrolli sull’utilizzo delle somme, ma si limita a stabilire il termine per latrasmissione da parte della CEI del rendiconto annuale di cui all’art. 44 (art.20), e a disporre che il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalNumero registro generale 14461/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 24778/2026Data pubblicazione 26/08/2026ricevimento del rendiconto, ne trasmetta copia, con una propria relazionedi accompagnamento, ai Ministri del tesoro e delle finanze (art. 21).L’art. 22 prevede che le amministrazioni competenti emanino le disposizionidi attuazione dell'art. 47, commi secondo e terzo, della legge in relazionealle diverse modalità previste dalle leggi relative all'imposta sul reddito dellepersone fisiche, nonché le modalità di versamento delle somme previste daicommi quarto e quinto del medesimo articolo (concernenti ladeterminazione degli importi da corrispondere alla CEI).L’art. 24 disciplina, infine, la composizione della Commissione paritetica dicui all’art. 49 della legge n. 222/1985.3.5. I criteri di ripartizione delle somme tra le [OSCURATO:PERSONA], i sistemi direndicontazione e i controlli sugli impieghi sono invece oggetto delledisposizioni attuative della legge n. 222/1985 approvate dalla CEI.Quest’ultima decide annualmente la destinazione di una quota delle risorse,adottando un criterio di ripartizione che si compone di una quota fissa e diuna variabile proporzionata al numero di abitanti per diocesi. La propostadi assegnazione è definita dal Consiglio permanente della CEI ed èapprovata dall’Assemblea generale dei Vescovi. Le somme sono accreditatealle singole diocesi su due distinti conti correnti dedicati: l’uno per le attivitàdi culto e pastorale, l’altro per le iniziative caritative.La ripartizione e la destinazione delle somme, assegnate alle diocesi perfinalità di culto e pastorale e interventi caritativi, sono deliberate medianteapposito atto formale dal Vescovo diocesano, che è tenuto a sottoporre ilpiano di ripartizione e di assegnazione per esigenze di culto e pastorali e diquelle per interventi caritativi all'esame del Consiglio diocesano per gli affarieconomici (cfr., Vademecum della gestione dei fondi dell’8xmille nellaChiesa cattolica. Principi normativi, criteri pastorali, responsabilitàamministrativa e rendicontazione” approvato dal Consiglio EpiscopalePermanente in data 24 marzo 2026).Numero registro generale 14461/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 24778/2026Data pubblicazione 26/08/2026Il Consiglio provvede, ai sensi del can. 493 del codice di diritto canonico, apredisporre il bilancio preventivo dell'ente diocesi e ad approvarne il bilancioconsuntivo; ai sensi del can. 494, par. 3, determina, inoltre, i criteri generalicui deve ispirarsi l'amministrazione dei beni diocesani ed esprime il pareresulla destinazione delle somme che entrano nel patrimonio delle diocesi aseguito dell'assegnazione fatta dalla CEI, sia che vengano gestitedirettamente dalle diocesi stesse, sia che vengano ripartite e assegnate adiversi altri enti o istituzioni.3.6. [OSCURATO:PERSONA] in materia di sostentamento del clero e diripartizione e rendiconto in sede diocesana delle somme provenienti dall'8per mille adottate dalla XLV Assemblea Generale della CEI, promulgate condecreto del Presidente del 18.11.1998, modificate LXIX [OSCURATO:PERSONA] 16-19 maggio 2016, dispongono che, dell’avvenuta ripartizione annualedeve essere fornito un dettagliato rendiconto alla CEI, secondo le indicazionidate dalla Presidenza, rendiconto che è predisposto dall'economo diocesanoai sensi del § 4 del can. 494 del codice di diritto canonico, è verificato dalConsiglio diocesano per gli affari economici ai sensi del can. 493 ed è firmatodal Vescovo ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi, sul sitointernet e sul settimanale della diocesi ed è trasmesso al servizio diocesanoperché se ne promuova un’adeguata divulgazione, specialmente attraversoi mezzi locali di comunicazione.Il rendiconto è trasmesso alla CEI entro il 30 giugno dell’anno successivoalle singole erogazioni attraverso una piattaforma telematica, con ladescrizione dei risultati raggiunti e delle somme effettivamente spese,l’estratto conto dei conti correnti dedicati alla gestione dei fondi e unarelazione descrittiva delle attività.Spetta alla CEI il controllo sulle assegnazioni, sulla correttezza delleprocedure e sull’esattezza dei conti presentati.In caso di irregolarità può esser disposto il rinvio del versamento dellesomme derivanti dall'8 per mille dell’Irpef