CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2024
Cassazione n. 26305/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17897/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. della CAMPANIA- NAPOLI n. 58/2017depositata il 10/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando aver definito la controversia ai sensi art. 6 d.l. n. 193/2016. Con memoria l’Avvocatura dello Stato in relazione alla suddetta richiesta ha allegato nota dell’Agenzia delle entrate ove si evidenzia che non vi sarebbe prova dell’integrale versamento e che, in ogni caso, la cartella oggetto di rottamazione non conterrebbe tutte le somme dovute a seguito della sentenza di secondo grado. Non di meno, per questa Suprema Corte di legittimità non è sufficiente che vi sia solamente tale scelta nel modulo per la richiesta di definizione agevolata, costituendo esso effettivamente solo un impegno a rinunciare e non una definitiva rinuncia (Cass. T, n. 15722/2023), né equivalente può ritenersi la domanda di dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere. Perché sia concretizzata la prescritta rinuncia, la parte interessata deve depositare un atto processuale di rinuncia che richiama il modulo per la Rottamazione IV. In caso di mancato deposito di tale atto processuale non si potrà avere l’effettiva rinuncia al ricorso, né la dichiarazione di estinzione del giudizio. Altresì questa suprema Corte di legittimità, intervenendo sulla procedura clemenziale di cui al d.l. n. 193/2016, con recente ordinanza n. 24479/2024 depositata il 12 settembre 2024, ha dichiarato che l’estinzione del giudizio, in presenza di definizione agevolata degli affidamenti, si può chiedere solo dopo l’integrale pagamento delle rate. Pertanto, il giudizio dev’essere rinviato a nuovo ruolo, affinché sia depositata prova dell’integrale pagamento del dovuto, in uno con la dichiarazione di rinuncia al ricorso. P.Q.M.