CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 39547/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 17/10/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria difensiva, nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] l. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, di Pistoia i 19 ottobre 2019, riduceva l'ammontare della prov ,../isionaie (erroneamente indicata "risarcimento del danno" in dispositivo), nella misura di euro tremila - quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] - e nella misura di euro mille - quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] confermando nel resto la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di oltraggio a pubblici ufficiali e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di ottocento euro di multa per il delitto di minaccia aggravata nei confronti di pubblici ufficiali. 2.Avverso la sentenza ricorrono per cassazione gli imputati, con un unico atto a firma del difensore di fiducia, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge processuale, con riferimento all'art. 23-bis della legge 18 ottobre 2020, n. 176 e conseguente nullità dell'impugnata sentenza. All'udienza del 7 marzo 2023 (regolarmente svoltasi in presenza, come richiesto dal difensore), la Corte di appello ha disposto il rinnovo delle notifiche agli imputati per l'udienza del 17 ottobre 2023, con avvertimento che l'udienza si sarebbe svolta con le forme previste dall'art. 23-bis I. 176/2020. La precedente richiesta di trattazione in presenza avanzata per l'udienza del 7 marzo 2023 non poteva valere a seguito dell'emissione da parte della stessa Corte di appello di un nuovo decreto di citazione che avvertiva gli imputati che l'udienza successiva si sarebbe svolta con modalità cartolare. Da qui la nullità dell'udienza del 17 ottobre 2023, tenutasi, senza che fosse stata avanzata alcuna richiesta, con la trattazione orale, nonostante l'assenza del difensore, che infatti aveva depositato conclusioni scritte (lamentando la mancata ricezione delle conclusioni del Procuratore generale), con conseguente violazione del principio del contraddittorio. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 541 cod. proc. pen. in relazione alla condanna degli imputati a rifondere le spese legali in favore delle parti civili, nonostante l'accoglimento parziale dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati, limitatamente alla condanna degli imputati alla rifusione delle spese della difesa sostenute dalle parti civili nel grado di appello. La sentenza deve essere, sul punto, annullata senza rinvio, eliminando tale condanna. I ricorsi sono, invece, inammissibili nel resto. 2.11 primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, in quanto i Giudici di appello non hanno commesso alcuna violazione del codice di rito, dalla quale possa derivare la nullità della sentenza.All'udienza del 17 ottobre 2023, fissata per la trattazione orale, i Giudici hanno disposto semplicemente il rinnovo della citazione degli imputati - richiesta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presente all'udienza - e non la riemissione di un nuovo decreto di citazione. Deve, peraltro, precisarsi che il difensore, in tale circostanza, veniva reso edotto della data del rinvio per la trattazione orale senza necessità di ricevere ulteriore avviso. Occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., è consentito rinnovare la citazione a giudizio negli atti preliminari al dibattimento e in tutti i casi in cui occorra, per qualunque motivo, procedere a tale incombente. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nei casi di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, vi è l'obbligo, per il giudice del dibattimento, di rinnovare la notifica e di non disporre la restituzione degli atti al Pubblico ministero (così Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999-01; nella giurisprudenza successiva Sez. 1, n. 5477 del 13/01/2010, Mofrh, Rv. 246056- 01). Conseguentemente, in relazione a quanto appena riportato, appare corretto l'operato della Corte di appello che non ha commesso alcuna violazione dell'art. 23 -bis I. cit. sulla trattazione orale dell'udienza, poiché la rinnovazione della citazione, seppure "presumibilmente" affetti da vizi, può essere effettuata in ogni caso dal Giudice, per tutelare la continuità del giudizio. Deve, in ogni caso, ricordarsi che, in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile, atteso che in caso contrario non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall'art. 111, comma secondo, Cost. (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207 - 01). 3. Il secondo motivo di ricorso merita, invece, accoglimento. 3.1. La Corte di appello di Firenze ha ridotto la provvisionale di oltre la metà e, ciò nonostante, ha condannato gli imputati al pagamento delle spese di difesa delle parti civili, quantificate in euro 1.500,00 oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Occorre osservare che questa Corte di legittimità ha più volte evidenziato che il parziale accoglimento dell'appello proposto dall'imputato non comporta l'obbligo del giudice di modificare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali, potendo pur sempre riconfermare la ripartizione delle spese compiute dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza (Sez. 5, n. 17416 del 13/03/2007, Fratantoni, Rv. 236638 - 01; Sez. 5, n. 47061 del 10/06/2014, Bisconti, Rv. 261258 — 01; Sez. 5, n. 48736 del 13/10/2014, Scatigno, Rv. 261297 - 01). Nel caso in esame, però, avendo la Corte di appello, sia pure parzialmente, accolto l'impugnazione con riferimento ad una delle statuizioni civili, non vi è soccombenza alcuna che potesse giustificare la condanna alle spese in favore delle parti civili. 3.2. Per tale motivo, ritiene il Collegio di dovere annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna degli imputati alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel grado di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna degli imputati alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel grado di appello, condan