dovute per l'anno corrente alleNumero registro generale 14461/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 24778/2026Data pubblicazione 26/08/2026diocesi che non hanno presentato il rendiconto dell'anno precedente, fino aeffettiva ricezione del medesimo.3.7. La materia del finanziamento alla Chiesa è, quindi, affidata a norme ilcui contenuto è mutuato dal Protocollo del 15.11.1984 di natura pattizia eche appaiono elaborate nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza dellaChiesa cattolica sancite dall’art. 7, comma 1, della Costituzione e ribaditedall’art. 1 dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la [OSCURATO:PERSONA] del 18febbraio 1984, oltre che alle disposizioni attuative di diritto canonico in temadi controlli e rendicontazione, destinate ad operare nell’ordinamento dellaChiesa (art. 75, legge n. 222/1985).L’introduzione della legge n. 222/1985 ha preso avvio dall’Accordo di VillaMadama fra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica Italiana del 19 febbraio 1984,composto da un Accordo di modificazioni e da un [OSCURATO:PERSONA] checontemplava la nomina di una Commissione paritetica italo-vaticanaincaricata di “formulare le norme da sottoporre all’approvazione delle dueparti per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e perla revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi delmedesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici”.Il testo predisposto dalla Commissione è stato sottoscritto dalle Parti con ilProtocollo del 15 novembre 1984 ed è stato poi oggetto di due distinti testinormativi: la legge di ratifica del 20 maggio 1985, n. 206 e la legge 20maggio 1985, n. 222, approvata con il procedimento delle leggi ordinariema, data la sua origine pattizia, senza possibilità di modifiche oemendamenti non concordate con la Chiesa, come emerge dai lavoriparlamentari.Il complesso iter appena descritto ha indotto la dottrina ad interrogarsi sullapossibilità di estendere alla nuova regolazione la copertura costituzionalegarantita dall’art. 7 Cost. (la Costituzione ha, però, accolto il principioconcordatario solo “nei termini risultanti dai Patti lateranensi, attribuendoloro una precisa rilevanza”: Corte cost. 16/1978) e sull’ammissibilità diNumero registro generale 14461/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 24778/2026Data pubblicazione 26/08/2026modifiche unilaterali della disciplina in virtù dei vincoli alla potestànormativa statale derivanti dagli obblighi internazionali di cui all’art. 117,comma primo, Cost., che ricomprende gli accordi con la [OSCURATO:PERSONA],oltre che per ragioni di coerenza sistematica rispetto alla disciplina delleintese con le altre confessioni religiose previste dall’art. 8, comma 3, Cost.,i cui rapporti con lo Stato sono consegnati alla legislazione negoziata (art.8 Cost.).E’, in ogni caso, di tutta evidenza che la legge n. 222/1985, sebbene noncontenga un formale riferimento alle norme del Protocollo del 15.11.1984,è il risultato della collaborazione tra Stato e Chiesa nel rispetto dellareciproca indipendenza e del principio di bilateralità nell’elaborazione dellenorme, come prova il fatto che detta legge si limita sostanzialmente ariprodurre, in tema di finanziamento pubblico alla Chiesa, le previsionielaborate dalla Commissione paritetica, recepite nel Protocollo di intesa epoi trasfuse nella legge di ratifica n. 206/1985.Per la genesi ed il contenuto delle disposizioni, la disciplina sulfinanziamento della Chiesa cattolica va allora intesa come un corponormativo accurato e completo, ispirato alla logica pattizia che informa ladisciplina dei rapporti Stato-Chiesa, in cui la formale assenza di disposizioniche prevedano l’applicazione delle norme di contabilità unilateralmenteadottate dallo Stato o altri controlli pubblici sull’utilizzo dei finanziamentinon appare superabile in via interpretativa, come invece propone la Procuraerariale.3.8. La revisione dei Patti lateranensi ha lasciato immutato l’art. 11 delTrattato del Laterano, che è tuttora in vigore.La norma, che beneficia della copertura costituzionale dell’art. 7 Cost.(Corte cost., n. 16/1978), dispone che gli Enti centrali della Chiesa cattolicasono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo ledisposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali),nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.Numero registro generale 14461/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 24778/2026Data pubblicazione 26/08/2026Per enti centrali si intendono quelli che partecipano in modo strettamente edirettamente funzionale all'organizzazione "centrale" del governo dellaconfessione religiosa e di culto a carattere universale denominata "Chiesacattolica", anche se ubicati al di fuori dei confini della Città del Vaticano: traessi è ricompresa la CEI (Cass., SU, n. 21541/2017; Cass., SU, n.12422/2022), benché il suo ambito operativo sia limitato al territorioitaliano (come invece evidenziato da Cass. pen., n. 41786/2015, secondocui, per tale ragione, la CEI non può avvalersi dell’immunità prevista dall’art.11 del Trattato).Ai sensi del can. 450, § 1 del codice di diritto canonico la Cei è compostadai Vescovi diocesani e da coloro che per il diritto sono ad essi equiparati;dai Vescovi coadiutori, dai Vescovi ausiliari, dai Vescovi titolari cheesercitano nel territorio italiano uno speciale incarico stabile a caratterenazionale a loro affidato dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalla C.E.I., dagli Ordinaridi altro rito”.Queste SU, superando un contrario orientamento volto a circoscriverel’immunità alla sola sfera dell’attività patrimoniale della Chiesa (Cass. pen.,n. 41786/2015; Cass. pen., n. 22516/2003) hanno già affermato chel’obbligo di non ingerenza consiste nel dovere, internazionalmente assunto,di non esercitare le funzioni pubbliche della sovranità comunque implicantiun intervento nella organizzazione e nell'azione dei menzionati enti, con laconseguenza che l'esclusione non è limitata ai soli poteri pubblici dicontenuto amministrativo, ma concerne la sovranità stessa in tutte le sueesplicazioni pubbliche di poteri e funzioni e la stessa giurisdizione, insintonia con la consuetudine internazionale "par in parem non habetiurisdictionem" recepita dall'art. 10, comma 1, Cost..L’immunità, che riguarda i rapporti giuridici in cui gli Stati stranieri agisconocome soggetti di diritto internazionale o come titolari di una potestà diimperio nell'ordinamento proprio, ossia come enti sovrani, e si estende aglialtri soggetti che rivestono, in senso ampio, la qualità di organi dello StatoNumero registro generale 14461/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 24778/2026Data pubblicazione 26/08/2026estero (Cass., SU, n. 12442/2022), non contrasta con l’art. 6, paragrafo 1della Convenzione europea dei diritti dell’uomo poiché persegue lo scopolegittimo dell'osservanza del diritto internazionale al fine di promuovere lebuone relazioni tra gli Stati attraverso il rispetto della sovranità. Le misureadottate da uno Stato che riflettono principi di diritto internazionalegeneralmente riconosciuti in materia di immunità dello Stato non possonoin linea di principio essere considerate come un'imposizione di unarestrizione sproporzionata al diritto di accesso a un tribunale, garantitodall'articolo 6 § 1 CEDU (cfr., Corte EDU, JC e altri c. Belgio del 12.10.2021,causa n. 11625/17, con riferimento all’immunità della Chiesa cattolica dallagiurisdizione civile; nel senso che l’immunità dalla giurisdizione civileincontra il solo limite della violazione dei diritti inviolabili della persona:Cass., SU, n. 20442/2020; Cass., SU, n. 5044/2004).Resta devoluta alla giurisdizione statale la cognizione delle controversierelative agli atti compiuti iure gestionis dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sedi degli enticentrali, in coerenza e analogia con il tradizionale principiointernazionalistico della esenzione giurisdizionale degli Stati esteri (e deiloro organi, in senso lato) nell'esclusivo àmbito delle attività compiutenell'esercizio tipico del potere statale (cosiddetta "immunità ristretta" ofunzionale: Cass., SU, n. 7022 del 2016; Cass., SU, n. 7791 del 2005).Per gli enti ecclesiastici aventi personalità giuridica (quali le [OSCURATO:PERSONA]) l’art.7, comma terzo, della legge n. 121/1985 - Ratifica ed esecuzionedell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929,tra la Repubblica italiana e la [OSCURATO:PERSONA] - stabilisce che le sole attivitàdiverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sonosoggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggidello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per lemedesime.Numero registro generale 14461/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 24778/2026Data pubblicazione 26/08/20263.9. La CEI è, dunque, l’ente con personalità giuridica a favore del quale loStato eroga la quota dell’8 per mille, ente che ha competenza esclusiva perle modalità di impiego e per i criteri di ripartizione, che ha adottato le regolee i principi di rendicontazione, che effettua i controlli sulle [OSCURATO:PERSONA] e chegode di un’immunità amministrativa e dalla giurisdizione, cui la complessivadisciplina del finanziamento pubblico della Chiesa cattolica non ha apportatoalcuna deroga.Al contrario, le somme provenienti dal gettito Irpef sulla base delle scelteoperate dai contribuenti sono corrisposte alla Chiesa (art. 47, comma 4 e5, legge n. 222/1985) e la Cei ne ha la gestione diretta, ossia il potere diindividuare le attività finanziate (fatto salvo il limite di coerenza con lefinalità elencate dall’art. 44 della legge n. 222/1985), di ripartire le sommee di eseguire i controlli, scelte cui, nel concreto, resta estraneo lo Statoitaliano.La legge n. 222/1984 si limita ad individuare – per tipologie astratte - lefinalità delle erogazioni (culto, opere caritatevoli, sostentamento del clero),non i modi e le specifiche iniziative per perseguirle.La destinazione e l’impiego delle somme si svolgono, perciò, nel circuitoorganizzativo e regolatorio dell'ordinamento ecclesiastico.La laicità, sancita dall’art. 7 Cost. esclude che le finalità contemplate dall’art.44 sia assunte in carico dallo Stato italiano quali scopi di interesse pubblicoin senso stretto e che i soggetti chiamati a perseguirli siano in rapporto diservizio con l’amministrazione erogante.Il finanziamento pubblico risponde allo scopo di salvaguardare la libertà direligione in regime di pluralismo confessionale e culturale secondo il disegnocostituzionale degli artt. 7 e 8 Cost. (Corte cost., n. 203/1989) e, difatti, ilsostegno economico è assicurato anche alle altre confessioni religiose sullabase delle intese previste dall’art. 8 cost.. Il vincolo di destinazione previstodall’art. 48 della legge n. 222/1985 mira ad attuare finalità che presentanoun’irrinunciabile connessione con l’esercizio della libertà religiosa e che, soloNumero registro generale 14461/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 24778/2026Data pubblicazione 26/08/2026in virtù di tale connessione, rientrano tra gli obiettivi del finanziamentostatale.L’utilizzo dei finanziamenti, che entrano a far parte del patrimonio dellaChiesa, si compie del tutto al di fuori di “uno schema procedimentale di tipocontabile”; lo stesso controllo previsto dall’art. 44 della legge n. 222/1985per il rendiconto presentato dalla CEI non è di natura analitico-contabile insenso tecnico e non è funzionale alla restituzione di eventuali residui digestione, come è tipico del giudizio di conto, ma si colloca, piuttosto, sulpiano della verifica istituzionale del funzionamento del sistema e dellatrasparenza sull’utilizzazione delle risorse.La rendicontazione delle [OSCURATO:PERSONA] è regolata dalla disciplina canonica; lalegge n. 222/1985 o le disposizioni attuative del D.P.R. 33/1987 nonprevedono un analogo obbligo verso lo Stato.Un controllo statuale svolto a valle, nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA] o dei Vescovidiocesani, verrebbe – in definitiva –ad interferire con le attribuzioni che lalegge riserva alla CEI, sostanziando una non prevista invasione nella sferadell’organizzazione e nelle attività della Chiesa e dei suoi enti.Una volta corrisposta annualmente la quota del gettito Irpef destinato allaChiesa cattolica, lo Stato non ha giurisdizione sull’impiego delle sommeneppure in caso di distrazione dalle finalità previste dall’art. 48 della leggen. 222/1985, la quale resta sanzionabile, quanto al profilo risarcitorio erestitutorio, in base alle norme dell’ordinamento della Chiesa e la cuicognizione è devoluta ai tribunali ecclesiastici.4. Va, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “La Corte di continon ha giurisdizione nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Vescovi per le azioni dirisarcimento del danno erariale causato dall’appropriazione o distrazionedelle somme erogate alla Chiesa cattolica quale quota dell’otto per mille delgettito Irpef ai sensi dell’art. 47 della legge n. 222/1985”.Non luogo a provvedere sulle spese del presente regolamento, posto chenei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi attinentiNumero registro generale 14461/2025Numero sezionale 231/2026Numero di raccolta generale 24778/2026Data pubblicazione 26/08/2026alla giurisdizione, il Procuratore presso la Corte dei conti ha natura di partesolo in senso formale ed è, perciò, esclusa la regolamentazione delle spesedi giudizio (Cass., SU, n. 12627/2026; Cass., SU, n. 5589/2020). P.Q.Mdichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.Il PresidentePASQUALE D'ASCOLA